Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 11261/2024 del 26/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Un avvocato aveva chiesto l'ammissione al passivo di un fallimento per compensi professionali, sostenendo che il proprio credito dovesse essere riconosciuto per l'importo complessivo richiesto e con privilegio, sulla base di una scrittura con la quale le parti avevano pattuito un compenso parametrato ai valori medi tariffari. Il giudice delegato aveva però ammesso il credito solo in misura inferiore, applicando i minimi tariffari e ritenendo la scrittura non opponibile alla procedura per mancanza di data certa. Nel giudizio di opposizione il tribunale aveva confermato tale impostazione, escludendo anche l'ammissibilità della prova testimoniale diretta a dimostrare l'anteriorità della scrittura al fallimento e ritenendo non acquisibili documenti richiamati solo con una generica riserva di produzione del fascicolo della verifica del passivo. Con il ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: violazione delle norme sul contenuto del ricorso in opposizione allo stato passivo e sull'acquisizione dei documenti già prodotti nella fase endofallimentare; violazione dell'art. 2233 c.c. per avere il tribunale liquidato il compenso secondo i valori tariffari nonostante l'accordo scritto; nullità per mancata indicazione di questioni rilevabili d'ufficio; violazione delle norme fallimentari e processuali sulla utilizzabilità dei documenti; omesso esame di fatto decisivo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi con cui si contestava la mancata acquisizione dei documenti del fascicolo della verifica del passivo, osservando che nel giudizio di opposizione opera il principio dispositivo e che l'opponente deve indicare in modo specifico i documenti già prodotti nella fase anteriore, non essendo sufficiente una generica riserva di produzione dell'intero fascicolo. Ha inoltre rilevato che il tribunale aveva correttamente applicato tali principi perché il ricorrente non aveva dato specifica indicazione del contenuto dei documenti richiamati. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, perché nel ricorso per cassazione contro il mancato ingresso della prova testimoniale occorre trascrivere i capitoli di prova, indicare i testi e allegare la tempestività e ritualità della richiesta. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché non era chiaro quale questione d'ufficio il tribunale avrebbe dovuto sottoporre alle parti; in ogni caso la questione della data certa era già emersa nella verifica del passivo e nel giudizio di opposizione. Nessuna statuizione sulle spese, perché la curatela non si è difesa.

Norme richiamate

  • art. 2751-bis n. 2 c.c.

    richiamato per la richiesta di collocazione privilegiata del credito del professionista

  • art. 2233 c.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere la determinazione pattizia del compenso professionale

  • art. 99, comma 2, n. 4, c.p.c.

    il ricorso in opposizione deve contenere l'indicazione specifica dei documenti su cui l'opponente intende fondarsi

  • art. 23 l.fall.

    richiamato in relazione alla disciplina dell'opposizione e dell'acquisizione documentale nel procedimento fallimentare

  • art. 93, comma 6, l.fall.

    i documenti già depositati nella domanda di ammissione devono essere nuovamente prodotti nel procedimento di opposizione, salvo specifica indicazione e richiesta di acquisizione

  • artt. 99 e 209 l.fall.

    consentono, in presenza di specifica indicazione, l'acquisizione dei documenti già prodotti nella precedente fase anche nella liquidazione coatta amministrativa, secondo un principio esteso per analogia

  • D.M. n. 44 del 2011, art. 9, comma 1

    i documenti trasmessi telematicamente entrano nel fascicolo d'ufficio informatico della procedura

  • art. 183, comma 4, c.p.c.

    invocato per la pretesa nullità derivante dalla mancata indicazione di questioni rilevabili d'ufficio

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo volto a censurare la mancata acquisizione di documenti e la valutazione delle prove

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    dedotto per violazione di legge nei motivi relativi al compenso e all'acquisizione documentale

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    dedotto per denunciare nullità processuali del decreto impugnato

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    invocato per omesso esame di un fatto decisivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve contenere l'indicazione specifica degli atti e dei documenti rilevanti

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    impone il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il principio dispositivo impone all'opponente di riprodurre o indicare in modo specifico i documenti già depositati nella fase di verifica del passivo; la mera riserva generica di produzione dell'intero fascicolo non basta a imporre al tribunale l'acquisizione d'ufficio.
  • L'onere di specifica indicazione è assolto solo quando il ricorrente richiami per relationem, in modo non generico, i documenti già prodotti e ne chiarisca l'identità e la funzione probatoria; in tal caso il giudice deve acquisirli dal fascicolo della procedura se entrati nel fascicolo informatico.
  • La censura in cassazione contro il mancato ingresso di prova testimoniale è inammissibile se non trascrive i capitoli di prova, non indica i testi e non dimostra tempestività e ritualità dell'istanza nel grado di merito.
  • La deduzione di un vizio ex art. 183, comma 4, c.p.c. richiede di individuare con precisione la concreta questione rilevabile d'ufficio che il giudice avrebbe omesso di sottoporre alle parti; in difetto, la censura è inammissibile.
  • In materia di compensi professionali insinuati al passivo, la contestazione sull'opponibilità al fallimento di un accordo scritto e sulla data certa deve essere supportata da specifiche allegazioni e prove, non essendo sufficiente una prospettazione generica.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniMandato
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.