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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19148/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (beneficiario)

La controversia

La controversia nasce dal rifiuto della società assicurativa di pagare le somme dovute in forza di una polizza vita stipulata dalla madre del ricorrente. I giudici di merito avevano rigettato la domanda ritenendo maturata la prescrizione del diritto, applicando il termine biennale previsto dall’art. 2952, comma 2, c.c. nel testo modificato dall’art. 3, comma 2-ter, del d.l. n. 134 del 2008, conv. in l. n. 166 del 2008. Con l’unico motivo di ricorso il beneficiario denunciava violazione di legge e vizio motivazionale, deducendo: violazione degli artt. 2 e 3 Cost., degli artt. 2937 e 2952 c.c., degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell’art. 17 del regolamento IVASS n. 35/2010; irragionevole disparità di trattamento tra assicurati a seconda che l’evento morte fosse anteriore o posteriore alla modifica normativa; errata interpretazione della disciplina della prescrizione; violazione dei doveri di correttezza e buona fede. Nel corso del giudizio di legittimità è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato art. 2952, comma 2, c.c. nella parte in cui non escludeva dal termine biennale i diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita, per i quali vale la prescrizione decennale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, per effetto della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale, non potesse essere applicata alla controversia la disciplina che prevedeva il termine biennale di prescrizione per i diritti nascenti dalla polizza vita. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, affinché riesamini la domanda applicando il testo dell’art. 2952 c.c. come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2024 e verificando in fatto se la prescrizione sia effettivamente maturata, nonché l’individuazione dei beneficiari e dell’importo dovuto. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    La censura è stata proposta per violazione di legge e vizio di motivazione.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza, ma non è la base decisiva della decisione.

  • art. 3 Cost.

    La Corte costituzionale ha ravvisato la manifesta irragionevolezza della disciplina censurata per disparità di trattamento.

  • art. 2937 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di disciplina della prescrizione.

  • art. 2952, comma 2, c.c.

    Nel testo introdotto nel 2008 prevedeva un termine biennale; è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale nella parte in cui non escludeva i diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita dalla prescrizione biennale.

  • art. 3, comma 2-ter, d.l. n. 134 del 2008, conv. in l. n. 166 del 2008

    È la disposizione che aveva introdotto il testo dell’art. 2952, comma 2, c.c. poi censurato dalla Corte costituzionale.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai doveri di correttezza.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla buona fede nell’esecuzione del rapporto.

  • art. 17 del regolamento IVASS n. 35/2010

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate.

  • art. 47 Cost.

    La Corte costituzionale ha affermato che la disciplina censurata contrastava anche con la tutela del risparmio.

  • art. 2946 c.c.

    Per i diritti derivanti da assicurazione sulla vita, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale, opera il termine ordinario decennale.

  • art. 30, comma 4, l. n. 87 del 1953

    Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per il deposito della motivazione nei procedimenti camerali.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di legittimità, sopravviene una declaratoria di illegittimità costituzionale della norma applicata dalla sentenza impugnata, la Corte di cassazione deve fare applicazione della disciplina come risultante dalla pronuncia costituzionale, se il rapporto non è esaurito e non si è formato giudicato.
  • I diritti nascenti da un contratto di assicurazione sulla vita non possono essere assoggettati alla prescrizione biennale prevista dall’art. 2952, comma 2, c.c. nel testo introdotto nel 2008, poiché, a seguito della declaratoria di incostituzionalità, essi sono soggetti al termine ordinario decennale di cui all’art. 2946 c.c.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale esplica effetti anche sui rapporti sorti anteriormente, purché ancora pendenti e non definitivamente esauriti.
  • In presenza di una sentenza di merito fondata su una norma poi espunta dall’ordinamento in parte qua, la decisione va cassata con rinvio se sono necessari ulteriori accertamenti di fatto sulla prescrizione e sulla titolarità del credito.
  • In tema di prescrizione di diritti assicurativi, la verifica della maturazione del termine deve essere condotta alla luce della disciplina vigente per effetto della pronuncia costituzionale, non potendo il giudice di merito arrestarsi al testo normativo dichiarato illegittimo.

Come è indicizzato

MateriePolizze vitaRicorso per cassazione
RamiAssicurazioniProcesso civile
IstitutiPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

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