Cassazione Civile, Ordinanza n. 21854/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La contribuente aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva respinto il suo appello e, quindi, confermato il rigetto dell’impugnazione dell’avviso di accertamento emesso dal Comune per TARSU 2010-2011 relativa all’area in cui si svolgeva attività di stabilimento balneare. Il ricorso era affidato a un solo motivo, ma il contenuto sostanziale della censura non emerge nel testo, perché la decisione si arresta alla rinuncia al ricorso presentata dalla stessa ricorrente prima della trattazione.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente il 4/6/2025, cui il Comune ha aderito, e ha dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite. La Corte ha anche escluso l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, osservando che tale previsione si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione e non anche alla rinuncia al ricorso per cassazione.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L’ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione; la norma opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione ed è di stretta interpretazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha introdotto il testo dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, richiamato dalla Corte per escluderne l’applicazione alla rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata o comunque non contestata dalla controparte, comporta l’estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, la Corte può compensare integralmente le spese di lite se vi è adesione della controparte o altra ragione processuale che lo giustifichi.
- La previsione dell’ulteriore contributo unificato ha natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria; perciò non può essere applicata oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
- L’obbligo di versare l’ulteriore importo del contributo unificato non sorge quando il processo di cassazione si chiude per rinuncia, poiché tale evento non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
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