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Ordinanza

Ordinanza n. 2775/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 2912/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202605445

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro atti amministrativi non ulteriormente specificati nel testo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 2912/2026, chiedendone la riforma e la concessione della tutela cautelare. Dal testo non emergono né l'atto amministrativo originariamente impugnato né le specifiche censure dedotte in primo grado o in appello. Il Consiglio di Stato ha esaminato la domanda cautelare alla luce dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo che, prima facie, le ragioni prospettate dall'appellante non fossero sufficienti a fondare la misura richiesta né sotto il profilo del fumus boni iuris né sotto quello del periculum in mora. È stata quindi confermata, in via cautelare, la reiezione della domanda già disposta dal TAR. L'appellante è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare in favore delle amministrazioni appellate, in solido tra loro, liquidate in complessivi 1.500 euro, oltre IVA e CPA se dovute. La Nissan Italia s.r.l. non si è costituita.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato; la decisione ha riguardato la riforma dell'ordinanza cautelare del TAR.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, la concessione della misura richiede una valutazione favorevole, anche prima facie, sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora; l'insufficienza di uno dei due presupposti giustifica il rigetto dell'appello cautelare.
  • Il Consiglio di Stato può confermare il rigetto della domanda cautelare disposto dal TAR quando le ragioni dell'appellante non risultino adeguatamente idonee a dimostrare né la plausibile fondatezza delle censure né il rischio di un pregiudizio grave e attuale.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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