Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 30/05/2017 n. 3861 - Comm. Trib. Prov. Milano

ICI - Notifica di avviso - Termine di prescrizione - Data di spedizione - Rilevanza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha stabilito che il termine è rispettato quando l'atto viene spedito entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'accertamento. Ai fini della tempestività rileva la data di spedizione, mentre non assume rilievo la data, eventualmente successiva, di ricezione dell'atto da parte del contribuente. Ne consegue che la notifica non è tardiva se la spedizione è avvenuta entro il termine previsto.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha sostenuto che l'avviso di accertamento ICI fosse tardivo perché ricevuto oltre il termine di prescrizione. La questione riguardava quale data assumere per verificare il rispetto del termine quinquennale: la data di spedizione dell'atto da parte dell'amministrazione oppure la data di ricezione da parte del contribuente.

Norme richiamate

  • Disciplina della prescrizione e decadenza degli avvisi di accertamento ICI

    entro il 31 dicembre del quinto anno successivo

    Il termine per la notifica dell'avviso è rispettato se l'amministrazione consegna o spedisce l'atto al notificatore entro la scadenza del quinto anno successivo, senza che sia necessario che il contribuente lo riceva entro la stessa data.

  • Principio della distinzione tra fase di spedizione e fase di ricezione della notifica

    Per gli atti impositivi, quando il termine deve essere rispettato dall'amministrazione notificante, la tempestività si valuta con riferimento alla data di spedizione, mentre gli effetti della notifica per il destinatario si producono secondo le regole proprie della ricezione o della compiuta giacenza.

Massime di principio

  • Per verificare la tempestività di un avviso tributario, occorre distinguere tra il termine entro cui l'amministrazione deve attivare la notifica e il momento in cui l'atto viene ricevuto dal contribuente.
  • Quando la legge pone un termine a carico dell'amministrazione notificante, la data decisiva è normalmente quella di consegna dell'atto al servizio postale o all'ufficiale notificatore, non quella di ricezione da parte del destinatario.
  • La ricezione successiva alla scadenza non rende automaticamente tardivo l'accertamento, se l'amministrazione dimostra che la spedizione è avvenuta entro il termine.
  • In una controversia analoga è quindi essenziale acquisire la prova della data di spedizione, come la ricevuta postale o la distinta di consegna, e non limitarsi a considerare la data riportata sull'avviso di ricevimento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.