Cassazione Penale, Sentenza n. 3962/2023 del 30/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che aveva confermato, con esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti del Pelle. Il ricorso, proposto dall'avvocato Luca Cianferoni ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deduceva un'unica censura: errata applicazione degli artt. 274, comma 1, lett. c), e 275, comma 3, cod. proc. pen., in ordine alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari tali da giustificare la custodia cautelare in carcere.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta rinuncia depositata dal difensore il 16 novembre 2022, in quanto nel frattempo era stata modificata la misura cautelare applicata a Pelle e quindi era venuto meno l'interesse all'impugnazione. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'interesse alle impugnazioni deve essere concreto e attuale fino alla decisione. Alla dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta mancanza di interesse non consegue condanna alle spese né sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La circostanza aggravante è stata contestata per alcuni capi e la Corte d'Appello l'ha esclusa parzialmente rispetto all'ordinanza di custodia.
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma che individua il motivo di ricorso per cassazione invocato dal difensore (errata applicazione della legge penale).
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al fondamento giuridico delle esigenze cautelari e alla valutazione dell'esistenza di tali esigenze per l'applicazione della custodia in carcere.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato in ordine ai criteri e alle condizioni per l'applicazione della misura cautelare, contestato dal ricorrente per presunta errata applicazione.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Principio richiamato dalla giurisprudenza: per proporre ricorso è necessario un interesse concreto e attuale che persista fino alla decisione.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. l. n. 176/2020) e successive proroghe
Normativa utilizzata per disciplinare lo svolgimento del giudizio in trattazione scritta (procedura di trattazione scritta introdotta dai provvedimenti emergenziali).
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso da parte del difensore determina l'inammissibilità del ricorso quando, in conseguenza di fatti sopravvenuti, viene meno l'interesse concreto e attuale del ricorrente alla decisione.
- L'interesse ad impugnare deve sussistere fino al momento della decisione: se la situazione giuridica denunciata viene eliminata (ad es. modifica della misura cautelare), il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La declaratoria di inammissibilità per mancanza di interesse non equivale a soccombenza sostanziale; in tali casi non si applicano, di regola, condanne alle spese né sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.
- Il difensore può rinunciare al ricorso avvalendosi della procura speciale; la rinuncia deve risultare in atti e vincola il procedimento, salvo verifiche formali sull'effettiva estinzione dell'interesse.
- In ipotesi cautelari, le censure relative alla sussistenza delle esigenze cautelari devono essere tempestive e mantenere un'utilità pratica: se la misura viene modificata o revocata, la difesa valuta la persistenza dell'interesse prima di proseguire in cassazione.
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