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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03159/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte di appello resta quindi ferma; dalla sentenza emerge che l'imputato era stato condannato per rapina aggravata, con mancato riconoscimento della lieve entità e delle attenuanti richieste.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Catania. I tre motivi riguardavano: 1) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della lieve entità della rapina aggravata; 2) omessa applicazione della circostanza attenuante comune della speciale tenuità del danno di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, c.p.; 3) diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che tutte le doglianze riproponevano questioni già dedotte in appello e già congruamente esaminate e respinte, quindi erano prive di specificità e meramente apparenti. In particolare, sul primo motivo ha osservato che il giudizio sulla lieve entità è una quaestio facti rimessa al merito e non sindacabile in cassazione se sorretta da argomentazione non illogica. Sul secondo ha ritenuto corretta la motivazione d'appello sulla non configurabilità della speciale tenuità del danno. Sul terzo ha valorizzato la motivazione del diniego delle attenuanti generiche, basata su assenza di elementi positivi, gravità della condotta, pericolosità sociale, mancanza di resipiscenza e di volontà riparatoria.

Norme richiamate

  • art. 62, comma 1, n. 4, c.p.

    La speciale tenuità del danno deve risultare da una motivazione congrua; il relativo apprezzamento, se non illogico, è insindacabile in sede di legittimità.

Massime di principio

  • Il giudizio sulla lieve entità del fatto o sul riconoscimento di una circostanza attenuante che dipende da una valutazione fattuale è rimesso al giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando sorretto da motivazione congrua e non illogica.
  • La doglianza che si limita a riproporre in cassazione questioni già dedotte e disattese in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile per difetto di specificità.
  • La speciale tenuità del danno ex art. 62, comma 1, n. 4, c.p. richiede una valutazione complessiva delle circostanze del fatto; se il giudice di merito esclude la circostanza con motivazione non manifestamente illogica, la decisione resiste al sindacato di legittimità.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizza in modo non apparente elementi quali la gravità della condotta, la pericolosità sociale dell'imputato, l'assenza di segnali di resipiscenza e la mancata volontà di riparare il danno.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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