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Ordinanza

Ordinanza n. 222/2026 - Bari, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) Quanto al ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 10 settembre 2025 tit./cl. v/3. D.D. n. -OMISSIS- con cui veniva pubblicata la selezione degli ammessi all'ottenimento del nulla osta al trasferimento/passaggio per anni di corso successivi al primo, al corso di laurea magistrale a ciclo unico in -OMISSIS-, attivato presso il Dipartimento di -OMISSIS- (-OMISSIS-) dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per l'anno accademico 2025/2026 nella parte in cui non ammette il ricorrente alla valutazione dell'istanza di trasferimento; - del verbale n. -OMISSIS- della procedura nella parte in cui dichiara la non ammissibilità dell'istanza del ricorrente per “mancanza del piano di studio del corso di laurea di provenienza”; - nonché del bando di concorso di cui all'avviso approvato con D.D. n. -OMISSIS- del 9 luglio 2025 (prot. n. -OMISSIS-) nella parte in cui (art. 3) prevede che la mancata allegazione alla domanda della documentazione ivi indicata, tra cui anche il “piano degli studi complessivo del Corso di laurea frequentato” sia posta “a pena di mancata valutazione”; nonché, ove occorra, di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale. 2) Quanto al primo ricorso per motivi aggiunti: - della nota PEC prot. n. -OMISSIS- del 25 novembre 2025, depositata in giudizio in data 28 novembre 2025 e della Relazione della Commissione giudicatrice ivi richiamata; - dei criteri utilizzati dalla Commissione, menzionati nella nota sopracitata; - ove occorra, del Regolamento per la richiesta del nulla osta al trasferimento/passaggio, per anni di corso successivi al primo, al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in -OMISSIS- presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nella parte in cui (art. 3) prevede che la mancata allegazione alla domanda della documentazione ivi indicata, tra cui anche il “piano degli studi complessivo del Corso di laurea frequentato” sia posta “a pena di mancata valutazione” (doc.23); - nonché del bando di concorso di cui all’avviso approvato con D.D. n. -OMISSIS- del 9 luglio 2025 (prot. n. -OMISSIS-) nella parte in cui (art. 3) prevede che la mancata allegazione alla domanda della documentazione ivi indicata, tra cui anche il “piano degli studi complessivo del Corso di laurea frequentato” sia posta “a pena di mancata valutazione” (doc.3) e nella parte in cui prevede che “Nei CFU complessivi, necessari per l’iscrizione al III anno, devono essere compresi quelli relativi alle discipline di: Fisiologia veterinaria I e II, Microbiologia ed Immunologia veterinaria, Patologia generale e fisiopatologia veterinaria”(doc. 3). 3) Quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti: - del verbale/provvedimento di convalida e riconoscimento CFU adottato dalla Commissione competente del Dipartimento di -OMISSIS- in data 16.3.2026 (doc.29), comunicato al ricorrente a mezzo e-mail avente ad oggetto “Convalida esami -OMISSIS-”, nella parte in cui riconosce solo parzialmente la carriera pregressa del ricorrente, esclude o non riconosce gli esami del II anno rilevanti ai fini dell’accesso al III anno e reintroduce, in via sostanzialmente paralizzante, ostacoli propedeutici già investiti dalla tutela cautelare concessa da codesto Ecc.mo TAR con ordinanza Sez. II,26.2.2026, n. 79 (doc.43); - della nota del Dipartimento di -OMISSIS- dell’Università di Bari prot. n. -OMISSIS- del 26.3.2026 (doc.30), recante “Riscontro all’invito e diffida al puntuale rispetto dell’ordinanza cautelare TAR Puglia, Sez. II, R.G. n. 1791/2025 – Posizione dello studente -OMISSIS-”, nella parte in cui, pur affermando la frequenza delle lezioni del III anno e lo svolgimento degli esami “come disposto in sede cautelare”, subordina in concreto l’iscrizione agli appelli del III anno al previo superamento degli esami riconosciuti come propedeutici; - della nota dell’Università a firma del direttore del Dipartimento di -OMISSIS- dell’Università di Bari -OMISSIS- del 2 aprile 2026 (doc.31), adottata in riscontro alla diffida del 26.3.2026 e pervenuta al difensore in data 2.4.2026 a mezzo PEC con la quale si ribadisce il contenuto della precedente disposizione con la seguente motivazione “ In merito alla richiesta di riconoscimento degli esami di Fisiologia veterinaria I, Fisiologia veterinaria II, Microbiologia ed immunologia veterinaria e Patologia generale e fisiopatologia veterinaria si ribadisce l’operato della Commissione competente nella ricostruzione della carriera e nel ri-conoscimento degli esami operata per lo studente -OMISSIS-; - del bando di concorso di cui all’avviso approvato con D.D. n. 69 del 9 luglio 2025 (prot. n. -OMISSIS-) nella parte in cui prevede che “Nei CFU complessivi, necessari per l’iscrizione al III anno, devono essere compresi quelli relativi alle discipline di: Fisiologia veterinaria I e II, Microbiologia ed Immunologia veterinaria, Patologia generale e fisiopatologia veterinaria (doc. 3); - occorrendo, ove ritenuto ostativo, dell’art. 3 del regolamento didattico del corso di studi in -OMISSIS-, Classe di Laurea -OMISSIS- Coorte 2025/2026 (5 anni) Proposto dal Consiglio di CdS Organo di Governo del CdS in -OMISSIS- nella seduta del 05/06/2025, Formulato dal Consiglio di Dipartimento di -OMISSIS- nella seduta del 20/06/2025 e Approvato dal Senato Accademico nella seduta del 24/06/2025 (doc.39); - della nota a firma del Direttore del Dipartimento di -OMISSIS- dell’Università degli Studi di bari Aldo Mori del 9.4.2026 prot. n. -OMISSIS- di annullamento delle prenotazioni d’esame; di ogni altro atto presupposto, connesso, preparatorio, consequenziale o attuativo, anche non conosciuto, ivi comprese eventuali determinazioni interne, comunicazioni ai docenti o blocchi informatici incompatibili con il contenuto conformativo dell’ordinanza cautelare già resa nel presente giudizio.

Giustizia amministrativa202501791

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di non ammissione e di mancato riconoscimento della carriera pregressa nell’ambito della selezione per il trasferimento a un corso di laurea magistrale a ciclo unico, nonché atti universitari che limitavano la frequenza e la sostenibilità degli esami del terzo anno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (studente universitario)

Prevale il privato

La controversia

Lo studente ha impugnato, con il ricorso introduttivo, l’atto che pubblicava gli ammessi alla selezione per il trasferimento a un corso di laurea magistrale a ciclo unico per l’anno accademico 2025/2026, nella parte in cui non consentiva la valutazione della sua istanza, il verbale che dichiarava l’istanza non ammissibile per mancata allegazione del piano di studi del corso di provenienza e il bando, nella parte in cui prevedeva che la mancata allegazione della documentazione, incluso il piano degli studi complessivo, comportasse la mancata valutazione. Con il primo ricorso per motivi aggiunti sono stati contestati la nota PEC e la relazione della commissione, i criteri applicati, nonché le disposizioni del regolamento e del bando relative alla documentazione richiesta e ai CFU necessari per l’iscrizione al terzo anno, comprensivi di specifiche discipline. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti lo studente ha impugnato il verbale di convalida e riconoscimento dei CFU, nella parte in cui riconosceva solo parzialmente la carriera pregressa, non riconosceva determinati esami del secondo anno rilevanti per l’accesso al terzo anno e reintroduceva ostacoli propedeutici ritenuti incompatibili con la precedente tutela cautelare. Sono state inoltre impugnate le note dell’Università che, pur affermando la possibilità di frequentare le lezioni e sostenere gli esami del terzo anno in esecuzione della misura cautelare, subordinavano in concreto l’iscrizione agli appelli al previo superamento degli esami riconosciuti come propedeutici, nonché la successiva nota di annullamento delle prenotazioni d’esame. Il giudice ha precisato che le questioni relative al rispetto dei criteri di propedeuticità sono oggetto di specifiche censure e richiedono un approfondito esame nella sede di merito.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare limitatamente agli atti impugnati con il secondo ricorso per motivi aggiunti, disponendo la sospensione nei termini indicati in motivazione. Ha confermato, in continuità con la precedente ordinanza cautelare e con il successivo decreto cautelare, l’ammissione con riserva dello studente al terzo anno, preservando il bene della vita mediante la frequenza del corso e il completo accesso alle attività e agli strumenti didattici, inclusi laboratori, sistema informatico e svolgimento degli esami. Il Collegio ha rinviato alla fase di merito la verifica approfondita della legittimità dei criteri di propedeuticità applicati dalla Commissione. È stata confermata l’udienza pubblica del 7 luglio 2026 per la trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell’ambito della tutela cautelare collegiale; il giudice ha ritenuto necessario preservare il bene della vita mediante l’ammissione con riserva e la sospensione degli atti impugnati con il secondo ricorso per motivi aggiunti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È stato disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è stata richiamata quale ulteriore base per la tutela dei dati personali del ricorrente mediante oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando sia necessario preservare il bene della vita connesso alla prosecuzione del percorso universitario, il giudice amministrativo può disporre l’ammissione con riserva dello studente, assicurandogli l’accesso effettivo alle attività didattiche e agli esami, anche prima della definizione nel merito della controversia.
  • L’ammissione con riserva deve essere effettiva e non meramente formale: l’amministrazione universitaria deve consentire la frequenza, l’accesso alle strumentazioni didattiche e ai sistemi informatici e lo svolgimento degli esami, senza adottare misure sostanzialmente paralizzanti incompatibili con la tutela cautelare.
  • Le questioni relative alla corretta applicazione dei criteri di propedeuticità e al riconoscimento degli esami pregressi, quando richiedano una verifica approfondita delle valutazioni della commissione e delle regole del corso, possono essere riservate alla sede di merito, ferma la tutela cautelare necessaria a evitare il consolidamento del pregiudizio.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàEffetto conformativo e riedizione del potere

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