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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40132/2025 del 15/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per rapina. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova, sostenendo che il fatto dovesse essere riqualificato in furto con strappo e contestando l'affermazione di responsabilità ex art. 628 c.p. Con il secondo motivo ha censurato il riconoscimento della recidiva e il giudizio di comparazione fra circostanze, sostenendo che la valorizzazione dei precedenti non fosse corretta e che la bilancia fra aggravanti e attenuanti fosse stata mal motivata. Con il terzo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità della rapina, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi non deducibili o manifestamente infondati, perché ripetitivi di doglianze già respinte in appello o perché attinenti a valutazioni di merito non sindacabili. Quanto al terzo motivo, ha osservato che la questione non era stata ritualmente devoluta in appello né con motivi aggiunti né in sede di conclusioni, sicché non era proponibile per la prima volta in cassazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è stata fondata sul carattere reiterativo e non consentito delle censure, sulla manifesta infondatezza delle doglianze sulla recidiva e sul giudizio di bilanciamento, nonché sulla preclusione processuale relativa alla deduzione tardiva dell'attenuante della lieve entità della rapina.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    La condotta è stata ritenuta configurare rapina perché diretta contro la persona per vincerne la resistenza, e non furto con strappo.

  • art. 133 c.p.

    La valutazione della recidiva deve essere compiuta in concreto, considerando il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, non limitandosi alla sola gravità dei fatti o all'arco temporale di commissione.

  • art. 628 c.p.

    È stata richiamata l'attenuante della lieve entità del delitto di rapina, in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, ma la relativa doglianza è stata ritenuta non proponibile in cassazione perché non dedotta in appello.

Massime di principio

  • La qualificazione tra rapina e furto con strappo dipende dalla direzione della condotta verso la persona e dalla finalità di vincerne la resistenza; quando l'azione è rivolta alla persona offesa in termini di costrizione, la qualificazione per rapina è mantenuta.
  • La censura in cassazione che si limiti a riprodurre motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito è inammissibile, specie quando pretenda una rivalutazione del fatto e della prova.
  • La recidiva non può essere affermata o esclusa sulla sola base della gravità astratta dei precedenti o dell'intervallo temporale tra i fatti: occorre una valutazione concreta del rapporto tra pregresso e reato attuale, secondo i criteri dell'art. 133 c.p., verificando se i precedenti siano indice di una perdurante inclinazione al delitto.
  • Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica o arbitraria.
  • Le attenuanti o i benefici che avrebbero potuto essere richiesti in appello non possono essere introdotti per la prima volta in cassazione se la parte non li ha specificamente devoluti al giudice di secondo grado con richieste puntuali e riferite a dati di fatto idonei.
  • Il mancato esercizio d'ufficio del potere del giudice d'appello di riconoscere una circostanza attenuante non integra di per sé motivo di ricorso per cassazione se l'imputato non abbia formulato una specifica istanza in appello.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioniRiti alternativi
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiRecidiva

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