Sentenza del 30/05/2017 n. 3861 - Comm. Trib. Prov. Milano
ICI - Notifica di avviso - Termine di prescrizione - Data di spedizione - Rilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha stabilito che il termine è rispettato quando l'atto viene spedito entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'accertamento. Ai fini della tempestività rileva la data di spedizione, mentre non assume rilievo la data, eventualmente successiva, di ricezione dell'atto da parte del contribuente. Ne consegue che la notifica non è tardiva se la spedizione è avvenuta entro il termine previsto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che l'avviso di accertamento ICI fosse tardivo perché ricevuto oltre il termine di prescrizione. La questione riguardava quale data assumere per verificare il rispetto del termine quinquennale: la data di spedizione dell'atto da parte dell'amministrazione oppure la data di ricezione da parte del contribuente.
Norme richiamate
Disciplina della prescrizione e decadenza degli avvisi di accertamento ICI
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo
Il termine per la notifica dell'avviso è rispettato se l'amministrazione consegna o spedisce l'atto al notificatore entro la scadenza del quinto anno successivo, senza che sia necessario che il contribuente lo riceva entro la stessa data.
Principio della distinzione tra fase di spedizione e fase di ricezione della notifica
Per gli atti impositivi, quando il termine deve essere rispettato dall'amministrazione notificante, la tempestività si valuta con riferimento alla data di spedizione, mentre gli effetti della notifica per il destinatario si producono secondo le regole proprie della ricezione o della compiuta giacenza.
Massime di principio
- Per verificare la tempestività di un avviso tributario, occorre distinguere tra il termine entro cui l'amministrazione deve attivare la notifica e il momento in cui l'atto viene ricevuto dal contribuente.
- Quando la legge pone un termine a carico dell'amministrazione notificante, la data decisiva è normalmente quella di consegna dell'atto al servizio postale o all'ufficiale notificatore, non quella di ricezione da parte del destinatario.
- La ricezione successiva alla scadenza non rende automaticamente tardivo l'accertamento, se l'amministrazione dimostra che la spedizione è avvenuta entro il termine.
- In una controversia analoga è quindi essenziale acquisire la prova della data di spedizione, come la ricevuta postale o la distinta di consegna, e non limitarsi a considerare la data riportata sull'avviso di ricevimento.
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