Sentenza n. 4788/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di condono edilizio relativo a un fabbricato residenziale realizzato in area ricadente nel Parco di Veio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il diniego di condono adottato da Roma Capitale. Hanno dedotto: l’erronea interpretazione dell’art. 3, comma 1, lett. b), della l.r. Lazio n. 12/2004, sostenendo che la preclusione avrebbe dovuto operare soltanto per i vincoli anteriori alla realizzazione dell’abuso; la riconducibilità dell’intervento alle tipologie minori 4, 5 e 6 dell’Allegato 1 al d.l. n. 269/2003, ammesse in area vincolata previo parere dell’autorità preposta alla tutela; il difetto di motivazione del diniego, per omessa indicazione della natura degli abusi, delle ragioni di incompatibilità con il Parco di Veio e degli strumenti urbanistici violati; l’omessa considerazione delle osservazioni e della documentazione fotografica; la necessità di acquisire il parere dell’Ente Parco; la formazione del silenzio-assenso per il decorso di 36 mesi dal pagamento degli oneri; l’applicabilità della modifica legislativa regionale del 2024, che avrebbe eliminato il riferimento alle opere realizzate prima dell’apposizione del vincolo. L’intervento consisteva, secondo quanto risultava dalla stessa istanza, nella costruzione di un fabbricato residenziale di 32 mq, oltre a 2,40 mq di superficie non residenziale, e dunque in un abuso riconducibile alla tipologia 1 dell’Allegato 1 al d.l. n. 269/2003. Il vincolo del Parco di Veio era stato istituito nel 1997, anteriormente alla presentazione dell’istanza di condono del 2004.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto irrilevante, nel giudizio, la modifica introdotta dalla l.r. n. 12/2024 e l’istanza di riesame presentata sulla sua base, perché il diniego impugnato era stato adottato nel 2014 e il procedimento di riesame non costituiva oggetto della sentenza appellata. Ha affermato che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), della l.r. Lazio n. 12/2004, non sono sanabili le opere abusive realizzate anche prima dell’apposizione del vincolo su immobili soggetti a vincoli posti a tutela dei parchi e delle aree naturali protette regionali, quando ricorrano le ulteriori condizioni previste dalla disposizione. Ha rilevato che il fabbricato, per consistenza e destinazione, era riconducibile alla tipologia 1 dell’Allegato 1 al d.l. n. 269/2003, mentre nelle aree vincolate il terzo condono è limitato alle tipologie 4, 5 e 6, previo parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. Per le tipologie 1, 2 e 3 opera invece una preclusione legale assoluta, sicché il diniego costituisce esercizio di potere vincolato. Il riferimento al vincolo e alla specifica tipologia dell’opera rendeva congrua la motivazione, senza necessità di una più ampia valutazione tecnica sull’incompatibilità urbanistica o paesaggistica. Il parere dell’Ente Parco non era necessario, perché sarebbe risultato superfluo in presenza della causa ostativa legale. È stata inoltre esclusa la formazione del silenzio-assenso: tale effetto presuppone che la domanda possieda tutti i requisiti sostanziali per l’accoglimento, mentre l’abuso di tipologia 1 in area vincolata era radicalmente non condonabile. La dedotta urbanizzazione dell’area e la documentazione attestante la preesistenza del fabbricato non incidevano sulla preclusione legale. Le spese dell’appello sono state compensate in ragione delle specifiche circostanze fattuali.
Norme richiamate
art. 32 d.l. n. 269/2003
Il terzo condono edilizio è applicabile, per gli immobili sottoposti a vincolo, nei limiti stabiliti dalla disposizione e dalle tipologie di abuso ammesse.
comma 26 art. 32 d.l. n. 269/2003
Per gli immobili vincolati sono condonabili soltanto gli interventi riconducibili alle tipologie 4, 5 e 6 dell’Allegato 1; le tipologie 1, 2 e 3 non sono sanabili.
Allegato 1 d.l. n. 269/2003
La costruzione di un fabbricato residenziale ex novo di 32 mq, oltre superficie non residenziale, è stata qualificata come abuso di tipologia 1, anziché come intervento minore di tipologia 4, 5 o 6.
art. 3, comma 1, lett. b), l.r. Lazio n. 12/2004
non sono comunque suscettibili di sanatoria: … le opere … realizzate, anche prima della apposizione del vincolo … su immobili soggetti a vincoli … a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali
La disposizione preclude la sanatoria delle opere abusive non conformi alle norme urbanistiche e agli strumenti urbanistici, anche se realizzate prima dell’apposizione del vincolo relativo a parchi e aree naturali protette.
art. 6, comma 3, l.r. Lazio n. 12/2004
Il silenzio-assenso sulla domanda di condono non può formarsi quando mancano i requisiti sostanziali per l’accoglimento dell’istanza.
art. 1 l.r. Lazio n. 12/2024
La modifica legislativa regionale, eliminando il riferimento alle opere realizzate prima dell’apposizione del vincolo, non è stata applicata al diniego adottato nel 2014 e non incide sul presente giudizio.
art. 134, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 42/2004
È richiamato quale fondamento della qualificazione dell’area come sottoposta a vincolo paesaggistico.
Massime di principio
- Nel regime del terzo condono edilizio, per gli immobili ricadenti in aree vincolate, sono ammesse soltanto le opere riconducibili alle tipologie 4, 5 e 6 dell’Allegato 1 al d.l. n. 269/2003 e previo parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo; le opere delle tipologie 1, 2 e 3 non sono condonabili anche se il vincolo comporta soltanto inedificabilità relativa o l’intervento risulta conforme agli strumenti urbanistici.
- La costruzione abusiva di un nuovo fabbricato residenziale costituisce intervento riconducibile alla tipologia 1 dell’Allegato 1 al d.l. n. 269/2003, non un intervento minore di restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria.
- Quando ricorre una causa ostativa legale assoluta al condono edilizio, l’amministrazione esercita un potere vincolato: è sufficiente una motivazione che individui il vincolo rilevante e la tipologia dell’abuso, senza necessità di una distinta valutazione di compatibilità da parte dell’autorità preposta al vincolo, se tale parere sarebbe inutiliter dato.
- Il silenzio-assenso sulla domanda di condono edilizio presuppone la sussistenza di tutti i requisiti sostanziali per l’accoglimento; non può formarsi quando l’opera è radicalmente non condonabile per la tipologia dell’abuso e la localizzazione in area vincolata.
- Ai fini della legittimità di un diniego di condono, la preesistenza dell’opera rispetto all’istituzione del parco o la maggiore urbanizzazione dell’area non superano una preclusione legale alla sanatoria prevista dalla normativa regionale applicabile al momento dell’adozione del provvedimento.
- Una modifica normativa sopravvenuta e un procedimento amministrativo di riesame successivamente avviato non incidono sul giudizio di impugnazione del provvedimento originario, quando la modifica è successiva all’atto impugnato e il riesame non costituisce oggetto della controversia.
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