Sentenza n. 16483/2026 - Roma, Sezione 5B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento della specializzazione per il sostegno conseguita in Spagna, presentata il 30 maggio 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo di accertare il silenzio-inadempimento del Ministero sull’istanza di riconoscimento del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, ai fini dell’esercizio della professione docente, e di ordinare all’Amministrazione di valutare la domanda e i titoli correlati. Ha dedotto che il termine per concludere il procedimento, individuato in 120 giorni dalla presentazione dell’istanza del 30 maggio 2024 in base all’art. 2 l. 241/1990 e all’art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007, era decorso senza l’adozione di un provvedimento espresso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso: la presentazione di un’istanza formale e la scadenza del termine previsto senza pronuncia dell’Amministrazione sono presupposti sufficienti per configurare l’obbligo di provvedere. Nel caso concreto, alla data di proposizione del ricorso il Ministero non aveva ancora adottato un provvedimento espresso sulla domanda presentata il 30 maggio 2024; risultava quindi violato il termine procedimentale. Il Collegio ha precisato che il termine specifico per il riconoscimento è di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, preceduti dai trenta giorni per verificarne la completezza e richiedere eventuali integrazioni, sicché il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi. Ha ordinato al Ministero di provvedere con atto espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, tenendo conto del carattere massivo dei procedimenti. In caso di ulteriore inadempimento, provvederà quale commissario ad acta, entro i successivi 90 giorni e con facoltà di delega, il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione. Il Ministero è stato condannato a pagare € 500, oltre accessori di legge, per spese di lite.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Con il ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. parte ricorrente ha chiesto l’accertamento del silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, Paese membro dell’Unione Europea, ai fini dell’esercizio della professione di docente, con conseguente ordine all’Amministrazione di provvedere in tal senso.
Le disposizioni disciplinano l’azione con cui si chiede l’accertamento del silenzio-inadempimento e la condanna dell’Amministrazione a provvedere.
art. 2 l. 241/1990
Osserva il Collegio che nel caso di specie entrambi i suddetti presupposti appaiono integrati, atteso che a fronte della domanda di riconoscimento in data 30 maggio 2024, l’Amministrazione non risulta essersi ancora pronunciata, con conseguente violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241 del 1990, sia di quello specifico fissato in materia dal d.lgs. n. 206/2007
Il termine generale di conclusione del procedimento concorre con quello specifico previsto per il riconoscimento delle qualifiche professionali; il mancato provvedimento entro i termini configura silenzio-inadempimento.
art. 5 d.lgs. 206/2007
Va preliminarmente rilevato che, quanto al procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti della scuola di ogni ordine e grado, conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, l’art. 5 del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206 individua l’autorità competente nel soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che ha assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito in legge 16 dicembre 2022, n. 604.
L’autorità competente per il procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione conseguiti in un altro Stato membro è il Ministero dell’Istruzione e del Merito, succeduto al ministero indicato dalla disposizione.
art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007
Ne consegue che il termine complessivo entro il quale l’Amministrazione avrebbe dovuto emettere il provvedimento conclusivo del procedimento approda al massimo a quattro mesi, in caso di richiesta, contemplata dal suddetto comma 2, delle eventuali necessarie integrazioni.
Nel procedimento di riconoscimento, l’autorità verifica entro trenta giorni la completezza della documentazione e può chiedere integrazioni; il provvedimento conclusivo va adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Considerata l’eventuale fase per le integrazioni, il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 204/2022
Va preliminarmente rilevato che, quanto al procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti della scuola di ogni ordine e grado, conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, l’art. 5 del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206 individua l’autorità competente nel soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che ha assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito in legge 16 dicembre 2022, n. 604.
La disposizione è richiamata per identificare il Ministero dell’Istruzione e del Merito quale denominazione assunta dal ministero individuato come autorità competente nel procedimento.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di titoli di formazione e abilitazione conseguiti in un altro Stato membro dell’Unione europea, l’obbligo dell’autorità competente di provvedere sussiste quando è stata presentata un’istanza formale e il termine di conclusione è scaduto senza l’adozione di un provvedimento espresso.
- Nel procedimento disciplinato dall’art. 16 d.lgs. 206/2007, l’autorità verifica entro trenta giorni la completezza della documentazione e, dalla presentazione della documentazione completa, dispone di tre mesi per adottare il provvedimento di riconoscimento; se sono richieste integrazioni, il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice può ordinare all’Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro un termine fissato in sentenza e nominare sin d’ora un commissario ad acta, con un termine ulteriore per l’intervento sostitutivo in caso di persistente inadempimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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