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Sentenza

Sentenza n. 2990/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad sull’istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato.

Giustizia amministrativa202600794

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di appuntamento necessario a formalizzare l'istanza di visto per lavoro subordinato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad in relazione alla richiesta di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato. Il ricorrente era beneficiario di un nulla osta nominativo rilasciato dal competente Sportello Unico dell'Immigrazione e chiedeva l'appuntamento necessario per formalizzare la domanda di visto. Nelle more del giudizio, la sede diplomatica lo ha convocato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché l'Amministrazione ha dato seguito alla richiesta del ricorrente convocandolo per l'appuntamento dopo la proposizione del ricorso. Ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., il Collegio ha posto le spese a carico del MAECI in applicazione del principio della soccombenza virtuale, ritenendo che la pretesa fosse stata soddisfatta soltanto in pendenza del giudizio. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione

    Il ricorso è stato proposto per contestare il silenzio serbato dall'Amministrazione sulla richiesta di attivazione del procedimento per il visto.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    cessazione della materia del contendere

    La sopravvenuta convocazione del ricorrente da parte della sede diplomatica ha determinato il venir meno dell'interesse alla decisione sulla domanda, con dichiarazione della cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione di un ricorso avverso il silenzio ai sensi dell'art. 117 c.p.a., l'Amministrazione adotta un comportamento satisfattivo della pretesa azionata, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
  • La soddisfazione della pretesa del ricorrente intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso non esclude la soccombenza virtuale dell'Amministrazione ai fini della regolazione delle spese; queste possono essere poste a carico dell'Amministrazione che ha reso necessario il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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