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Sentenza

Sentenza del 17/12/2018 n. 2913 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

IVA - fatture infragruppo per operazioni inesistenti - IVA di gruppo - debenza del tributo - art. 21, co. 7 d.P.R. 633/72 - permane. Socio - rinuncia a credito - sopravvenienza passiva per la società partecipata - imputazione ad aumento di capitale - contesto fraudolento - illiceità - consegue - violazione dell'art. 53 della Costituzione - sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda, da un lato, la debenza dell'IVA indicata in fatture emesse per operazioni inesistenti tra società appartenenti al medesimo gruppo IVA e, dall'altro, la legittimità fiscale della rinuncia di un socio a un credito verso una società partecipata, con imputazione della relativa sopravvenienza attiva ad aumento di capitale. Tale operazione, se inserita in un complessivo contesto fraudolento volto a ridurre il debito tributario delle società del gruppo, è stata considerata abusiva e contraria al principio di capacità contributiva.

La decisione

È stato affermato che l'IVA esposta in fattura per operazioni inesistenti resta dovuta anche quando le operazioni intercorrono tra società appartenenti al medesimo gruppo ai fini IVA, in applicazione dell'art. 21, comma 7, del d.P.R. 633/1972. È stata inoltre ritenuta illecita e abusiva la rinuncia del socio al credito, con imputazione dell'importo ad aumento di capitale, quando essa costituisca parte di un disegno fraudolento diretto a ridurre indebitamente il carico fiscale. Il testo non indica il dispositivo completo né l'esito formale del ricorso; sul merito delle questioni descritte, la posizione dell'Amministrazione finanziaria risulta accolta.

Norme richiamate

  • Art. 21, comma 7, d.P.R. 633/1972

    Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.

    L'IVA indicata in una fattura relativa a operazioni inesistenti resta dovuta dall'emittente, anche se le società coinvolte appartengono al medesimo gruppo IVA.

  • Art. 53 della Costituzione

    Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

    Un'operazione formalmente qualificabile come rinuncia a un credito e aumento di capitale può essere considerata abusiva e lesiva del principio di capacità contributiva se inserita in un disegno fraudolento volto a ridurre artificiosamente il debito tributario.

Massime di principio

  • L'appartenenza allo stesso gruppo societario o allo stesso regime IVA non elimina l'obbligo di versare l'imposta esposta in fattura quando l'operazione è inesistente.
  • L'IVA indicata in fattura può rimanere dovuta anche se non vi è stata una reale cessione di beni o prestazione di servizi: la fattura falsa produce comunque l'obbligo previsto dall'art. 21, comma 7, del d.P.R. 633/1972.
  • Le operazioni infragruppo devono essere valutate nel loro complesso e non solo sulla base della loro qualificazione civilistica o contabile.
  • Una rinuncia del socio a un credito, seguita dall'imputazione dell'importo ad aumento di capitale, non è automaticamente illecita; può però essere disconosciuta quando, insieme ad altre condotte, risulti finalizzata a ottenere un indebito vantaggio fiscale.
  • Per valutare l'abuso del diritto rilevano la sostanza economica dell'operazione, la sua coerenza con l'attività societaria e l'eventuale inserimento in un disegno fraudolento di riduzione del carico tributario.

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