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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03521/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirenti)

La controversia

La controversia origina dalla vendita, avvenuta il 5 ottobre 2004, di immobili già condotti in locazione dagli acquirenti e rientranti nel programma di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali. Gli acquirenti hanno agito per ottenere la restituzione della parte di prezzo ritenuta indebitamente versata, sostenendo che il corrispettivo di cessione fosse stato calcolato in misura superiore a quella consentita dalla normativa applicabile. Il tribunale ha rigettato la domanda, ma la Corte d’appello ha accolto l’impugnazione degli acquirenti e ha condannato l’INPS a restituire somme diverse a seconda delle coppie/parti acquirenti, ritenendo che il prezzo dovesse essere determinato applicando il coefficiente di abbattimento relativo al secondo semestre 2003, vigente al momento dell’offerta in opzione, e non quello precedente invocato dall’INPS. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 1, comma 4, del d.l. n. 41/2004 e degli artt. 4 e 5 dell’allegato E alla l. n. 2248/1865, contestando la disapplicazione del d.m. 26 marzo 2004 sul presupposto che si tratti di atto a contenuto normativo e non di atto amministrativo disapplicabile; 2) violazione dell’art. 11 preleggi e falsa applicazione del d.l. n. 41/2004 e del d.m. 26 marzo 2004, sostenendo che non vi fosse contrasto tra le disposizioni; 3) violazione dell’art. 37, comma 56, del d.l. n. 223/2006 e dell’art. 1, comma 2, del d.l. n. 41/2004, lamentando il mancato riconoscimento della natura interpretativa della norma introdotta nel 2006; 4) violazione degli artt. 1326, 1351 e 2932 c.c., deducendo che il prezzo accettato con l’esercizio dell’opzione sarebbe stato definitivo e non più rideterminabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito e respinto tutti i motivi, ritenendoli infondati. Ha ricostruito la disciplina della dismissione degli immobili degli enti previdenziali, osservando che il d.l. n. 41/2004 stabilisce la determinazione del prezzo al momento dell’offerta in opzione sulla base dei valori di mercato di ottobre 2001 e mediante coefficienti di abbattimento calcolati dall’Agenzia del territorio. Ha poi affermato che la disposizione introdotta nel 2006 dall’art. 37, comma 56, del d.l. n. 223/2006 non ha natura interpretativa, ma innovativa, perché disciplina una fattispecie non contemplata in precedenza, cioè il caso in cui l’offerta in opzione sia inviata oltre sei mesi dopo la stima dell’Agenzia del territorio. Ne ha tratto la conseguenza che tale norma non poteva applicarsi retroattivamente a contratti stipulati nel 2004, ai sensi dell’art. 11 preleggi. È stata quindi confermata la decisione di merito favorevole agli acquirenti. Il ricorso è stato rigettato e l’INPS è stato condannato al pagamento delle spese di lite, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 4, d.l. n. 41/2004

    richiamato dal ricorrente per sostenere la disciplina della determinazione del prezzo e la natura del decreto ministeriale attuativo

  • art. 4 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E

    evocato quale base del potere del giudice ordinario di disapplicare atti amministrativi illegittimi

  • art. 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E

    richiamato insieme all’art. 4 per la disapplicazione degli atti amministrativi

  • art. 11 preleggi

    impone l’irretroattività della legge, salvo che la legge sia davvero interpretativa

  • d.l. 25 settembre 2001, n. 351, art. 3

    disciplina la dismissione degli immobili pubblici e degli enti previdenziali, con offerta in opzione agli inquilini e determinazione del prezzo su valori di mercato e coefficienti di abbattimento

  • d.l. 23 febbraio 2004, n. 41, art. 1, comma 1

    "il prezzo di cessione è determinato, al momento dell'offerta in opzione e con le modalità di cui al comma 2, sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001"

    il prezzo va determinato al momento dell’offerta in opzione, non secondo criteri successivi o diversi

  • d.l. 23 febbraio 2004, n. 41, art. 1, comma 2

    "applicando ... coefficienti aggregati di abbattimento calcolati dall’Agenzia del territorio sulla base di eventuali aumenti di valori degli immobili tra la data della suddetta offerta in opzione ed i valori medi di mercato del mese di ottobre 2001"

    la Corte lo interpreta come disciplina del criterio di calcolo del prezzo collegata alla data dell’offerta in opzione

  • art. 37, comma 56, d.l. n. 223/2006

    "Qualora le offerte in opzione non siano inviate dagli enti gestori agli aventi diritto, dopo un intervallo di tempo superiore a sei mesi rispetto alla valutazione dell'Agenzia del territorio, i coefficienti di abbattimento da applicare dovranno essere quelli pubblicati in epoca immediatamente successiva alla data della valutazione stessa"

    non ha natura interpretativa ma innovativa; introduce una fattispecie prima non disciplinata

  • art. 1326 c.c.

    invocato per affermare la vincolatività dell’accordo raggiunto con l’accettazione dell’opzione

  • art. 1351 c.c.

    richiamato nel motivo relativo alla formazione del vincolo contrattuale nella cessione immobiliare

  • art. 2932 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti del contratto preliminare o dell’accordo traslativo

  • art. 16, comma 2, d.l. n. 185/2008

    citato come indice del fatto che la norma del 2006 è stata poi abrogata

  • art. 1, comma 2, d.l. n. 223/2006

    richiamato insieme all’art. 37, comma 56, d.l. n. 223/2006 per la tesi dell’applicabilità della norma sopravvenuta

Massime di principio

  • Una disposizione sopravvenuta può essere applicata retroattivamente solo se, per contenuto e ratio, esprime in modo inequivoco la volontà del legislatore di imporre una determinata interpretazione di una norma precedente anche per il passato; in mancanza, vale il principio di irretroattività dell’art. 11 preleggi.
  • La natura interpretativa di una norma non dipende dalla sua etichetta, ma dal suo effettivo contenuto: deve chiarire un precetto già esistente e non introdurre una disciplina nuova per fattispecie prima non regolate.
  • Nel sistema di dismissione degli immobili degli enti previdenziali, il prezzo di cessione va determinato secondo la disciplina vigente al momento dell’offerta in opzione, sulla base dei valori di mercato di riferimento e dei coefficienti di abbattimento previsti dalla legge.
  • Se una disposizione successiva introduce per la prima volta un criterio applicativo destinato a coprire ritardi o situazioni non considerate dalla normativa originaria, essa ha natura innovativa e non può incidere sui rapporti già perfezionati.
  • L’accettazione dell’opzione non impedisce di sindacare il corretto calcolo del prezzo quando la contestazione riguarda la conformità del corrispettivo ai criteri legali inderogabili di determinazione.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita
RamiContratti
IstitutiNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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