Sentenza n. 1260/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento I. delle seguenti graduatorie definitive di merito del concorso ordinario per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e della scuola primaria su posto comune e di sostegno, bandito con Decreto Dipartimentale n. 2576 del 6 dicembre 2023 ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206, siccome intese come uniche graduatorie conclusive del concorso recanti solamente il nome dei candidati che rientrano nel limite dei posti messi a bando (vincitori), con conseguente mancata compilazione - accanto alle graduatorie dei vincitori – degli elenchi graduati recanti l’indicazione di tutti gli altri candidati che hanno superato le prove concorsuali e dei rispettivi punteggi: - AAAA (Infanzia) esito pubblicato dall'USR CAMPANIA, con Prot. n. 83686; - EEEE (Primaria) esito pubblicato dall'USR CAMPANIA, con Prot. n. 77533; - Sostegno Primaria esito pubblicato dall'USR CAMPANIA, con Prot. n. 3182; - AAAA (Infanzia) esito pubblicato dall'USR LIGURIA, con Prot. n. 2991; - AAAA (Infanzia) esito pubblicato dall'USR PIEMONTE, con Prot. n. 22355; - EEEE (Primaria) esito pubblicato dall'USR PIEMONTE, con Prot. n. 22336; - EEEE (Primaria) esito pubblicato dall'USR SARDEGNA, con Prot. n. 22745; - Sostegno Primaria esito pubblicato dall'USR SICILIA, con Prot. n. 59834; - EEEE (Primaria) esito pubblicato dall'USR VENETO, con Prot. n. 5122; II. quale atto presupposto, non immediatamente lesivo, del Decreto Ministeriale n. 325 del 9 novembre 2021, nella parte in cui, all’art. 11, comma 3, prevede che “Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale”, ove interpretato come preclusivo della possibilità di compilare e pubblicare - accanto alle graduatoria dei vincitori – un parallelo elenco graduato recante l’indicazione di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali e dei rispettivi punteggi; III. quale atto presupposto, non immediatamente lesivo, del Decreto Ministeriale n. 206 del 26 ottobre 2023, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”, nella parte in cui, • all’art. 12 (Graduatorie di merito regionali), comma 1, prevede che: “La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva l’integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all’immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali”, ove interpretato come preclusivo della possibilità di compilare e pubblicare - accanto alle graduatoria dei vincitori – un parallelo elenco graduato recante l’indicazione di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali e dei rispettivi punteggi, con espressa previsione della sua utilizzabilità per le assunzioni da disporre in relazione alle rinunce all’immissione in ruolo dei vincitori e in relazione agli ulteriori posti che, in seguito e per effetto del deferimento dello Stato italiano alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l’utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato nel sistema scolastico, dovranno essere autorizzati in aggiunta al contingente dei posti già banditi con il Decreto dipartimentale 2576 del 6 dicembre 2023 e con il Decreto dipartimentale n. 77 del 17 gennaio 2024; • all’art. 12, comma 4, prevede che: “Le graduatorie hanno validità annuale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori, come individuati al comma 1, all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente”, qualora interpretato come preclusivo della possibilità di utilizzare l’elenco graduato di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali ai fini delle assunzioni da disporre in relazione agli ulteriori posti che, in seguito e per effetto del deferimento dello Stato italiano alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l’utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato nel sistema scolastico, dovranno essere autorizzati in aggiunta al contingente dei posti già banditi con il Decreto dipartimentale 2576 del 6 dicembre 2023 e con il Decreto dipartimentale n. 77 del 17 gennaio 2024; IV. del Decreto dipartimentale n. 2576 del 6 dicembre 2023, recante il bando del Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206, nella parte in cui, • all’art. 9 (Graduatorie di merito regionali), comma 1, prevede che: “La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all’immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali”, ove interpretato come preclusivo della possibilità di compilare e pubblicare - accanto alle graduatoria dei vincitori – un parallelo elenco graduato recante l’indicazione di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali e dei rispettivi punteggi, con espressa previsione della sua utilizzabilità per le assunzioni da disporre in relazione alle rinunce all’immissione in ruolo dei vincitori e in relazione agli ulteriori posti che, in seguito e per effetto del deferimento dello Stato italiano alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l’utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato nel sistema scolastico, dovranno essere autorizzati in aggiunta al contingente dei posti già banditi con il Decreto dipartimentale 2576 del 6 dicembre 2023 e con il Decreto dipartimentale n. 77 del 17 gennaio 2024; • all’art. 9, comma 4, prevede che: “Le graduatorie hanno validità annuale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente”, ove interpretato come preclusivo della possibilità di utilizzare l’elenco graduato di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali ai fini delle assunzioni da disporre in relazione agli ulteriori posti che, in seguito e per effetto del deferimento dello Stato italiano alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l’utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato nel sistema scolastico, dovranno essere autorizzati in aggiunta al contingente dei posti già banditi con il Decreto dipartimentale 2576 del 6 dicembre 2023 e con il Decreto dipartimentale n. 77 del 17 gennaio 2024; V. del medesimo Decreto dipartimentale n. 2576 del 6 dicembre 2023, nella parte in cui, all’allegato allegato 1, limita a soli 9.641 il numero di posti banditi. VI. del Decreto dipartimentale n. 77 del 17 gennaio 2024, nella parte in cui ridetermina in soli 15.340 posti il contingente dei posti banditi. per la condanna, anche in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle amministrazioni intimate ad adottare i provvedimenti necessari per la pubblicazione - accanto alle graduatoria dei vincitori – di un parallelo elenco graduato recante l’indicazione di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali e dei rispettivi punteggi, con espressa previsione della sua utilizzabilità per le assunzioni da disporre in relazione alle rinunce all’immissione in ruolo dei vincitori e in relazione agli ulteriori posti che, in seguito e per effetto del deferimento dello Stato italiano alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l’utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato nel sistema scolastico, dovranno essere autorizzati in aggiunta al contingente dei posti già banditi con il Decreto dipartimentale 2576 del 6 dicembre 2023 e con il Decreto dipartimentale n. 77 del 17 gennaio 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatorie definitive di merito del concorso ordinario per docenti della scuola dell'infanzia e primaria, nella parte in cui riportavano soltanto i vincitori, nonché le disposizioni regolamentari e del bando relative alla composizione e alla validità delle graduatorie e alla determinazione dei posti messi a concorso
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, partecipanti al concorso ordinario bandito con decreto dipartimentale n. 2576 del 6 dicembre 2023 e risultati idonei avendo conseguito almeno 70 punti su 100, contestavano la mancata pubblicazione, accanto alle graduatorie dei vincitori, di un elenco graduato comprendente tutti i candidati che avevano superato le prove, con i relativi punteggi. Deducevano la violazione del principio di trasparenza e dell'art. 19 del d.lgs. n. 33/2013; la violazione dell'art. 400 del d.lgs. n. 297/1994 e della clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, in relazione alla prevenzione dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine e allo scorrimento delle graduatorie; l'irragionevolezza dell'esclusione degli idonei da future assunzioni, con violazione dell'art. 3 Cost., dei principi sullo scorrimento delle graduatorie, del merito e della buona amministrazione; nonché la violazione degli artt. 399 e 440 del d.lgs. n. 297/1994. Chiedevano anche la condanna delle amministrazioni alla pubblicazione dell'elenco degli idonei e alla sua utilizzabilità per le rinunce dei vincitori e per eventuali ulteriori posti autorizzati. Il TAR ha inoltre rilevato, in via preliminare, seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo, poiché erano impugnate graduatorie riferibili non a tutti i ricorrenti e non risultava l'identità delle posizioni sostanziali e processuali.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il Collegio ha ritenuto decisiva la disciplina speciale dettata dall'art. 59, commi 10 e 11, del d.l. n. 73/2021, applicabile alla procedura concorsuale, la quale non impone la pubblicazione di una graduatoria estesa agli idonei né di un separato elenco degli idonei. La pubblicazione della graduatoria dei vincitori in numero corrispondente ai posti banditi esaurisce la procedura selettiva, restando salvi gli scorrimenti o l'integrazione consentiti dalla disciplina speciale in caso di rinuncia dei vincitori. La posizione dell'idoneo è stata qualificata come mera aspettativa all'assunzione, non tutelabile in questa fase, poiché l'amministrazione conserva ampia discrezionalità sulla decisione di procedere allo scorrimento. I ricorrenti non hanno dimostrato che la mancata pubblicazione dell'elenco impedisse in concreto l'integrazione della graduatoria o la conoscenza della loro posizione, potendo comunque utilizzare l'accesso agli atti per conoscere punteggio, collocazione e scorrimenti. È stata esclusa anche l'utilità necessaria dell'elenco ai fini della prevenzione del precariato: l'eventuale pubblicazione non garantirebbe il superamento dell'abuso dei contratti a termine, né inciderebbe sulla possibilità di far valere eventuali pretese davanti al giudice ordinario. Il TAR ha ritenuto ragionevole la disciplina speciale, in considerazione della natura straordinaria delle procedure connesse al PNRR e delle esigenze di celerità, buon andamento ed efficienza, senza ravvisare violazioni costituzionali o unionali. Non è stata accertata neppure una concreta esclusione dei ricorrenti da future assunzioni. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 59, commi 10 e 11, d.l. n. 73/2021
La disciplina speciale del concorso consente l'integrazione della graduatoria, nel limite dei posti banditi, con i candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo, in caso di rinunce all'immissione in ruolo.
La norma non impone la formazione o pubblicazione di una graduatoria generale degli idonei; consente tuttavia lo scorrimento o l'integrazione della graduatoria dei vincitori nei casi previsti.
art. 12-bis d.l. n. 68/2022
La controversia è stata trattata secondo il rito applicabile alle controversie connesse agli interventi PNRR.
art. 19 d.lgs. n. 33/2013
La disposizione non fonda, nel caso concreto, un obbligo di pubblicazione di un elenco graduato degli idonei ulteriore rispetto alla graduatoria dei vincitori prevista dalla disciplina speciale.
art. 74 c.p.a.
Ha consentito al Collegio di richiamare e utilizzare, ai fini della decisione, la motivazione di precedenti conformi su questioni analoghe.
art. 30, comma 2, c.p.a.
La domanda di condanna in forma specifica alla pubblicazione dell'elenco è stata respinta insieme alla domanda principale di annullamento.
art. 2, comma 1, d.l. n. 45/2025
L'integrazione delle graduatorie dei vincitori nella misura del 30% è stata valorizzata come conferma della possibilità di procedere agli scorrimenti senza previa pubblicazione di un autonomo elenco generale degli idonei.
Massime di principio
- Quando una procedura concorsuale è disciplinata da una normativa speciale che limita la graduatoria al numero dei posti banditi, non sussiste, in assenza di una specifica previsione legislativa, un obbligo di pubblicare una graduatoria generale o un elenco separato di tutti gli idonei non vincitori.
- La pubblicazione della graduatoria dei vincitori in numero corrispondente ai posti messi a concorso definisce l'esito della procedura selettiva, ferma restando la possibilità di integrazione o scorrimento nei casi espressamente previsti dalla disciplina speciale, come le rinunce dei vincitori.
- Il candidato idoneo non vincitore vanta, di regola, una mera aspettativa all'assunzione e non può pretendere la pubblicazione di un elenco degli idonei per tutelare assunzioni future, quando l'amministrazione conserva discrezionalità circa l'an e il quomodo dello scorrimento e non sia stata dimostrata una concreta esclusione da future assunzioni.
- La mancata pubblicazione di un elenco degli idonei non impedisce di per sé l'integrazione o lo scorrimento della graduatoria dei vincitori, né priva il candidato della possibilità di conoscere punteggio e posizione mediante l'accesso agli atti.
- Una disciplina concorsuale speciale, adottata nell'ambito di procedure straordinarie connesse al PNRR e orientata a celerità, buon andamento ed efficienza, può legittimamente derogare alle regole generali sullo scorrimento delle graduatorie, purché restino assicurati gli scorrimenti espressamente previsti e non risultino violati principi costituzionali o unionali.
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