Cassazione Civile, Ordinanza n. 31277/2023 del 09/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
L'ente impositore aveva notificato al contribuente un'intimazione di pagamento conseguente a una cartella relativa a riprese per IVA, IRPEF e IRAP dell'anno d'imposta 2004. Il contribuente aveva impugnato l'intimazione e, in appello, la commissione tributaria regionale aveva ritenuto non prescritto il diritto alla riscossione delle sanzioni, perché la domanda di ammissione al passivo fallimentare presentata dall'Agenzia, riferita alle obbligazioni tributarie principali, aveva interrotto la prescrizione anche delle sanzioni, in quanto accessorie. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto violazione o falsa applicazione dell'art. 137 c.p.c. e dell'art. 60, lett. b-bis, d.P.R. 602/1973, sostenendo che la CTR aveva errato nel considerare interrottiva la domanda di insinuazione al passivo, senza tenere conto che la notifica della cartella di pagamento del 16.10.2008 era nulla o inesistente; dunque, a suo dire, l'effetto interruttivo non avrebbe potuto operare rispetto alle sanzioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo introduceva questioni nuove, non trattate nella sentenza impugnata e non indicate come proposte nei precedenti gradi di merito, e soprattutto non colpiva la ratio decidendi della CTR: questa non aveva fondato la decisione sulla validità o invalidità della notifica della cartella, ma sulla successiva domanda di insinuazione al passivo fallimentare, ritenuta atto interruttivo della prescrizione anche per le sanzioni in quanto accessorie al credito tributario principale. Il contribuente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
invocato come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi e introduceva questioni nuove
art. 137 c.p.c.
violazione o falsa applicazione dell’art. 137 c.p.c.
richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta invalidità della notificazione della cartella, profilo non esaminato dalla decisione impugnata
art. 60, lett. b-bis, d.P.R. 602/1973
violazione o falsa applicazione dell’art. 60, lett. b-bis dpr 602/73
richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa irregolarità della notifica della cartella di pagamento
art. 380-bis.1 c.p.c.
illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
indica la trattazione in camera di consiglio del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
applicato il meccanismo del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma prospetta un tema diverso da quello effettivamente deciso dal giudice di merito.
- Non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione questioni di fatto o di diritto nuove, se non risulta che siano state dedotte nei precedenti gradi di giudizio e se la sentenza impugnata non ne reca traccia.
- Ai fini dell'interruzione della prescrizione rileva l'atto che il giudice di merito abbia effettivamente individuato come interruttivo; una censura che contesti un atto diverso da quello valorizzato dalla decisione non è idonea a scalfirne la motivazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è condannata alle spese e, ove ne ricorrano i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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