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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08208/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma di condanna in secondo grado per furto con destrezza. Vengono dedotte: (i) nullità/inosservanza di norme processuali per presunta illegittima dichiarazione d'assenza dell'imputato e per vizi nella notifica del decreto di citazione in appello (notifica effettuata al difensore rinunciatario/sospeso); (ii) questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., nella parte in cui impone al difensore d'ufficio, a pena d'inammissibilità, il deposito di mandato post-sentenza, con riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost.; (iii) violazioni dell'art. 512 cod. proc. pen. e difetto di ricerche esaustive per la citazione della parte offesa, con conseguente contestazione della dichiarata irreperibilità della querelante e della valutazione sulla remissione tacita della querela; (iv) carente motivazione della corte territoriale sulle omissioni investigative relative alla persona offesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancato deposito, da parte del difensore d'ufficio dell'imputato assente, del mandato specifico ad impugnare successivo alla decisione impugnata, introdotto dall'art. 581, comma 1-quater, come modificato dalla legge n. 114/2024. Sulla questione di legittimità costituzionale sollevata, la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata: la diversa disciplina tra difensore di fiducia e difensore d'ufficio è giustificata dalla presunzione, tipicamente connessa al mandato fiduciario, che il difensore di fiducia mantenga un rapporto continuativo con l'imputato e quindi lo informi sulla pendenza e sulle scelte processuali. La Corte ha inoltre confermato che l'obbligo normativo è finalizzato a garantire la consapevolezza dell'imputato sull'impugnazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. (nella formulazione richiamata)

    Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore di ufficio è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato

    La Corte interpreta la norma come misura volta a garantire che l'imputato assente esprima consapevolmente la volontà di impugnare; la differente applicazione al difensore d'ufficio rispetto al difensore di fiducia è ritenuta giustificata dalla presumibile continuità informativa tipica del rapporto fiduciario

  • art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen.

    Il giudice procede in assenza dell'imputato anche quando ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all'udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole. A tal fine il giudice tiene conto [..] della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante

    La Corte richiama questa disposizione per motivare la presunzione di conoscenza del processo quando esiste un rapporto fiduciario e per distinguere la posizione del difensore di fiducia da quella del difensore d'ufficio

  • d.lgs. 10/10/2022, n. 150

    Ha introdotto il precedente testo dell'art. 581 e altre modifiche rilevanti al regime delle impugnazioni dell'imputato assente; la giurisprudenza utilizza tale decreto per ricostruire la finalità delle restrizioni procedurali

  • Legge 9 agosto 2024, n. 114

    Ha modificato l'art. 581, comma 1-quater, circoscrivendo l'obbligo del mandato post-sentenza al difensore d'ufficio; la Corte ha ritenuto tale scelta legislativa giustificabile

  • art. 512, cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla difesa in relazione all'acquisizione della querela e alle ricerche per la citazione della persona offesa; la Corte ha valutato le doglianze processuali ma ha ritenuto prevalente l'inammissibilità per vizio formale dell'impugnazione

  • art. 152, terzo comma, cod. pen.

    Riferita alla disciplina della remissione tacita della querela; la difesa sosteneva che la totale irreperibilità del querelante determini remissione tacita, ma la Corte non ha accolto la censura in sede di ricorso inammissibile

  • art. 157 cod. proc. pen.

    Norma sulla notificazione degli atti; il ricorrente deduceva che le notifiche dovevano essere effettuate secondo tale articolo ma la questione non ha modificato l'esito dell'inammissibilità

  • art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen.

    Richiamato come rimedio (restituzione del termine) quando l'imputato dimostri di non aver avuto conoscenza della pendenza del processo senza sua colpa; la Corte osserva che questo rimedio è più agevole per l'imputato assistito da difensore d'ufficio

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Base normativa per la condanna alle spese del procedimento e per il pagamento alla Cassa delle ammende disposta in caso di inammissibilità evidente del ricorso

Massime di principio

  • Se il processo si è svolto in assenza dell'imputato e l'impugnazione è proposta dal difensore d'ufficio, è obbligatorio depositare, a pena di inammissibilità, un mandato specifico rilasciato dopo la sentenza e contenente dichiarazione/elezione di domicilio; l'omissione comporta inammissibilità del ricorso in cassazione
  • La diversa disciplina tra difensore di fiducia e difensore d'ufficio è giustificata dalla presunzione che il difensore di fiducia tenga rapporti continuativi con l'imputato e quindi lo informi sulla pendenza del processo; pertanto, le regole procedurali possono essere più stringenti per il difensore d'ufficio senza violare i principi costituzionali invocati
  • Per questioni connesse alla dichiarata irreperibilità della persona offesa e alla remissione tacita della querela, è necessario che le ricerche per la notifica siano effettivamente e documentatamente esaustive (residenza anagrafica, ufficio stranieri, Consolato/Ambasciata, strutture di accoglienza, parenti, ecc.); altrimenti la valutazione di irreperibilità può essere contestata validamente
  • Le eccezioni processuali rilevanti per la decisione del giudice di merito (es. nullità della dichiarazione di assenza) devono essere tempestivamente dedotte e, se rilevanti in sede di appello, formulate nell'atto di appello; la mancata deduzione in appello può precludere l'esame in cassazione
  • In caso di omessa o irregolare notifica al difensore di fiducia che ha rinunciato o è sospeso, va attentamente verificata la legittimità della notifica e, se possibile, prodotta prova di errata o mancata comunicazione; tuttavia, anche in questi casi la mancanza del mandato successivo del difensore d'ufficio resta causa diretta di inammissibilità dell'impugnazione
  • I rimedi alternativi (restituzione del termine, rescissione del giudicato) rimangono disponibili: l'imputato può ottenere la riapertura del termine o la rescissione provando l'assenza di conoscenza della pendenza del processo senza sua colpa, e ciò risulta spesso più agevole per chi è assistito da difensore d'ufficio

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