Sentenza del 25/06/2018 n. 2896 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamento - Monitoraggio fiscale - Raddoppio dei termini - Applicabile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. La sentenza ha stabilito che, per gli accertamenti relativi alla violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, il raddoppio dei termini previsto dall'art. 12, comma 2-ter, del d.l. n. 78/2009 si applica anche quando non sia stata presentata una denuncia penale. È quindi sufficiente la violazione degli obblighi dichiarativi relativi agli investimenti esteri, nei presupposti previsti dalla norma speciale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che il raddoppio dei termini previsto per l'omessa dichiarazione di investimenti detenuti all'estero non potesse operare in assenza di una denuncia penale o di una concreta rilevanza penale della condotta.
Norme richiamate
Art. 12, comma 2-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78
La disposizione introduce uno speciale raddoppio dei termini per l'accertamento in relazione alle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale riguardanti attività e investimenti detenuti all'estero. Secondo la sentenza, tale raddoppio opera autonomamente e non richiede la presentazione di una denuncia penale.
Normativa sul monitoraggio fiscale
Gli obblighi di dichiarazione delle attività finanziarie e degli investimenti esteri costituiscono il presupposto della disciplina speciale. La loro violazione può giustificare l'estensione dei termini di accertamento anche indipendentemente dall'accertamento di un reato.
Massime di principio
- Quando un contribuente omette di dichiarare investimenti o attività detenuti all'estero in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, l'Amministrazione finanziaria può beneficiare del raddoppio dei termini di accertamento previsto dalla disciplina speciale.
- Il raddoppio dei termini, in questa specifica materia, non dipende necessariamente dalla presentazione di una denuncia penale né dalla dimostrazione di un reato.
- La verifica preliminare deve riguardare l'esistenza di un'attività estera non dichiarata e la riconducibilità della violazione agli obblighi di monitoraggio fiscale applicabili al periodo d'imposta interessato.
- La disciplina speciale del monitoraggio fiscale può prevalere sulle regole generali sui termini di accertamento, purché siano rispettati i presupposti previsti dalla norma vigente ratione temporis.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 25 giu 2018Sentenza del 25/06/2018 n. 70 - Comm. Trib. Prov. Biella
- Sentenza · 25 giu 2018Sentenza del 25/06/2018 n. 73 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
- Sentenza · 25 giu 2018Sentenza del 25/06/2018 n. 79 - Comm. Trib. Prov. Mantova
- Sentenza · 25 giu 2018Sentenza del 25/06/2018 n. 222 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 25 giu 2018Sentenza del 25/06/2018 n. 224 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 25 giu 2018Sentenza del 25/06/2018 n. 227 - Comm. Trib. Prov. Varese
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →