Cassazione Penale, Sentenza n. 23823/2024 del 14/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso proposto avverso la sentenza di condanna per il reato di guida senza patente (art. 116 d.lgs. 285/92), fatto accertato in data 30/11/2009. Il ricorrente chiedeva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in quanto la fattispecie sarebbe stata depenalizzata successivamente.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la contravvenzione prevista dall'art. 116, comma 15, del Codice della Strada sia stata trasformata in illecito amministrativo dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 (in vigore dal 6 febbraio 2016). Applicando il principio favorevole previsto dall'art. 2 cod. pen., la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Ha altresì disposto la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Napoli per gli eventuali profili di competenza amministrativa.
Norme richiamate
art. 116 d.lgs. 285/92 (Codice della Strada)
Norma originariamente invocata per la contestazione: la condotta di guida senza patente era prevista come contravvenzione penale oggetto della condanna impugnata.
d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8
art. 1, comma 1 (in vigore dal 6 febbraio 2016)
Ha trasformato la contravvenzione in illecito amministrativo, depenalizzando la fattispecie a decorrere dall'entrata in vigore del decreto.
art. 2 cod. pen.
art. 2, comma secondo, cod. pen.
Applicazione del principio secondo cui la legge penale più favorevole si applica anche retroattivamente; fondamento per considerare estinto il reato e annullare la sentenza senza rinvio.
Massime di principio
- La depenalizzazione di una fattispecie trasformata in illecito amministrativo comporta l'annullamento delle sentenze penali relative a quella fattispecie, quando la condotta non è più prevista come reato alla data di applicazione della norma favorevole.
- Il principio della legge penale più favorevole (art. 2 c.p.) applicato retroattivamente giustifica l'annullamento senza rinvio: non si procede a nuovo giudizio penale quando il fatto non è più previsto come reato.
- La conversione in illecito amministrativo non esclude possibili conseguenze amministrative: la Corte può disporre l'inoltro degli atti alle autorità amministrative competenti (es. Prefetto) per eventuali sanzioni/accertamenti amministrativi.
- Se in un procedimento sono presenti più capi di imputazione, l'annullamento riguarda soltanto le fattispecie depenalizzate; le restanti imputazioni, se persistenti, devono essere valutate separatamente.
- Prima di proporre o decidere un ricorso basato sulla depenalizzazione, è essenziale verificare la data di entrata in vigore della norma favorevole e la specifica formulazione del decreto che effettua la trasformazione in illecito amministrativo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 23755/2024 del 14/06/2024
- Sentenza penale · 14 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 23756/2024 del 14/06/2024
- Sentenza penale · 14 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 23759/2024 del 14/06/2024
- Sentenza penale · 14 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 23760/2024 del 14/06/2024
- Sentenza penale · 14 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 23767/2024 del 14/06/2024
- Sentenza penale · 14 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 23784/2024 del 14/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →