Sentenza n. 1497/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di cessazione immediata dell'attività di spettacolo e pubblico intrattenimento esercitata senza titolo abilitativo, oltre al silenzio sulle istanze di voltura delle autorizzazioni già rilasciate alla dante causa
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, cessionario dell'azienda esercente attività di intrattenimento musicale e somministrazione, ha impugnato l'ordinanza comunale adottata dopo un accertamento della Questura, con la quale era stata ordinata la cessazione immediata di due eventi musicali danzanti svolti senza le autorizzazioni previste dall'art. 68 TULPS. Ha inoltre chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulle istanze di voltura delle autorizzazioni precedentemente rilasciate alla dante causa. Sono stati dedotti: omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 l. 241/1990; inerzia dell'amministrazione nella conclusione dei procedimenti di voltura; illegittimità del silenzio-inadempimento; difetto e incompletezza dell'istruttoria, per avere il Comune recepito gli accertamenti della Polizia senza verificare lo stato dei luoghi e le richieste di voltura; erronea applicazione dell'art. 13 del regolamento comunale sul subingresso nelle attività assistite da licenze ex artt. 68 e 80 TULPS; difetto di motivazione e illegittima motivazione per relationem; sproporzione ed eccessiva illogicità della misura. Il Comune ha eccepito l'irricevibilità della domanda avverso il silenzio per tardività ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.p.a. e ha contestato nel merito i vizi dedotti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato irricevibile la domanda relativa al silenzio sulle istanze di voltura. L'obbligo di provvedere era sorto con le istanze originarie del 21 aprile 2022; le successive istanze del 2024 avevano natura meramente sollecitatoria e non costituivano nuovo impulso procedimentale. Pertanto, era decorso il termine annuale previsto dall'art. 31, comma 2, c.p.a. e le istanze sollecitatorie non erano idonee a riaprire il termine processuale. Nel merito, il ricorso contro l'ordinanza è stato rigettato. Il vizio di omessa comunicazione di avvio è stato escluso perché il procedimento sanzionatorio era stato rispettoso delle garanzie previste dall'art. 18 l. 689/1981: dopo la contestazione, il ricorrente aveva avuto trenta giorni per presentare scritti difensivi, documenti o chiedere di essere sentito, senza esercitare tali facoltà. Inoltre, il potere repressivo esercitato in presenza di attività abusiva aveva natura vincolata, sicché l'omissione della comunicazione di avvio non avrebbe potuto incidere sul contenuto sostanziale della decisione. Sono state ritenute infondate anche le censure sostanziali. Dal verbale della Questura risultava che il ricorrente aveva organizzato due eventi musicali danzanti senza le necessarie autorizzazioni. Il TAR ha escluso che le autorizzazioni rilasciate alla dante causa potessero essere trasferite automaticamente mediante la cessione dell'azienda, ritenendo necessario un distinto procedimento attivato dal nuovo esercente. Inoltre, il Comune aveva documentato l'assenza del certificato di agibilità del fabbricato, la non corrispondenza tra la concessione edilizia e l'attuale costruzione, la necessità di verifiche dei Vigili del Fuoco e la presenza di una piscina priva di titolo abilitativo, nonché di ulteriori opere abusive oggetto di ordini di demolizione. Tali circostanze impedivano il subingresso semplificato previsto dall'art. 13 del regolamento comunale, applicabile solo quando non siano state effettuate modifiche strutturali, impiantistiche o agli arredi e sia invariato lo stato dei luoghi. La misura di cessazione è stata quindi ritenuta legittima, adeguata e proporzionata. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 31, comma 2, c.p.a.
una volta decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, l’azione per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento
Il termine annuale per proporre l'azione avverso il silenzio decorre dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Un'istanza successiva meramente sollecitatoria, priva di autonoma funzione di impulso procedimentale, non riapre il termine e non fa sorgere un nuovo obbligo di provvedere.
art. 7 l. 241/1990
La mancata comunicazione di avvio non determina l'illegittimità dell'atto repressivo quando il potere esercitato è vincolato e la partecipazione dell'interessato non avrebbe potuto incidere sul contenuto sostanziale della decisione.
art. 18 l. 689/1981
Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all’autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell’articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
Nel procedimento sanzionatorio, il rispetto della possibilità di presentare scritti difensivi, documenti e richiesta di audizione entro trenta giorni assicura le garanzie partecipative previste dalla legge; l'inerzia dell'interessato esclude la violazione del contraddittorio.
art. 21-octies l. 241/1990
La violazione delle regole partecipative non comporta l'annullamento dell'atto vincolato quando sia dimostrato che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
art. 68 R.D. 773/1931 (TULPS)
Lo svolgimento di spettacoli o intrattenimenti musicali danzanti richiede il titolo abilitativo previsto dalla disposizione; l'esercizio in assenza del titolo legittima l'adozione della misura repressiva comunale.
art. 13 del Regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento di attività di pubblico spettacolo
Solo nel caso in cui non effettui modifiche strutturali, il subentrante può continuare l’attività del dante causa dopo la presentazione al Comune della dichiarazione di sub ingresso ai sensi dell’art. 19 della legge 241/1990
Il subingresso semplificato è possibile soltanto se lo stato dei locali, dei luoghi, degli impianti tecnologici e degli arredi è rimasto invariato e sono rispettati i requisiti di sicurezza. La presenza di opere non assentite o di difformità edilizie impedisce la prosecuzione dell'attività sulla base della sola dichiarazione di subingresso.
art. 19 l. 241/1990
La dichiarazione di subingresso può legittimare la continuazione dell'attività già autorizzata soltanto nei limiti e alle condizioni stabilite dal regolamento comunale, inclusa l'immutabilità dello stato dei luoghi.
art. 666, comma 1, c.p.
La violazione dell'obbligo di munirsi del titolo per l'esercizio dello spettacolo o intrattenimento è richiamata quale sanzione della condotta accertata.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio deve essere proposta entro un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.p.a.; una successiva istanza di mero sollecito, che non abbia autonoma funzione di impulso procedimentale, non riapre il termine e non fa sorgere un nuovo obbligo giuridico di provvedere.
- Nel procedimento sanzionatorio, la garanzia partecipativa è assicurata dalla possibilità prevista dall'art. 18 l. 689/1981 di presentare scritti difensivi, documenti e richiesta di audizione entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione; il mancato esercizio di tali facoltà non consente di dedurre la violazione del contraddittorio.
- La comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa nell'adozione di una misura repressiva fondata sull'esercizio di un potere vincolato, quando la partecipazione dell'interessato non avrebbe potuto incidere sul contenuto sostanziale dell'atto.
- Le autorizzazioni amministrative relative all'esercizio di attività di pubblico spettacolo non si trasferiscono automaticamente al cessionario dell'azienda mediante la sola cessione inter vivos dell'azienda, essendo necessario che il nuovo esercente attivi l'autonomo procedimento previsto per il rilascio o la voltura del titolo.
- Il subingresso semplificato in un'attività di pubblico spettacolo già autorizzata è ammissibile soltanto se non sono state apportate modifiche strutturali, architettoniche, impiantistiche o agli arredi e se permane la conformità dei luoghi ai requisiti edilizi, di agibilità e di sicurezza; la presenza di opere prive di titolo abilitativo impedisce la prosecuzione dell'attività sulla base della dichiarazione di subingresso.
- L'accertamento dello svolgimento di spettacoli o intrattenimenti in assenza del necessario titolo abilitativo, unitamente alla non conformità edilizia o di sicurezza dei locali, legittima l'ordine comunale di cessazione immediata dell'attività, che non è sproporzionato quando risulta necessario a impedire la prosecuzione di un'attività abusiva.
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