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Ordinanza

Ordinanza n. 3032/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 570/2023 emessa dal Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Benevento il 29/05/2023 all’esito del procedimento iscritto al N.R.G. 5304/2022;

Giustizia amministrativa202502578

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Benevento che riconosceva il beneficio della Carta elettronica del docente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le nove ricorrenti hanno proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 570/2023 del Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Benevento, nella parte in cui era stato riconosciuto il loro diritto a beneficiare della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli importi indicati individualmente nel ricorso, con condanna del Ministero a provvedere all'accreditamento. Le ricorrenti hanno chiesto anche la corresponsione degli interessi legali e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto meramente formale. Il Tribunale ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile profilo di inammissibilità parziale limitatamente alla ricorrente Isabella Molinaro: non risulta documentato che il titolo esecutivo sia stato notificato al Ministero presso la sede reale, con la formula esecutiva, secondo le modalità richieste dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. In atti risulta soltanto la ricevuta di accettazione della notificazione PEC del 7 novembre 2024, indirizzata all'uffgabinetto@postacert.istruzione.it, e non la ricevuta di consegna. Ne consegue il possibile mancato decorso del termine di 120 giorni necessario per iniziare l'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso nel merito il ricorso per ottemperanza né sulla richiesta di interessi o di nomina del commissario ad acta. Rilevata d'ufficio la possibile inammissibilità parziale del ricorso relativamente a una delle ricorrenti, ha assegnato alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie sulla questione e l'eventuale documentazione integrativa. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 29 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    eventuale profilo di inammissibilità parziale

    Quando il giudice rileva d'ufficio una questione rilevante ai fini della decisione, deve assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie difensive e della documentazione eventualmente necessaria.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997 n. 30

    l'azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l'infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo

    L'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione per il pagamento di somme di denaro presuppone la notificazione del titolo esecutivo e l'infruttuosa scadenza del termine dilatorio di 120 giorni.

  • art. 1284 c.c.

    La norma è richiamata dalle ricorrenti a fondamento della domanda di corresponsione degli interessi legali, ma il TAR non si è ancora pronunciato su tale richiesta.

  • art. 1 l. 107/2015

    beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente

    È la disposizione sostanziale richiamata dal giudicato del Tribunale di Benevento quale fondamento del diritto delle ricorrenti al beneficio economico.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione, il giudice deve verificare il rispetto della condizione prevista dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, ossia la notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione e l'infruttuosa scadenza del termine dilatorio di 120 giorni.
  • La sola ricevuta di accettazione di una notificazione effettuata tramite PEC non documenta, in assenza della ricevuta di consegna, il perfezionamento della notificazione del titolo esecutivo.
  • Se il giudice rileva d'ufficio una possibile causa di inammissibilità parziale del ricorso, deve instaurare il contraddittorio sulla questione assegnando alle parti un termine per memorie e per il deposito di documentazione integrativa ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

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