Cassazione Civile, Ordinanza n. 09721/2023 del 12/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio, a seguito di DOCFA presentato per un'unità immobiliare a destinazione speciale e particolare costituita da un parco eolico, ha rettificato la rendita proposta dalla società, includendo nel calcolo anche il valore della torre/palo di sostegno degli aerogeneratori e determinando una rendita maggiore. La commissione tributaria regionale ha confermato l'operato dell'Ufficio ritenendo che la torre eolica fosse una costruzione rilevante ai fini della stima diretta. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015, sostenendo che, dopo la riforma, la torre eolica va qualificata come impianto funzionale al processo produttivo e quindi esclusa dalla stima catastale; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, per mancata risposta su varie contestazioni (valore del terreno, uso dei valori delle fondazioni dichiarati nel DOCFA, inclusione di spese tecniche, oneri finanziari e profitto dell'imprenditore); 3) 4) e 5) omessa pronuncia sulle specifiche doglianze relative alla sproporzione delle voci spese tecniche, oneri finanziari e profitto dell'imprenditore.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, richiamando un orientamento già consolidato in materia di rendita catastale degli impianti eolici dopo l'art. 1, comma 21, L. 208/2015, e ha affermato che la torre di sostegno dell'aerogeneratore è parte dell'unicum impiantistico e, in quanto elemento funzionale essenziale al processo produttivo, deve essere esclusa dal computo della rendita catastale. Ha invece rigettato il secondo motivo, ritenendo che la sentenza di merito non fosse affetta da motivazione apparente, poiché esponeva, sia pure sinteticamente e per relationem, le ragioni della decisione, consentendo il controllo sull'iter logico-giuridico seguito. Gli ultimi tre motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata per un nuovo accertamento della rendita catastale senza computare il valore della torre eolica, e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, comma 21, L. 28 dicembre 2015, n. 208
"A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"
La Corte interpreta la norma nel senso che, per i cespiti speciali e particolari, la stima diretta deve includere suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi, ma escludere tutti i macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali al processo produttivo, anche se stabilmente ancorati al suolo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma invocata per denunciare la violazione di legge sulla determinazione della rendita catastale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È la norma invocata per le censure di nullità della sentenza e di omessa pronuncia.
art. 156, comma 2, c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta nullità della sentenza per difetto di forma-contenuto della motivazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per affermare il requisito minimo della motivazione della sentenza.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte lo richiama per ribadire che il giudice può motivare in forma concisa e per relationem.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per le censure di omessa pronuncia su singole voci di valore nella stima catastale.
Massime di principio
- Per la rendita catastale degli immobili speciali e particolari, dopo l'art. 1, comma 21, L. 208/2015, il criterio decisivo non è la mera incorporazione materiale al suolo, ma la funzione del bene rispetto al processo produttivo: sono esclusi dalla stima gli impianti e le componenti funzionali alla produzione.
- Nei parchi eolici la torre di sostegno dell'aerogeneratore è parte essenziale dell'unicum impiantistico e, in quanto necessaria al funzionamento produttivo dell'impianto, non va computata nella rendita catastale.
- La motivazione della sentenza non è apparente quando consente di ricostruire, anche sinteticamente e per relationem, il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e le fonti del convincimento; non è invece necessario che venga confutato espressamente ogni singolo argomento difensivo.
- La deduzione di omessa pronuncia su specifiche voci della stima resta assorbita se la sentenza di merito ha comunque reso una motivazione sufficiente a comprendere perché quelle contestazioni sono state superate.
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