Ordinanza n. 80/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva e atti di esclusione dalla procedura di finanziamento per l’intervento SRD03, Azione A “Agriturismo”, del CSR Basilicata 2023-2027
Esito
Favorevole al ricorrente (operatrice agricola)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determina regionale di approvazione degli elenchi definitivi delle domande di sostegno, nella parte in cui la sua domanda è stata esclusa dal finanziamento, nonché gli elenchi allegati, gli atti della precedente graduatoria provvisoria, gli atti istruttori e, ove occorrente, la disciplina delle riduzioni ed esclusioni e il bando, se interpretato nel senso di richiedere la disponibilità dei beni fondiari alla data di presentazione della domanda anziché nel corso dell’istruttoria. Ha dedotto, in sostanza, l’illegittimità dell’esclusione per erronea verifica del requisito previsto dall’art. 5 del bando, relativo alla disponibilità dei beni fondiari sulla base di un contratto di affitto con decorrenza dal 20 febbraio 2025. Secondo la prospettazione recepita in sede cautelare, alla data di scadenza per la presentazione della domanda sul portale SIAN, fissata al 10 marzo 2025, il requisito risultava posseduto, come emergeva dal fascicolo aziendale aggiornato al 3 marzo 2025.
La decisione
Il TAR ha ritenuto, a un sommario esame proprio della fase cautelare, che il ricorso presentasse profili di fondatezza. Ha affermato che, per esigenze di par condicio, la verifica dei requisiti prescritti dal bando deve essere compiuta con riferimento alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. Nel caso concreto, tale data era il 10 marzo 2025 e il fascicolo aziendale, aggiornato al 3 marzo 2025, attestava che la ricorrente disponeva già dei beni fondiari in forza del contratto di affitto decorrente dal 20 febbraio 2025. Ritenuto sussistente il fumus boni iuris, il giudice ha accolto la domanda cautelare. Per neutralizzare il periculum in mora, ha ordinato alla Regione di accantonare una quota di finanziamento corrispondente all’importo del beneficio richiesto dalla ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state dichiarate irripetibili.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base di tale disposizione il TAR ha esaminato e accolto la domanda di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.
art. 5 del Bando Intervento SRD03
Prevede il requisito relativo alla disponibilità dei beni fondiari; il TAR lo ha interpretato, in sede cautelare, nel senso che il possesso del requisito deve essere verificato alla scadenza del termine per la presentazione della domanda.
Massime di principio
- Nelle procedure selettive per l’assegnazione di contributi pubblici, per esigenze di par condicio, il possesso dei requisiti prescritti dal bando deve essere verificato alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, salvo diversa e legittima previsione della disciplina di gara.
- Quando il requisito di disponibilità di beni fondiari deriva da un contratto di affitto già decorrente prima della scadenza del termine per presentare la domanda, la disponibilità può ritenersi sussistente a tale data, anche se la verifica amministrativa interviene successivamente.
- In sede cautelare, qualora l’esclusione da una graduatoria di finanziamento appaia prima facie illegittima e il beneficio sia soggetto a esaurimento delle risorse, il periculum in mora può essere neutralizzato ordinando all’amministrazione l’accantonamento di una quota pari al finanziamento richiesto.
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