Sentenza del 19/08/2015 n. 16968 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'avviso di classamento con cui l'Agenzia aveva attribuito all'immobile la categoria catastale A/2, sostenendo che dovesse essere classificato in categoria A/3 oppure A/4. In Cassazione ha inoltre denunciato: la nullità della sentenza per omessa notificazione dell'avviso di udienza al difensore presso il domicilio eletto; l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della CTR; e la violazione delle norme sulle spese processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto valida la notificazione dell'avviso di udienza effettuata a mani proprie del contribuente, anche se era stato eletto domicilio presso il difensore. Ha dichiarato inammissibile la censura sulla motivazione perché generica e non indicante specificamente i fatti decisivi trascurati, rilevando comunque che la CTR aveva motivato in modo logicamente e giuridicamente corretto, anche considerando le caratteristiche della zona censuaria e la presenza generalizzata di doppi servizi. Ha inoltre respinto la censura sulle spese, anch'essa infondata e generica. Le spese del giudizio di Cassazione sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 16, 31, 37 e 49
"la consegna a mani proprie"
Nel processo tributario, la notificazione dell'avviso di udienza può essere validamente effettuata direttamente al contribuente, anche quando questi abbia eletto domicilio presso il difensore. L'art. 49 richiama solo alcune disposizioni del codice di procedura civile, mentre l'art. 16 disciplina specialmente le notificazioni nel processo tributario.
Costituzione, artt. 24 e 133
Le disposizioni costituzionali invocate dal ricorrente non risultano violate, poiché la notificazione personale dell'avviso di udienza è stata ritenuta valida ed efficace.
Art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., commi 3 e 5
La censura per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve indicare con precisione i fatti decisivi trascurati e spiegare il rapporto causale tra tali fatti e l'esito della controversia. Una doglianza generica non è ammissibile in Cassazione.
Artt. 91 e 92 c.p.c.
La regolazione delle spese processuali deve rispettare il principio di causalità. Tuttavia, la contestazione deve indicare concretamente gli elementi che avrebbero potuto condurre a una diversa decisione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la consegna personale dell'avviso di udienza al contribuente è normalmente valida anche quando sia stato eletto domicilio presso il difensore.
- Chi ricorre in Cassazione deve formulare censure specifiche, indicando i fatti decisivi omessi, le ragioni dell'errore e il loro concreto possibile effetto sulla decisione; contestazioni generiche sono dichiarate inammissibili.
- La Corte di cassazione non rivaluta liberamente il merito del classamento catastale, ma verifica la corretta applicazione della legge e l'esistenza di una motivazione adeguata e logicamente coerente.
- Per contestare un classamento catastale occorre indicare elementi concreti e comparativi dell'immobile e della zona censuaria, non limitandosi a sostenere genericamente che sarebbe più appropriata una categoria catastale diversa.
- La compensazione delle spese può essere disposta in presenza di specifiche ragioni, anche collegate all'evoluzione o al consolidamento della giurisprudenza applicabile.
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