Cassazione Penale, Sentenza n. 14769/2022 del 15/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva rideterminato le pene per fatti di devastazione aggravata commessi il 20/09/2003 allo stadio Partenio di Avellino. Le censure principali sono: (i) per Di Franco e Del Bono, vizio di erronea qualificazione giuridica (si sarebbe trattato di danneggiamento ex art.635 c.p. e non di devastazione ex art.419 c.p.), con riferimento alla durata, alla gravità e all'intento collettivo dell'azione; (ii) per Noviello, vizio processuale di nullità per mancanza di contestazione (art.522 c.p.p.), avendo il Tribunale e la Corte condannato per reati non formalmente contestati nel decreto che disponeva il giudizio; (iii) doglianze sulla motivazione e sulla valutazione delle prove, e su altri profili di diritto processuale (art.606 c.p.p., diverse lettere).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Luigi Del Bono e di Enrico Di Franco (pertanto le loro condanne in appello restano confermate) e li ha condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese in favore della parte civile (Comune di Avellino, liquidate in euro 4.050,00 oltre accessori). Ha invece accolto il ricorso di Agostino Noviello: la Corte ha ritenuto fondata la censura sulla nullità per difetto di contestazione ai sensi dell'art.522 c.p.p., ha annullato senza rinvio sia la sentenza impugnata sia quella di primo grado nella parte in cui lo condannavano per il reato di devastazione (capo A), e ha disposto comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino per eventuali determinazioni.
Norme richiamate
art. 419 cod. pen. (devastazione aggravata)
La Corte conferma che il reato si configura non richiedendo la totale distruzione del bene, ma atti diretti a colpire un complesso patrimoniale con grave lesione dell'ordine pubblico; è sufficiente il dolo generico e la capacità degli atti di arrecare danni ingenti e diffusi.
art. 635 cod. pen. (danneggiamento)
La norma distingue il danneggiamento dalla devastazione: la Corte ritiene che, nel caso concreto, i fatti superino la mera ipotesi di danneggiamento perché hanno leso anche l'ordine pubblico in senso ampio, giustificando la qualificazione in devastazione.
art. 522 cod. proc. pen. (contesto e difetto di contestazione)
La violazione della regola di contestazione dei reati nel decreto che dispone il giudizio determina nullità insanabile: la Corte annulla le sentenze che hanno condannato Noviello per reati non contestati.
art. 606 cod. proc. pen. (motivi di cassazione)
art. 606, comma 1, lett. b), c), e) cod. proc. pen.
I ricorsi per cassazione basati su diversa valutazione del fatto o su ricostruzione alternativa delle prove sono, di regola, inammissibili; sono ammissibili i motivi che deducono mancanza o contraddittorietà della motivazione, o violazioni di norme processuali.
art. 620 e art. 604 cod. proc. pen. (annullamento e rimedi)
art. 620, comma 1, lett. f) e art. 604, comma 3 cod. proc. pen.
L'annullamento senza rinvio è applicato per la nullità della sentenza di merito dovuta alla pronuncia su fatti non contestati; la pronuncia richiede comunicazione al Procuratore della Repubblica per eventuali determinazioni.
art. 616 cod. proc. pen. (conseguenze dell'inammissibilità)
L'inammissibilità del ricorso in Cassazione comporta la condanna alle spese e può essere irrogata una sanzione per colpa nella proposizione dell'impugnazione, come nel caso del pagamento alla cassa delle ammende.
art. 621 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione all'obbligo di comunicazione al Procuratore per i casi previsti dall'art. 620; la Corte ordina tale comunicazione per la posizione di Noviello.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137
Rinvio tecnico utilizzato per la presentazione di requisitoria scritta del Pubblico Ministero in vigore alle date richiamate.
art. 83 d.l. n.18/2020 e art. 36 d.l. n.23/2020 (sospensione termini processuali)
art. 83 d.l. 18/2020; art. 36 d.l. 23/2020
La sospensione dei termini processuali ha inciso sulla tempestività dei ricorsi, rilevando per la declaratoria di tempestività dei ricorsi di Del Bono e Di Franco.
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina liberamente le valutazioni di fatto: i motivi che chiedono diversa lettura delle prove sono inammissibili salvo che non denuncino vizi di motivazione o violazioni processuali formali.
- Per configurare il reato di devastazione aggravata (art.419 c.p.) non è necessaria la distruzione totale del bene; rilevano la diffusione e gravità dei danni, l'attacco al complesso patrimoniale e la lesione dell'ordine pubblico: la gravità del danno materiale non è l'unico criterio determinante.
- La qualificazione come danneggiamento (art.635 c.p.) o devastazione dipende da elementi concreti quali l'intento collettivo, la diffusione e l'organizzazione delle condotte e l'impatto sull'ordine pubblico; contestare tale qualificazione in Cassazione è difficile se il giudice di merito ha motivato in modo coerente.
- La condanna per reati non formalmente contestati nel decreto che dispone il giudizio determina nullità delle sentenze; tale vizio processuale non si sanifica con la successiva rinuncia ai motivi di merito in secondo grado.
- Chi propone ricorso per cassazione deve valutare il rischio di inammissibilità quando le censure riguardano valutazioni probatorie: ciò può comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende) se il ricorso è manifestamente infondato.
- Le ammissioni e le dichiarazioni spontanee dell'imputato in secondo grado possono concorrere a ridurre la pena (attenuanti per comportamento processuale), ma non sanano vizi processuali rilevanti quali la mancanza di una previa contestazione.
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