Cassazione Penale, Sentenza n. 22926/2023 del 25/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che confermava la condanna per rapina aggravata. Unico motivo: errore di applicazione della normativa processuale ex art. 178 lett. c) c.p.p. per presunta violazione del termine per la regolare instaurazione del contraddittorio 'cartolare' previsto dalla disciplina emergenziale (art. 23 D.L./art. 23-bis D.L. n.137/2020 e connessi). La difesa ha dedotto che le conclusioni scritte del Procuratore Generale sono state trasmesse oltre il termine dei dieci giorni liberi previsti prima della trattazione cartolare dell'udienza del 14/04/2022, impedendo così un adeguato esercizio del diritto di difesa e chiedendo il rinvio dell'udienza (istanza respinta dalla Corte territoriale).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i termini previsti per la trasmissione delle conclusioni sono, salvo il termine perentorio previsto per la richiesta di trattazione orale, di natura ordinatoria e non perentoria, per cui la loro violazione non comporta automaticamente nullità generale ai sensi dell'art. 178 c.p.p. se non è dimostrato che la parte sia stata effettivamente privata della possibilità di concludere. Nel caso concreto il Procuratore Generale ha inviato le conclusioni con un ritardo di tre giorni rispetto al termine (trasmesse il 06/04/2022 anziché il 03/04/2022), la difesa non ha sostenuto di non averle ricevute né ha indicato in che modo quel breve ritardo abbia concretamente pregiudicato la formulazione delle proprie controdeduzioni. Essendo la deduzione generica e priva di indicazione del concreto pregiudizio, il ricorso è stato ritenuto inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 (convertito in L. 176/2020) e correlati (disciplina emergenziale del contraddittorio cartolare)
La Corte interpreta i termini di formulazione e trasmissione delle conclusioni come ordinatori (salvo il termine perentorio per la richiesta di trattazione orale): la mancata immediata trasmissione non determina automaticamente nullità generale se non è dimostrato il concreto pregiudizio alla difesa
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
La norma sulla nullità generale è richiamata per verificare se la violazione formale integri la nullità: la Corte ritiene che la violazione dei termini ordinatori dell'art. 23 non rientri automaticamente nelle ipotesi di nullità generale, salvo che non sia impedita la possibilità di concludere
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per il principio che la natura perentoria dei termini va espressamente stabilita dalla legge; in assenza di ciò il termine resta ordinatorio
art. 24 (richiamato nella motivazione in relazione alla disciplina dei termini e alla perentorietà della richiesta di discus-sione orale)
La Corte usa l'art. 24 come parametro interpretativo per sostenere che, nella stessa norma, coesistono termini ordinatori e uno perentorio (richiesta di discussione orale), il che giustifica interpretare gli altri termini come ordinatori
art. 23-bis, comma 2, D.L. n. 137/2020 (richiamato dalla giurisprudenza citata)
La giurisprudenza ha precisato che la mancata comunicazione telematica delle conclusioni può integrare nullità generale se priva l'imputato della possibilità effettiva di intervenire; tuttavia, anche in questo quadro, occorre dimostrare il concreto pregiudizio
art. 184 n. 2 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa come base per la richiesta di un termine a difesa non inferiore a cinque giorni qualora la parte compaia solo per far rilevare l'irregolarità; la Corte ha ritenuto la questione comunque generica in assenza di indicazione del concreto pregiudizio
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente
Massime di principio
- I termini processuali previsti dalla normativa emergenziale per la trasmissione delle conclusioni sono, di regola, di natura ordinatoria salvo espressa previsione di perentorietà (ad es. la richiesta di trattazione orale): la loro mera violazione non comporta automaticamente nullità generale.
- Per ottenere l'annullamento o il rinvio per violazione dei termini di comunicazione delle conclusioni del pubblico ministero è necessario dimostrare il concreto pregiudizio derivante dal ritardo (ad esempio indicare in che modo il tempo ridotto ha impedito l'elaborazione di controdeduzioni efficaci).
- La mancata immediata comunicazione può integrare una nullità generale solamente se ha privato la parte della possibilità effettiva e consapevole di partecipare al contraddittorio (ossia quando l'irregolarità ha inciso sull'effettività del diritto di difesa).
- L'eccezione meramente formale o generica circa il tardivo invio delle conclusioni, senza specificazione degli effetti sul diritto di difesa, difficilmente è accolta in Cassazione.
- In situazioni analoghe conviene documentare tempestivamente (e con precisione) come il ritardo abbia inciso sulle attività difensive (tempi necessari per approfondimenti, complessità delle questioni, impossibilità materiale di predisporre controdeduzioni adeguate) e, se si chiede il rinvio, indicare la norma che giustifichi il termine minimo richiesto.
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