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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38103/2022 del 10/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 25/10/2021 che aveva respinto la richiesta di revoca della sentenza divenuta irrevocabile (4/11/2016). Il ricorrente deduceva che, a seguito del DPR 13/02/2017 n.31 (e suo Allegato A), la fattispecie relativa alla realizzazione di un pozzo artesiano senza autorizzazione paesaggistica non sarebbe più prevista come reato (abolitio criminis), con violazione degli artt. 2 c.p., 25 e 27 Cost. e manifesta illogicità della motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso: ha ritenuto che il DPR 31/2017 e il suo Allegato A siano norme extrapenali che, pur escludendo per il futuro l'obbligo di autorizzazione paesaggistica per talune tipologie di pozzi, non hanno modificato la struttura della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 181 Dlgs. 42/2004. Ne consegue che non si è verificata un'abolitio criminis retroattiva; la verifica della successione normativa richiede che la norma extrapenale integri la norma penale o abbia efficacia retroattiva per escludere la punibilità. Le disposizioni amministrative successive (compresa la previsione sulla rimessione in pristino) hanno carattere amministrativo e non incidono sul piano penale. Il ricorso è quindi rigettato e il ricorrente è condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 181 Dlgs. 42/2004

    Disposizione incriminatrice che punisce l'effettuazione di lavori su beni paesaggistici in assenza della prescritta autorizzazione; la sua struttura essenziale è rimasta inalterata e continua a coprire la condotta contestata all'epoca del fatto.

  • DPR 13/02/2017 n.31 (Allegato A)

    Norma extrapenale che esclude, a decorrere dall'entrata in vigore, l'obbligo dell'autorizzazione paesaggistica per alcune tipologie di interventi (tra cui taluni pozzi). Non ha efficacia retroattiva né integra la norma penale in modo da estinguere la responsabilità per fatti commessi anteriormente.

  • art. 2 c.p.

    Principio sulla successione delle leggi penali: la nuova legge penale più favorevole si applica. Tuttavia, la semplice modifica di norme extrapenali non determina automaticamente l'applicazione dell'art. 2 quando non incide sulla fattispecie astratta penalmente rilevante o non ha efficacia retroattiva/integrativa rispetto alla norma penale.

  • Costituzione, art. 25

    Richiamata dal ricorrente come principio di legalità penale; la Corte ha ritenuto che non sia stata violata perché la fattispecie penale è rimasta vigente al momento del fatto.

  • Costituzione, art. 27

    Richiamata dal ricorrente in rapporto ai principi sulle pene; la Corte non ha ritenuto che la modifica amministrativa incidesse su tali principi in senso favorevole al ricorrente.

  • DPR 380/2001 art. 31 comma 9

    art. 31 comma 9 DPR 380/2001

    La Corte richiama l'analogia giurisprudenziale secondo cui l'ordine di demolizione o la rimessione in pristino hanno natura di sanzioni amministrative di tipo ablatorio e non rilevanza penale, con funzione ripristinatoria amministrativa autonoma.

  • Cass. Sez. U, 26/03/2003 n. 25887 (Giordano)

    sent. n. 25887 del 26/03/2003

    Giurisprudenza di riferimento che precisa come valutare la successione tra norme penali ed extrapenali: occorre esaminare la fattispecie astratta e verificare se la norma extrapenale, modificata, sia integratrice della norma penale o abbia efficacia retroattiva per determinare un'abolitio criminis.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che dispone l'onere per il ricorrente di sostenere le spese nel caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte in caso di rigetto.

Massime di principio

  • La modifica di una norma amministrativa o tecnico-amministrativa (norma extrapenale) che elimina l'obbligo di un titolo autorizzatorio per il futuro non comporta automaticamente l'abolizione del reato per fatti commessi anteriormente, salvo che la norma extrapenale integri la fattispecie penale o abbia espressa efficacia retroattiva.
  • Per verificare se sia maturata un'abolitio criminis occorre valutare la fattispecie astratta risultante dall'incrocio fra disposizione penale e norma extrapenale: non basta che il fatto concreto non sia più punito oggi.
  • Le misure e le previsioni successive di carattere amministrativo (es. rimessione in pristino, demolizione) hanno natura prevalentemente amministrativa e non incidono, di per sé, sulla punibilità penale già sussistente al momento del fatto.
  • In sede di successione normativa, si applica il principio di legalità penale (art. 2 c.p.) solo se la norma nuova è penale e più favorevole o se la modifica extrapenale è integrativa/retroattiva rispetto alla norma penale.
  • Chi impugna la sussistenza del reato per sopravvenute modifiche normative deve dimostrare che la nuova disciplina abbia inciso sulla struttura della fattispecie penale e non solo sull'attuale lecita configurazione di fatti analoghi.
  • In procedimenti sull'esecuzione e sulla revoca di sentenze irrevocabili per sopravvenienze legislative, il vaglio deve accertare l'effetto temporale e la natura (penale vs amministrativa) della norma sopravvenuta.

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