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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-391/22

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 16 novembre 2023. — Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zrt. contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Pécsi Törvényszék. — Rinvio pregiudiziale – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Direttiva 2003/96/CE – Articolo 7, paragrafi 2 e 3 – Aliquote d’imposta differenziate a seconda dell’uso commerciale o non commerciale del gasolio – Nozione di “gasolio commerciale utilizzato come propellente” – Gasolio utilizzato per il trasporto regolare di passeggeri – Normativa nazionale che prevede il rimborso delle accise, ad esclusione del gasolio consumato durante i tragitti effettuati ai fini della manutenzione e del rifornimento di carburante dei veicoli adibiti al trasporto di passeggeri. — Causa C-391/22

Giurisprudenza europea62022CJ0391

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, su rinvio pregiudiziale della Pécsi Törvényszék, ha chiarito l'ambito della nozione di "gasolio commerciale utilizzato come propellente" ai sensi della direttiva 2003/96. Ha escluso che vi rientri il gasolio consumato per tragitti destinati alla manutenzione, riparazione o al rifornimento dei veicoli adibiti al trasporto di passeggeri. La soluzione valorizza il tenore letterale della norma, il suo contesto e gli obiettivi di contenimento delle agevolazioni fiscali, tutela ambientale e buon funzionamento del mercato interno.

Interpretazione dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/96/CE: esclusione del gasolio usato per tragitti di manutenzione, riparazione o rifornimento dei veicoli dal concetto di "gasolio commerciale utilizzato come propellente".

La questione giuridica

Se l’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/96/CE debba essere interpretato nel senso che il gasolio consumato durante tragitti effettuati per la riparazione, la manutenzione o il rifornimento di carburante di veicoli adibiti al trasporto di passeggeri rientra nella nozione di "gasolio commerciale utilizzato come propellente", e quindi se una normativa o prassi nazionale che ne esclude il rimborso sia compatibile con tale direttiva.

Principio di diritto

L'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/96/CE deve essere interpretato restrittivamente: il gasolio consumato per tragitti effettuati esclusivamente a fini di riparazione, manutenzione o rifornimento di carburante dei veicoli adibiti al trasporto di passeggeri non costituisce "gasolio commerciale utilizzato come propellente". Di conseguenza, uno Stato membro può escludere il rimborso delle accise relative a tali consumi, poiché tali tragitti non servono direttamente alla prestazione del servizio di trasporto passeggeri.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2003/96/CE
  • Articolo 1 direttiva 2003/96/CE
  • Articolo 4 direttiva 2003/96/CE
  • Articolo 5 direttiva 2003/96/CE
  • Articolo 7 direttiva 2003/96/CE
  • Direttiva 2007/46/CE
  • Regolamento (UE) n. 678/2011
  • Regolamento (CE) n. 1370/2007

Gasolio usato per manutenzione e rifornimento degli autobus e nozione di "gasolio commerciale utilizzato come propellente"

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Pécsi Törvényszék (Corte di Pécs, Ungheria) in materia di accise sui prodotti energetici. La Corte è stata chiamata a stabilire se, ai sensi della direttiva 2003/96/CE, il gasolio consumato in occasione di tragitti effettuati per riparazione, manutenzione o rifornimento dei veicoli impiegati nel trasporto di passeggeri possa essere considerato gasolio commerciale utilizzato come propellente.

Fatti e procedimento principale

La Tüke Busz, impresa ungherese che esercita attività di trasporto di passeggeri con autobus sulla base di un contratto di servizio pubblico, aveva chiesto il rimborso delle accise sul gasolio utilizzato nel 2017 per tale attività. L’autorità fiscale ungherese ha negato il rimborso per la quota di gasolio consumata durante i tragitti connessi alla manutenzione e al rifornimento dei veicoli, ritenendo che tali percorsi non rientrassero nel trasporto regolare di passeggeri.

Questione pregiudiziale

Il giudice nazionale ha chiesto in sostanza se sia compatibile con la direttiva 2003/96/CE la prassi amministrativa secondo cui non rientrano nel trasporto regolare di passeggeri né i chilometri necessari per la manutenzione dei mezzi né quelli necessari per il rifornimento di carburante.

Normativa dell'Unione rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 2003/96/CE, e segnatamente gli articoli 1, 4, 5 e 7;
  • la direttiva 2007/46/CE, che ha sostituito la direttiva 70/156/CEE e definisce le categorie di veicoli M2 e M3;
  • il regolamento (CE) n. 1370/2007, per la nozione di trasporto pubblico di passeggeri;
  • l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.

Ricevibilità della domanda

Pur osservando che la decisione di rinvio era poco precisa su alcuni aspetti fattuali e giuridici, la Corte ha ritenuto la domanda ricevibile. Ha ricordato che il giudice nazionale deve fornire un contesto sufficiente, ma che l’assenza di alcune indicazioni non comporta l’inammissibilità se la Corte è comunque in grado di dare una risposta utile.

Ragionamento della Corte

La Corte ha interpretato l’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), partendo innanzitutto dal testo della disposizione: il gasolio deve essere utilizzato non solo da veicoli di categoria M2 o M3, ma anche ai fini del trasporto di passeggeri. Ne deriva un doppio requisito, relativo sia alla categoria del veicolo sia alla destinazione concreta dell’uso del carburante.

In questa prospettiva, la Corte ha distinto:

  • i tragitti che servono direttamente alla prestazione del servizio di trasporto passeggeri, che possono rientrare nella nozione di gasolio commerciale utilizzato come propellente;
  • i tragitti effettuati esclusivamente per riparazione, manutenzione o rifornimento, che sono di regola percorsi "a vuoto" e non sono destinati a imbarcare passeggeri, per cui non possono essere qualificati come trasporto di passeggeri.

La Corte ha poi richiamato il contesto sistematico della direttiva 2003/96/CE, che fissa livelli minimi di tassazione senza armonizzare integralmente le aliquote. L’articolo 7, paragrafo 2, consente sì una distinzione tra uso commerciale e non commerciale del gasolio, ma nel rispetto dei minimi e senza ridurre la tassazione del gasolio commerciale sotto il livello vigente al 1° gennaio 2003. Ne consegue che la nozione di gasolio commerciale non può essere interpretata estensivamente.

La Corte ha aggiunto che una lettura ampia della nozione finirebbe per estendere anche la deroga di cui all’articolo 7, paragrafo 4, che va invece interpretata restrittivamente. Tale impostazione è coerente con gli obiettivi della direttiva: tutela ambientale, riduzione del divario tra tassazione del gasolio e della benzina, ravvicinamento dei livelli nazionali e prevenzione di distorsioni della concorrenza.

Infine, la Corte ha valorizzato i lavori preparatori, dai quali emerge l’intenzione del legislatore dell’Unione di circoscrivere rigidamente le ipotesi di aliquote differenziate per uno stesso prodotto energetico.

Decisione

La Corte ha risposto che l’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/96/CE deve essere interpretato nel senso che il gasolio consumato durante tragitti effettuati a fini di riparazione, manutenzione o rifornimento di carburante dei veicoli adibiti al trasporto di passeggeri non rientra nella nozione di "gasolio commerciale utilizzato come propellente".

Implicazioni pratiche

Per gli operatori del trasporto passeggeri, la sentenza conferma che l’agevolazione fiscale prevista per il gasolio commerciale riguarda solo i consumi connessi direttamente al servizio di trasporto. Restano esclusi i consumi relativi ai movimenti funzionali alla gestione tecnica dei veicoli, anche se tali movimenti sono strumentali all’esercizio dell’attività di impresa.

Come è indicizzato

Materietassazione dei prodotti energeticiaccise sui carburantitrasporto pubblico di passeggeriinterpretazione del diritto dell'unione

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