Cassazione Penale, Sentenza n. 26979/2022 del 13/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma del sequestro preventivo relativo a somme di denaro e ad altri beni/documenti, in relazione al presunto reato di cui all'art. 8 D.lgs. 74/2000. Primo motivo: censura della motivazione apparente rispetto alla qualificazione della somma sequestrata (non chiarito se si tratti di profitto o di prezzo del reato) e dell'assenza di nesso giustificativo tra la somma e la misura cautelare; sostenuto altresì che lo strumento idoneo sarebbe il sequestro delle false fatture, non delle somme. Secondo motivo: vizio di motivazione e violazione delle norme sul sequestro di beni diversi dal denaro (art. 309, comma 9 e art. 324, comma 7 c.p.p.), per mancata spiegazione del periculum in mora relativo a documenti e supporti informatici, e quindi carenza della spiegazione delle esigenze cautelari per tali beni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile (la motivazione del tribunale di merito è stata considerata presente e con sufficiente argomentazione in ordine alla provvista e al meccanismo delle retrocessioni). Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato: la motivazione relativa al periculum in mora dei beni diversi dal denaro risultava carente e il tribunale del riesame non poteva supplire con argomentazioni in mancanza di una autonoma valutazione iniziale. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente ai beni sequestrati diversi dal denaro e ha disposto la restituzione di tali beni all'avente diritto, lasciando invece impregiudicata la parte del sequestro relativa al denaro.
Norme richiamate
art. 322 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'impugnazione in favore dell'interessata; indicata come titolo formale del ricorso.
art. 8 D.lgs. 74/2000
Fattispecie penale in relazione alla quale è stato disposto il sequestro (rilevanza del profitto/ prezzo del reato nella valutazione cautelare).
art. 2 D.lgs. 74/2000
Citato dalla ricorrente in ordine agli strumenti idonei a prevenire il reato (argomentazione che il sequestro dovrebbe riguardare le false fatture piuttosto che le somme).
art. 309, comma 9 cod. proc. pen.
Richiede che il sequestro di beni diversi dal denaro sia adeguatamente motivato con riferimento al pericolo di reiterazione o alla strumentalità degli stessi per futuri reati; la corte ha sottolineato l'obbligo di motivazione specifica e l'impossibilità per il giudice del riesame di integrare argomentazione del tutto mancante.
art. 324, comma 7 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione ai poteri del tribunale del riesame e ai presupposti di legittimità del sequestro; centrale nella censura relativa alla carenza di motivazione sui beni non monetari.
Legge 16 aprile 2015, n. 47
Legge 16/04/2015 n. 47 (modifiche art. 309 c.p.p.)
Richiamata per le modifiche che hanno inciso sull'art. 309 c.p.p.; la Corte ricorda che tali modifiche accentuano il dovere del tribunale del riesame di integrare la motivazione quando questa esiste, ma non consentono di supplire quando la motivazione sia del tutto assente o priva di autonoma valutazione.
Massime di principio
- Per il sequestro preventivo (specie di beni diversi dal denaro) è necessaria una motivazione specifica e autonoma che dimostri il periculum in mora o la strumentalità dei beni per la commissione di ulteriori reati; motivazioni generiche o meramente probatorie non sono sufficienti.
- La Corte di merito (tribunale del riesame) ha il potere-dovere di integrare la motivazione del provvedimento cautelare, ma non può creare ex novo una motivazione quando nel provvedimento impugnato manchi un'effettiva valutazione autonoma del giudice di primo grado.
- I ricorsi per cassazione avverso ordinanze di sequestro sono ammessi per violazione di legge; la Corte verifica altresì l'esistenza di vizi motivazionali così radicali da rendere incomprensibile l'itinerario logico-argomentativo del giudice.
- Se la motivazione relativo a una parte del sequestro è insufficiente, la Corte può annullare soltanto quella parte (restituzione dei beni per i quali manca motivazione), lasciando impregiudicata la restante parte del provvedimento debitamente motivata.
- Nel valutare la pertinenza o la strumentalità dei beni al reato occorre tracciare un nesso chiaro fra i beni sequestrati e il meccanismo del reato (es. provvista, retrocessioni, utilizzo nelle operazioni illecite); dubbi sulla natura delle somme richiedono argomentazioni precise per fondare il sequestro.
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