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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24292/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di indennizzo per presunta detenzione ingiusta derivante da aggravamento della misura non custodiale in arresti domiciliari per violazioni degli obblighi (divieto di comunicare/avvicinarsi alle persone offese ex art. 612-bis c.p.). La Corte d'appello aveva rigettato l'istanza ritenendo sussistente un comportamento ostativo del ricorrente (violazioni delle prescrizioni), nonostante l'assoluzione successiva nel merito.

La decisione

La Corte di legittimità ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Salerno per nuovo esame. Il motivo dell'annullamento è la carenza e l'incoerenza della motivazione della Corte della riparazione circa l'accertamento delle trasgressioni che avrebbero giustificato l'aggravamento: non è stato chiarito quali condotte fossero effettivamente provate o non smentite in sede di giudizio di merito. La regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità è demandata alla Corte distrettuale.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Disciplina la riparazione per detenzione ingiusta; la giurisprudenza interpreta la norma nel senso che non spetta indennizzo per il periodo di detenzione derivante da aggravamento di misura non custodiale se tale aggravamento è conseguente a violazioni imputabili all'interessato (comportamento doloso o gravemente colposo che abbia contribuito alla privazione della libertà).

  • art. 276 cod. proc. pen.

    Richiamato nel quadro della possibilità per il giudice di individuare d'ufficio la misura più adeguata; rilevante nella valutazione se l'aggravamento debba essere inquadrato come decisione del giudice piuttosto che come mera esecuzione di richiesta del PM.

  • art. 299, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Corte territoriale sul contrasto interpretativo con l'art. 276; la Suprema Corte osserva che l'inquadramento giuridico dell'aggravamento (art. 276 vs art. 299/4) incide sul profilo del potere officioso del giudice, ma non esime dall'onere di accertare e motivare le condotte ritenute ostative.

  • art. 612-bis cod. pen.

    Norma sostanziale del reato alla quale si collegavano le misure cautelari (divieto di comunicare/avvicinarsi alle persone offese); rilevante solo come fatto storico che ha motivato le prescrizioni iniziali.

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 30578 del 7/6/2016 (Lombardo)

    Principio secondo cui non spetta indennizzo per detenzione derivante da aggravamento conseguente a trasgressione delle prescrizioni imposte con misura non custodiale, per difetto del requisito di 'ingiustizia' della privazione.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 25084 del 30/5/2006 (Pellegrino)

    Affermata la regola generale di riparazione per le ipotesi di custodia cautelare obiettivamente ingiuste; principio di riferimento per bilanciare tutela della libertà e solidarietà.

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 6903 del 2/2/2021 (Nasone)

    Conferma la necessità di valutare il contributo del soggetto alla nascita degli indizi che hanno portato alla privazione della libertà, senza travolgere la presunzione di innocenza.

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 57203 del 21/9/2017 (Paraschiva)

    Richiama la necessità di ricercare il comportamento colposo o doloso dell'interessato in rapporto stretto all'atto giudiziario da cui derivò la privazione della libertà ingiusta.

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 41404 dell'08/10/2024 (Elbaza)

    Ribadisce l'esame dei vari segmenti della vicenda cautelare e l'esigenza di verificare la rilevanza eziologica del comportamento del soggetto per escludere la riparazione.

  • Corte EDU: Lorenzetti c. Italia, n. 32075/2009 (10/04/2012)

    Supporta la congruità convenzionale della valutazione interna circa il contributo del prosciolto alla formazione degli indizi, senza violare la presunzione di innocenza, se la valutazione riguarda un oggetto diverso dalla responsabilità penale.

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 35689 del 9/7/2009 (Farris)

    Richiama orientamenti sul rapporto tra responsabilità per comportamento e diritto alla riparazione; conferma i limiti all'indennizzo quando esistono comportamenti eziologicamente rilevanti.

Massime di principio

  • L'indennizzo per detenzione ingiusta ex art. 314 cod. proc. pen. è generalmente escluso se la privazione della libertà è derivata da aggravamento di misura non custodiale conseguente a violazioni imputabili al soggetto; tuttavia occorre verificare con motivazione chiara se le violazioni erano effettivamente accertate.
  • Il giudice che nega la riparazione deve valutare e motivare se il comportamento del richiedente sia stato causalmente rilevante (doloso o gravemente colposo) rispetto all'atto che ha determinato la limitazione della libertà; non è sufficiente richiamare generiche informative o la mancata deduzione difensiva.
  • La mera esistenza di informative della polizia giudiziaria o querele non può sostituire l'accertamento giudiziario delle condotte: il giudice deve indicare quali episodi sono rimasti provati o non smentiti in sede di merito.
  • L'assoluzione nel processo penale impone al giudice della riparazione di confrontarsi esplicitamente con gli accertamenti del merito: se certi fatti sono stati ritenuti non provati, non possono essere ritenuti idonei a escludere la riparazione senza adeguata spiegazione.
  • In caso di motivazione carente o incoerente circa l'esistenza di un comportamento ostativo, la decisione va annullata e il giudice chiamato a riesaminare il punto con esplicita valutazione delle prove e della causalità.

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