Cassazione Penale, Ordinanza n. 14749/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo aveva confermato la condanna di primo grado per la violazione dell'art. 73 del d.lgs. n. 159 del 2011, contestata perché l'imputato si era posto alla guida di un veicolo pur privo del titolo abilitante alla conduzione, essendo la patente stata revocata dal Prefetto quale conseguenza dell'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Con il ricorso per cassazione l'imputato deduceva, con due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione lamentando il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la condotta dovesse essere qualificata come lieve.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse già affrontato in modo congruo la questione della particolare tenuità del fatto, escludendola in ragione della scarsa consistenza delle ragioni a favore della lievità della condotta e della presenza di ulteriori condotte commesse in violazione della sorveglianza speciale, indice di refrattarietà al rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorità. Ha quindi giudicato i motivi di ricorso meramente reiterativi, generici e fondati su una diversa lettura fattuale già disattesa, dichiarando l'inammissibilità del ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il fatto consisteva nella guida di veicolo senza titolo abilitante per revoca prefettizia collegata alla sorveglianza speciale.
art. 131-bis c.p.
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede un giudizio sulla tenuità dell'offesa ancorato ai criteri dell'art. 133, comma 1, c.p.; non è necessaria la disamina di tutti gli elementi, essendo sufficiente indicare quelli ritenuti rilevanti.
art. 133, comma 1, c.p.
criterio di riferimento per valutare la tenuità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis c.p.
art. 616 c.p.p.
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice deve valutare l'offesa secondo i criteri dell'art. 133, comma 1, c.p., senza dover esaminare analiticamente tutti gli indici di valutazione, purché indichi quelli ritenuti decisivi.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta si inserisca in un quadro di reiterate violazioni delle prescrizioni imposte dall'autorità, perché ciò è sintomatico di una non occasionale refrattarietà al rispetto delle regole.
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si risolvano in una mera riproposizione di censure di merito già motivate e disattese dal giudice di appello, senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
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