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Sentenza

Sentenza n. 4579/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - delle sentenze n. 3715/2025, n. 3930/2025 e n. 3931/2025, emesse dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202601820

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alle sentenze del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che avevano liquidato e distratto in favore del difensore antistatario le spese di lite dovute per tre controversie sulla Carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (avvocato antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, quale difensore antistatario beneficiario della distrazione delle spese, ha chiesto l’esecuzione delle sentenze n. 3715/2025, n. 3930/2025 e n. 3931/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro. Le sentenze, passate in giudicato e notificate all’Amministrazione, avevano condannato il Ministero a mettere a disposizione dei docenti la Carta del docente e a rimborsare le spese di lite liquidate in favore del ricorrente. Dedotta la persistente mancata corresponsione dei compensi nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, il ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che le tre sentenze erano passate in giudicato, erano state notificate in copia conforme all’Amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione giudiziale. In assenza di prova dell’integrale adempimento, ha ordinato al Ministero di pagare entro 90 giorni dalla notifica della sentenza € 1.581,92 per la sentenza n. 3715/2025, € 377,33 per la sentenza n. 3930/2025 ed € 1.346,08 per la sentenza n. 3931/2025, per complessivi € 3.305,33, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione di ciascuna sentenza fino al saldo. Per l’ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e tenuto a eseguire l’incarico nei successivi 60 giorni; al commissario non è riconosciuto compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato a € 800,00 per le spese del giudizio, oltre oneri e spese generali, e alla rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    I provvedimenti giurisdizionali di cui si chiede l’esecuzione – ovvero le sentenze n. 3715/2025, n. 3930/2025 e n. 3931/2025, emesse dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro – risultano essere passati in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dall’art. 324 c.p.c., come dichiarato dal Cancelliere del Tribunale di Milano con riferimento a ciascuna sentenza (cfr. all. 25, 26 e 27 al ricorso).

    Il TAR ha ritenuto comprovato il passaggio in giudicato delle sentenze sulla base delle attestazioni della cancelleria e del verificarsi delle condizioni previste dall’art. 324 c.p.c.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Le suddette sentenze, in copia conforme, sono state poi notificate all’Amministrazione resistente (all. 4-24 al ricorso) e alla data di proposizione del ricorso oggetto di scrutinio era trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, quale lasso temporale minimo necessario che deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo – ossia, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., la sentenza dotata di attestazione di conformità (Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309) – presso la sede del debitore, al momento in cui si procede con l’esecuzione giudiziale.

    Per procedere all’esecuzione giudiziale nei confronti dell’Amministrazione deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede del debitore.

  • art. 474 c.p.c.

    Le suddette sentenze, in copia conforme, sono state poi notificate all’Amministrazione resistente (all. 4-24 al ricorso) e alla data di proposizione del ricorso oggetto di scrutinio era trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, quale lasso temporale minimo necessario che deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo – ossia, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., la sentenza dotata di attestazione di conformità (Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309) – presso la sede del debitore, al momento in cui si procede con l’esecuzione giudiziale.

    Ai fini dell’esecuzione, il titolo esecutivo costituito dalla sentenza deve essere munito di attestazione di conformità.

Massime di principio

  • È ammissibile l’ottemperanza promossa dal difensore antistatario per ottenere il pagamento delle spese di lite che il giudicato abbia distratto in suo favore, quando l’Amministrazione non abbia adempiuto.
  • Per ottenere l’esecuzione giudiziale di una sentenza nei confronti dell’Amministrazione occorrono il passaggio in giudicato, la notifica del titolo esecutivo in copia conforme presso la sede del debitore e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996.
  • Se l’Amministrazione non prova l’integrale esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine e nominare un commissario ad acta, attivabile dal creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.
  • Non è dovuto un compenso al commissario ad acta quando l’incarico rientra nei compiti istituzionali del dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa pubblica.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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