Sentenza n. 1152/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'accertamento dell'illegittimità dell'attività sanzionatoria posta in essere dal Comune di Castellaneta in relazione ad attività abusiva effettuata sul terreno dei ricorrenti, e conseguentemente per l'annullamento dei provvedimenti adottati nell'esercizio della stessa, e segnatamente: - dell'Ordinanza Dirigenziale n. 103 del 2021, notificata il 23 settembre 2021, recante all'oggetto “ordinanza di sgombero, acquisizione dal patrimonio comunale, irrogazione sanzione amministrativa ed immissione in possesso”, nonché di tutti gli atti al predetto comunque connessi, siano essi presupposti che conseguenziali, ancorché non conosciuti e comunque lesivi, ivi compresa quindi la presupposta - ordinanza dirigenziale n. 248 del 2019, recante ad oggetto “demolizione con ripristino dello stato dei luoghi per le opere edilizie abusive realizzate in via Estramurale San Martino – FG. 41 p.lle 274 e 275 – in Castellaneta” - e comunque di ogni atto, fatto o comportamento rivolto all'esercizio dell'attività sanzionatoria in questione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale di sgombero, acquisizione al patrimonio comunale, irrogazione della sanzione amministrativa e immissione in possesso, conseguente all’inottemperanza a un precedente ordine di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza dirigenziale n. 103 del 2021 e, in via presupposta, l’ordine di demolizione n. 248 del 2019, contestando l’attività sanzionatoria comunale relativa a una recinzione perimetrale, a un capannone e a un manufatto realizzati senza idoneo titolo edilizio. Il primo motivo deduceva erronea rappresentazione delle condizioni dell’immobile e dell’ambito territoriale, difetto e insufficienza dell’istruttoria, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, sviamento e perplessità. Il secondo motivo denunciava violazione di legge, dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, dell’affidamento e della buona fede, nonché dei principi in materia di repressione degli abusi edilizi, con ulteriori censure di sviamento, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, perplessità ed erronea presupposizione. Il terzo motivo deduceva violazione dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, difetto di motivazione, carenza di istruttoria ed erronea presupposizione, anche con riferimento alla sanzione pecuniaria. In limine, i ricorrenti avevano chiesto il rinvio dell’udienza, richiesta respinta per genericità delle ragioni e mancanza di eccezionalità.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha anzitutto rigettato la richiesta di rinvio, ritenendo generiche le ragioni addotte e insussistente il requisito dell’eccezionalità. Nel merito, ha rilevato che l’ordinanza impugnata era stata adottata dopo l’accertata inottemperanza all’ordine di demolizione relativo a opere comportanti una rilevante trasformazione edilizia in assenza di titolo. L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale prevista dall’art. 31 d.P.R. 380/2001 è stata qualificata come effetto legale automatico dell’inottemperanza e come atto dovuto, secondo lo schema legge-fatto-effetto. Le contestazioni concernenti la consistenza e la risalenza delle opere, nonché il contesto urbanistico e fattuale, sono state ritenute tardive e comunque da proporre contro il precedente ordine di demolizione, non contro l’atto successivo di accertamento dell’inottemperanza. È stata ritenuta legittima anche l’irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, poiché i ricorrenti non avevano demolito i manufatti. Richiamando il principio dell’Adunanza plenaria n. 16/2023, il TAR ha affermato che acquisizione e sanzione pecuniaria conseguono all’illecito permanente derivante dall’inerzia protratta oltre il termine di 90 giorni e che l’acquisizione opera ope legis, mentre l’atto di accertamento ha natura dichiarativa. Non era necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di attività vincolata e dovuta. Il quantum della sanzione è stato ritenuto sufficientemente motivato e legittimamente determinato anche in ragione dei vincoli ambientali presenti nell’area, inclusa la ZSC “Area delle Gravine”. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
L’acquisizione gratuita dell’opera abusiva e dell’area di sedime al patrimonio comunale costituisce effetto legale automatico dell’inottemperanza all’ordine di demolizione; l’atto di accertamento dell’inottemperanza ha natura dichiarativa e può motivare per relationem mediante il richiamo all’ordine di demolizione, purché l’area sia individuata e correttamente perimetrata.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
ha dunque previsto una ulteriore sanzione di natura afflittiva, nel caso di inottemperanza all’ordinanza di demolizione
La mancata demolizione comporta l’irrogazione doverosa di una sanzione amministrativa pecuniaria, aggiuntiva rispetto all’acquisizione del bene e dell’area di sedime; la sanzione deve essere disposta senza indugio, con l’atto di accertamento dell’inottemperanza o con successivo atto integrativo.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disciplina processuale dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- L’acquisizione gratuita dell’opera abusiva e dell’area di sedime al patrimonio comunale, prevista dall’art. 31 d.P.R. 380/2001, consegue automaticamente all’inottemperanza all’ordine di demolizione protratta oltre il termine assegnato; l’atto comunale che accerta tale inottemperanza ha natura dichiarativa e costituisce atto dovuto.
- Le contestazioni relative alla consistenza, alla datazione, alla legittimità edilizia e al contesto urbanistico delle opere devono essere tempestivamente dedotte contro l’ordine di demolizione; una volta divenuto efficace tale ordine, non possono essere utilmente riproposte contro il successivo atto di acquisizione fondato sull’inottemperanza.
- L’inottemperanza all’ordine di demolizione determina, oltre all’acquisizione del bene abusivo e dell’area di sedime, l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, trattandosi di un illecito a effetti permanenti consumato con la scadenza del termine di 90 giorni assegnato per demolire.
- Poiché l’acquisizione e la sanzione pecuniaria conseguono in modo vincolato all’accertamento dell’inottemperanza, non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento.
- La motivazione dell’atto di acquisizione può essere resa per relationem mediante il richiamo al precedente ordine di demolizione, purché quest’ultimo individui e perimetri correttamente l’opera abusiva e l’area interessata; la quantificazione della sanzione pecuniaria è legittima se adeguatamente motivata anche in relazione ai vincoli ambientali presenti sull’area.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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