Sentenza n. 10532/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS- con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di diniego della concessione della cittadinanza italiana adottato sulla base di una notizia di reato per violenza privata
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, che aveva presentato domanda di cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, ha impugnato il diniego ministeriale deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Ha sostenuto che la notizia di reato per violenza privata traeva origine dalla partecipazione a uno sciopero e a un'azione collettiva di picchettaggio organizzata dai lavoratori della cooperativa datrice di lavoro; che il pubblico ministero aveva chiesto l'archiviazione, successivamente accolta dal GIP, ritenendo insussistenti condotte penalmente rilevanti; che l'Amministrazione non aveva considerato l'esercizio del diritto costituzionale di sciopero e di tutela sindacale; e che non aveva valutato complessivamente la condotta e l'integrazione sociale, economica e lavorativa del richiedente. Il Ministero si è costituito resistendo al ricorso.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e il decreto di diniego è stato annullato, con salvezza delle ulteriori determinazioni dell'Amministrazione. Il giudice ha riconosciuto che la concessione della cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa e che anche una mera notizia di reato può, in astratto, essere considerata quale fatto storico autonomamente valutabile rispetto all'accertamento della responsabilità penale. Tuttavia, il sindacato giurisdizionale verifica l'esistenza di un adeguato supporto istruttorio, la veridicità dei fatti e una motivazione logica, coerente e ragionevole; inoltre, l'intensità della motivazione deve essere correlata allo stadio del procedimento penale, alla natura del reato e alla distanza temporale dei fatti dalla domanda. Nel caso concreto, l'Amministrazione non aveva adeguatamente valutato il disvalore della condotta, consistita in un'azione collettiva di picchettaggio svolta nell'esercizio del diritto di sciopero, né aveva considerato che il procedimento penale si era concluso con l'archiviazione per insussistenza di condotte penalmente rilevanti. In assenza di specifici atti individuali di violenza o minaccia, la mera partecipazione a un picchetto non dimostra una refrattarietà alle regole della convivenza civile né può costituire indice di personalità incline a violare la legge, poiché non può trasformarsi in uno strumento di repressione della libertà sindacale. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
può essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica
La residenza legale decennale costituisce il presupposto per presentare la domanda, ma non attribuisce un diritto automatico alla cittadinanza; la concessione implica una valutazione ampiamente discrezionale dell'integrazione del richiedente, della sua condotta e dell'interesse pubblico.
artt. 35-40 Cost.
Le disposizioni costituzionali tutelano i diritti sindacali e il diritto di sciopero; la partecipazione a un'azione di picchettaggio, se non accompagnata da specifiche condotte individuali di violenza o minaccia, non può essere automaticamente valorizzata come indice di pericolosità o di inidoneità morale ai fini della cittadinanza.
art. 610 c.p.
La fattispecie di violenza privata richiede violenza o minaccia; l'archiviazione del procedimento, fondata sulla loro insussistenza, doveva essere considerata nella valutazione amministrativa della condotta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Consente l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte quando sussistono esigenze di tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale base della tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati, ai fini dell'oscuramento dei dati identificativi della parte.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per residenza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 è oggetto di ampia discrezionalità amministrativa e la residenza decennale costituisce soltanto il presupposto per proporre la domanda, non un diritto automatico alla concessione.
- Il diniego di cittadinanza fondato su una notizia di reato deve essere sorretto da un'istruttoria e da una motivazione adeguate alla natura e allo stadio del procedimento penale, alla gravità e attualità dei fatti e alla loro concreta idoneità a incidere sull'integrazione e sull'affidabilità del richiedente.
- Anche una notizia di reato può essere valutata dall'Amministrazione come fatto storico autonomamente rilevante rispetto all'accertamento della responsabilità penale; tuttavia, la valutazione deve riguardare il fatto concreto e le sue circostanze, senza automatismi derivanti dalla mera esistenza della denuncia o della notizia di reato.
- La partecipazione a un picchettaggio svolto nell'ambito di uno sciopero costituzionalmente tutelato non può, in assenza di specifiche condotte individuali di violenza o minaccia, essere considerata di per sé indice di pericolosità sociale, di inadeguata integrazione o di inclinazione alla violazione delle regole della convivenza civile.
- Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione ministeriale in materia di cittadinanza resta estrinseco e formale, ma comprende la verifica dell'adeguatezza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti posti a fondamento del diniego e della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione.
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