Risposta n. 43 del 12/02/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSecondo l’istante, la TCG è dovuta per mesi di utenza e il breve intervallo inframensile non integra un nuovo presupposto autonomo; quindi non dovrebbe essere fatturata pro rata per i giorni residui non coperti dal periodo precedente e da quello successivo.
Tassa di concessione governativa sui contratti di abbonamento al servizio radiomobile pubblico e gestione del passaggio tra cicli di fatturazione
Il quesito
La società chiede se, nel passaggio una tantum da un sistema di addebito della TCG non perfettamente allineato ai mesi solari a uno nuovo per mesi di calendario, il periodo inframensile finale privo di copertura temporale possa essere assoggettato a TCG pro rata temporis o se non costituisca un autonomo presupposto d’imposta.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che la TCG sia dovuta per ogni mese di utenza e che un periodo inframensile non generi un autonomo presupposto, purché la tassa sia stata correttamente addebitata per il mese solare interessato. Nel caso esemplificato, la TCG non è dovuta dal 7 al 31 agosto 2018 se agosto 2018 è già stato assoggettato a TCG.
Tassa di concessione governativa e passaggio dei cicli di addebito
L’interpello riguarda la tassa di concessione governativa (TCG) applicata ai contratti di abbonamento per il servizio radiomobile pubblico di comunicazioni. Il tema nasce dalla necessità della società istante di riallineare le modalità di fatturazione della TCG ai nuovi cicli mensili di fatturazione del canone, dopo una precedente fase di disallineamento tra le due componenti.
Fattispecie rappresentata dalla società istante
La società Alfa, licenziataria del servizio radiomobile pubblico di comunicazioni, ha illustrato la propria prassi operativa. In passato la TCG veniva addebitata in fattura in via anticipata, con riferimento a periodi di 60 giorni, coerentemente con un ciclo di fatturazione bimestrale, mentre il canone di abbonamento era addebitato su base posticipata.
Successivamente, per effetto delle modifiche normative e regolamentari che hanno imposto la fatturazione su base mensile o per multipli di mese, la società ha adeguato dal 8 aprile 2018 il ciclo di fatturazione del canone di abbonamento a base mensile. Per semplicità gestionale, anche la TCG è stata mantenuta su base mensile, ma l’adeguamento tecnico ha lasciato un disallineamento tra il giorno di decorrenza del periodo del canone e quello del periodo di addebito della tassa.
La società ha poi prospettato una ulteriore modifica contrattuale, una tantum, finalizzata a spostare la decorrenza del periodo di addebito della TCG per farla coincidere con i mesi solari di calendario. L’obiettivo è semplificare la gestione informatica e contabile, soprattutto nei casi in cui uno stesso utente abbia più SIM-card con cicli di fatturazione differenti.
Quesito posto all’Agenzia
Il dubbio interpretativo nasce nel momento di transizione tra il vecchio criterio di addebito e il nuovo criterio allineato al mese solare. In particolare, la società chiede se, nell’unica fattura in cui si realizza il cambio di regime, il periodo inframensile che rimane scoperto tra il termine del periodo precedente e l’inizio del nuovo periodo mensile possa essere assoggettato alla TCG, eventualmente in proporzione ai giorni effettivi.
Nel caso esemplificato, a fronte di un periodo di canone dal 23/06/2018 al 22/08/2018 e di un addebito TCG dal 7/06/2018 al 6/08/2018, il successivo allineamento ai mesi solari comporterebbe che il periodo dal 7/08/2018 al 31/08/2018 non risulti coperto da alcuna TCG. La società domanda se in tale intervallo ricorrano comunque i presupposti per l’addebito della tassa.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
La società sostiene che la nota 1 dell’art. 21 della tariffa allegata al DPR n. 641 del 1972 prevede che la tassa sia dovuta con riferimento al numero di mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta, congiuntamente al canone di abbonamento. Anche l’art. 21 della tariffa, nel definire la misura del tributo, richiama il criterio del mese di utenza.
Da ciò l’istante desume che la TCG sia connessa a un presupposto periodico avente come unità minima il mese e che, pertanto, un periodo residuo inframensile non integri un autonomo presupposto impositivo. In questa prospettiva, il mero fatto che il mese non sia interamente ricompreso nel nuovo ciclo non dovrebbe determinare un obbligo di fatturazione pro rata temporis per i giorni non coperti dal precedente o dal successivo periodo di addebito.
Normativa e prassi richiamate
L’Agenzia ricostruisce il quadro normativo a partire dal DPR 26 ottobre 1972, n. 641, che disciplina le tasse sulle concessioni governative. L’art. 1 individua l’oggetto della tassa nei provvedimenti amministrativi e negli altri atti elencati nella tariffa allegata.
Per quanto di interesse, l’art. 21 della tariffa prevede l’applicazione della TCG alla licenza o documento sostitutivo per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, “per ogni mese di utenza”.
Vengono richiamate inoltre le pronunce della Corte di cassazione n. 8825 del 1° giugno 2012 e n. 21783 del 15 ottobre 2014, che hanno chiarito come il presupposto della tassa non sia l’atto amministrativo in sé, ma la durata del servizio conteggiata nelle bollette, con riferimento al numero di mesi di utenza considerati. È richiamato anche il decreto 24 settembre 1991, secondo cui la tassa era riscossa su base bimestrale unitamente ai canoni anticipati del bimestre di riferimento.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia aderisce a un’interpretazione sostanziale del criterio “per ogni mese di utenza”. Secondo l’Amministrazione, la TCG è dovuta quando il presupposto si verifica anche per un solo giorno di ciascuno dei 12 mesi solari. Ne consegue che il tributo va ancorato al mese di calendario e non alla sola durata aritmetica del periodo di fatturazione.
Applicando tale principio, l’Agenzia conclude che un periodo inframensile non integra un autonomo presupposto per l’applicazione della TCG, a condizione che la tassa sia stata correttamente addebitata per il mese solare di riferimento. In altri termini, non occorre applicare la TCG pro rata per il breve intervallo residuo se quel mese è già stato assoggettato a tassa.
Esito del caso concreto e conclusioni operative
Nel caso esemplificato dall’istante, la TCG non è dovuta per il periodo dal 7 al 31 agosto 2018, purché la medesima tassa sia stata regolarmente addebitata per il mese solare di agosto 2018. Il passaggio al nuovo sistema di fatturazione mensile, quindi, non determina un ulteriore obbligo di tassazione per il tratto inframensile transitorio.
L’interpello chiarisce così che la modifica una tantum dei criteri di decorrenza della TCG, finalizzata a riallinearla ai mesi di calendario, non comporta la necessità di assoggettare il periodo di transizione a una tassazione proporzionale, se il mese di utenza risulta già coperto secondo il criterio legale di riferimento.
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