Ordinanza n. 917/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - in parte qua, dell'autorizzazione paesaggistica semplificata n. 24 del 14.01.2026, rilasciata dal Responsabile del Servizio 8 del Comune di Ischia, che ha condizionato la realizzazione di dette opere a "che le stesse svolgano funzioni pertinenziali ed accessorie esclusive dell'immobile con la rigorosa esclusione delle porzioni di muratura previste in progetto perimetralmente alla struttura"; - in uno, per quanto di ragione ed in parte qua, alla nota dello Sportello Unico per l'Edilizia Arch, Giuseppe Monti, del 23.12.2025 prot. no 77136; - nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche se di estremi ignoti, comunque lesivi della posizione del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Autorizzazione paesaggistica semplificata n. 24 del 14 gennaio 2026, impugnata in parte qua per la condizione relativa all’esclusione delle porzioni di muratura previste in progetto, unitamente alla nota dello Sportello Unico per l’Edilizia del 23 dicembre 2025
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’autorizzazione paesaggistica semplificata rilasciata dal Comune di Ischia nella parte in cui ha subordinato la realizzazione delle opere alla funzione pertinenziale e accessoria esclusiva rispetto all’immobile e alla rigorosa esclusione delle porzioni di muratura previste perimetralmente alla struttura. È stata inoltre impugnata, per quanto di ragione e in parte qua, la nota dello Sportello Unico per l’Edilizia del 23 dicembre 2025, nonché ogni atto presupposto, consequenziale o connesso. Il testo dell’ordinanza non espone specifici motivi di legittimità dedotti contro gli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Pur ritenendo sussistenti la propria giurisdizione e competenza, il Collegio ha rilevato l’assenza del necessario periculum in mora: il ricorrente non ha dimostrato che la perdurante efficacia degli atti impugnati nelle more della decisione di merito gli avrebbe arrecato un pregiudizio caratterizzato da gravità e irreparabilità, requisito richiesto dall’art. 55 c.p.a. Non è stata quindi concessa la sospensione dell’efficacia dell’autorizzazione e della nota impugnate. Nulla è stato disposto sulle spese della fase cautelare, poiché il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
necessario periculum in mora
La tutela cautelare richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla perdurante efficacia del provvedimento impugnato nelle more della decisione di merito; in mancanza, l’istanza deve essere respinta.
Massime di principio
- La sospensione cautelare dell’efficacia di un provvedimento amministrativo non può essere concessa se il ricorrente non dimostra un pregiudizio concreto, grave e irreparabile derivante dalla sua perdurante efficacia durante il giudizio di merito.
- L’accertamento del periculum in mora costituisce requisito necessario della tutela cautelare e la sua mancanza è sufficiente a determinare il rigetto dell’istanza, senza necessità di concedere la sospensione sulla base della sola prospettazione dell’illegittimità dell’atto.
Come è indicizzato
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