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Sentenza

Sentenza n. 3209/2026 - Napoli, Sezione 8

Per l'ottemperanza della sentenza di accoglimento n. -OMISSIS- del 18.11.2024 resa dal Tribunale Ordinario di Napoli, all'esito del giudizio R.G. n. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202503296

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale Ordinario di Napoli che lo aveva condannato al pagamento di euro 1.643,35 oltre interessi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditrice privata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Napoli, notificata al Ministero e non impugnata, che aveva condannato l'amministrazione al pagamento di euro 1.643,35 oltre interessi fino al soddisfo. Ha dedotto l'inadempimento del Ministero, nonostante il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, per il completamento delle procedure di pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche. Ha inoltre chiesto la nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza civile era stata notificata al Ministero, non era stata appellata, era decorso il termine di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e l'amministrazione non aveva provato l'adempimento. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione della pronuncia. In caso di ulteriore inottemperanza, e previa comunicazione della parte ricorrente, dovrà intervenire entro i successivi sessanta giorni il Commissario ad acta, individuato in un dirigente designato dal Capo Dipartimento competente o in un funzionario delegato, con il compito di compiere tutti gli atti necessari al pagamento, comprese eventuali modifiche di bilancio. Il compenso del Commissario rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il giudice ha precisato che nel giudizio di ottemperanza sono riconoscibili soltanto le spese successive al giudicato funzionali alla pubblicazione, all'esame e alla notificazione del titolo e agli atti accessori necessari per introdurre il giudizio, mentre non sono ripetibili le spese di precetto o quelle relative a procedure esecutive civili non satisfattive, essendo frutto della scelta del creditore di utilizzare strumenti diversi dall'ottemperanza. Ha respinto la richiesta di astreinte, ritenendone non equa l'applicazione nel caso concreto, anche in considerazione del tempo trascorso dal passaggio in giudicato. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in euro 600,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    art. 114, comma 4, lett. e)

    Consente, nel giudizio di ottemperanza, la richiesta di una penalità di mora; nel caso concreto il TAR ha tuttavia escluso l'equità della sua applicazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine di centoventi giorni

    Prevede il termine per il completamento delle procedure amministrative di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi comportanti il pagamento di somme di denaro da parte delle amministrazioni.

  • art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001

    La disciplina dell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale è stata richiamata per escludere un autonomo compenso del Commissario ad acta.

  • art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015

    È richiamato quale fondamento dell'applicazione analogica della regola sull'onnicomprensività del compenso del Commissario ad acta anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle considerate dalla disciplina originaria.

  • artt. 474 ss. c.p.c.

    Disciplinano il procedimento di esecuzione forzata civile; le relative spese di precetto non sono riconoscibili nel giudizio di ottemperanza quando il creditore abbia scelto quest'ultima via.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato che condanni una pubblica amministrazione al pagamento di una somma di denaro, quando il titolo sia stato notificato e sia decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 senza che l'amministrazione abbia adempiuto.
  • Accertati l'inadempimento dell'amministrazione e il decorso del termine dilatorio per i pagamenti pubblici, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine e nominare sin d'ora un Commissario ad acta per l'ulteriore inerzia, attribuendogli il compimento di tutti gli atti necessari al pagamento, anche eventuali variazioni di bilancio.
  • Nel giudizio di ottemperanza conseguente a un giudicato civile, sono ripetibili le spese successive al giudicato solo se funzionali alla pubblicazione, all'esame, alla notificazione del titolo e agli atti accessori necessari per introdurre il giudizio; non sono invece dovute le spese di precetto o quelle di procedure esecutive civili non satisfattive, quando il creditore abbia scelto autonomamente strumenti diversi dall'ottemperanza.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata automaticamente: il giudice può negarla quando, alla luce delle circostanze concrete, la misura non risulti equa, anche considerando il tempo trascorso dal passaggio in giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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