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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24905/2022 del 18/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha rettificato il reddito d'impresa di un contribuente, recuperando a tassazione maggiori corrispettivi presumibilmente conseguiti nella cessione di alcuni immobili rispetto ai prezzi indicati negli atti di compravendita. L'accertamento era fondato soprattutto sui valori OMI e su ulteriori elementi indiziari, tra cui due contratti di mutuo stipulati da alcuni acquirenti, ritenuti idonei a dimostrare la sottofatturazione delle vendite. La CTR ha confermato l'annullamento dell'atto, ritenendo che i soli valori OMI non bastassero e che i mutui non avessero sufficiente valore probatorio. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria ex art. 36 d.lgs. 546/1992 e art. 360 n. 4 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sui motivi di appello e sugli ulteriori indizi; 3) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., con riferimento a diversi elementi presuntivi (andamento dei prezzi, caratteristiche degli immobili, comparabili sul web, perizie di banca, mutui superiori al prezzo dichiarato); 4) violazione degli artt. 39 d.P.R. 600/1973 e 54 d.P.R. 633/1972, sostenendo che gli elementi raccolti dall'Ufficio integrassero una presunzione grave, precisa e concordante di corrispettivi maggiori.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la sentenza della CTR non presentava un'anomalia motivazionale rilevante in cassazione e perché il giudice di merito aveva sostanzialmente esaminato tutti gli aspetti della doglianza, non essendo necessario confutare analiticamente ogni argomento delle parti. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per il limite della doppia conforme, applicabile ratione temporis. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, osservando che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore del controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    La doglianza di nullità per motivazione apparente è scrutinabile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

  • art. 112 c.p.c.

    Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito decide sostanzialmente su tutti gli aspetti della domanda o del motivo di appello, anche senza esaminare espressamente ogni singola argomentazione difensiva.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il paradigma del vizio processuale denunciato per nullità della sentenza o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è inammissibile quando opera il limite della doppia conforme o quando la censura tende in realtà a sollecitare una nuova valutazione del fatto.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    La rettifica del reddito mediante presunzioni richiede elementi gravi, precisi e concordanti; i soli valori OMI non bastano, occorrendo ulteriori riscontri.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972

    Anche ai fini IVA l'accertamento fondato su presunzioni deve essere sorretto da un quadro indiziario idoneo, non dal solo scostamento rispetto ai valori OMI.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Nel giudizio definito con doppia conforme non è deducibile in cassazione l'omesso esame di fatti decisivi già scrutinati in appello e in primo grado.

  • art. 54, comma 1, lett. a), d.l. n. 83/2012

    Ha introdotto la disciplina della doppia conforme rilevante nel caso concreto.

  • l. n. 88 del 2009, art. 24, comma 5

    Ha eliminato la precedente presunzione legale relativa di corrispondenza tra corrispettivo effettivo e valore normale del bene.

  • d.l. n. 223/2006, art. 35

    Le previsioni che avevano introdotto una presunzione legale relativa sul corrispettivo sono state poi espunte dalla disciplina applicabile.

  • Cass. S.U. n. 8053/2014

    L'anomalia motivazionale rilevante in cassazione si limita a mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile.

  • Cass. S.U. n. 22232/2016

    La sentenza è nulla solo se il vizio motivazionale impedisce di percepire il fondamento della decisione.

  • Cass. n. 12121/2004

    Il giudice non è tenuto a prendere in esame tutte le argomentazioni delle parti, essendo sufficiente l'indicazione delle ragioni del convincimento.

  • Cass. S.U. n. 34476/2019

    Non è consentito trasformare la violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.

Massime di principio

  • Nell'accertamento dei maggiori corrispettivi da cessione di immobili, il mero scostamento tra prezzo dichiarato e valori OMI non è sufficiente, dovendo l'Ufficio offrire ulteriori elementi presuntivi idonei a formare un quadro grave, preciso e concordante.
  • La presunzione di sottofatturazione non può fondarsi su un singolo indizio isolato o su elementi non adeguatamente collegati alle specifiche operazioni contestate.
  • La motivazione è apparente solo quando la sentenza non consenta di ricostruire il ragionamento decisorio; una motivazione sintetica ma intellegibile è sufficiente e non integra nullità.
  • Non sussiste omessa pronuncia se il giudice di merito, pur senza esaminare ogni singolo argomento difensivo, abbia comunque deciso sulla questione sostanziale devoluta.
  • In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio sotto la veste formale della violazione di legge o del vizio motivazionale, soprattutto in presenza di doppia conforme.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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