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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23831/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Potenza ha confermato integralmente la condanna pronunciata dal G.u.p. di Potenza nei confronti di due imputati per tentata estorsione concorsuale. Secondo la ricostruzione di merito, un soggetto fittiziamente qualificatosi come maresciallo dei Carabinieri aveva rappresentato a un'anziana persona offesa l'imminente arresto di familiari se non fosse stata versata una somma di denaro a un incaricato che si sarebbe presentato a casa per un presunto ritiro di un pacco proveniente dall'estero; uno degli imputati era stato arrestato in flagranza al momento della consegna/ritiro. Uno dei ricorrenti ha sostenuto che il fatto andasse qualificato come tentata truffa e non come tentata estorsione, assumendo che il discrimine non dipenda dalla paura o dalla gravità della falsa rappresentazione, ma dalla provenienza del male prospettato; l'altro ricorrente ha contestato la qualificazione giuridica del fatto e ha chiesto il riconoscimento della diminuente dell'art. 116 c.p., dell'attenuante del fatto di lieve entità, nonché ha ribadito la sussistenza dell'aggravante della minorata difesa legata all'età della persona offesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto corretta la sussunzione del fatto nella tentata estorsione ex artt. 56 e 629 c.p., osservando che la vicenda storica accertata dai giudici di merito integrava una minaccia estorsiva e non una mera induzione in errore tipica della truffa. Ha inoltre reputato generiche e non ammissibili le ulteriori censure dell'altro ricorrente sulla pretesa configurabilità del concorso anomalo, sull'asserita minima offensività del fatto e sull'aggravante della minorata difesa, già motivatamente riconosciuta in concreto dai giudici di merito. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    Rilevante per la qualificazione del fatto come tentativo di estorsione.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato per la natura concorsuale del reato contestato.

  • art. 629 c.p.

    Norma ritenuta correttamente applicata per la prospettata minaccia estorsiva e l'alternativa coattiva imposta alla persona offesa.

  • art. 640, secondo comma, n. 2, c.p.

    Richiamato come termine di raffronto: ricorre la truffa aggravata quando il danno è prospettato come possibile ed eventuale e la vittima cade in errore, non quando il male è presentato come pericolo reale attribuibile all'agente.

  • art. 116 c.p.

    La doglianza sul concorso anomalo è stata reputata aspecifica e infondata alla luce della ricostruzione di una pianificazione originaria condivisa della minaccia estorsiva.

  • art. 611, comma 1, c.p.p.

    La trattazione è avvenuta con rito scritto.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • art. 61, primo comma, n. 5, c.p.

    Richiamato quale criterio generale per la minorata difesa: occorre una concreta situazione di vulnerabilità sfruttata dall'agente.

  • art. 628, terzo comma, n. 3-quinquies, c.p.

    Citato nel passaggio motivazionale in tema di aggravanti, ma la decisione conferma il corretto inquadramento dell'aggravante di minorata difesa secondo il parametro dell'art. 61, n. 5, c.p.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    Richiamo finale alla tutela dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il discrimine tra truffa vessatoria ed estorsione va individuato nel modo in cui è prospettato il male: si ha truffa quando il danno è rappresentato come eventuale e non direttamente imputabile all'agente, con induzione in errore della vittima; si ha estorsione quando il male è presentato come un pericolo reale, direttamente o indirettamente riconducibile all'agente, tale da porre la persona offesa in una alternativa coattiva tra il subire lo spossessamento o l'incorrere nel danno minacciato.
  • La qualificazione del fatto deve misurarsi con la vicenda storica accertata nei gradi di merito; censure che presuppongono una diversa ricostruzione fattuale sono inammissibili in cassazione se non si confrontano con gli accertamenti compiuti.
  • In presenza di una partecipazione plurima, la censura sul concorso anomalo non è ammissibile se la motivazione di merito evidenzia una originaria e condivisa pianificazione del fatto, comprendente sin dall'inizio l'impiego della minaccia estorsiva.
  • L'aggravante della minorata difesa richiede non la sola esistenza astratta di una condizione personale della vittima, ma il concreto sfruttamento di una situazione di vulnerabilità idonea a ostacolare la difesa privata o pubblica; l'età avanzata della persona offesa può assumerne rilievo solo se collegata a un effettivo impedimento reattivo nel caso concreto.
  • Nel giudizio di cassazione, censure formulate in modo generico, poco intellegibile o non circoscritto non superano la soglia di ammissibilità, specie quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua e da una doppia conforme.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre al pagamento delle spese processuali, la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quando emergano profili di colpa nell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiConcorso di persone

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