Cassazione Penale, Sentenza n. 28293/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il giudizio riguarda una richiesta di liberazione anticipata relativa a due distinti periodi di detenzione. Il Magistrato di sorveglianza di Siracusa aveva rigettato l'istanza; il Tribunale di sorveglianza di Catania, decidendo sul reclamo, aveva dichiarato non luogo a provvedere ritenendo insussistente l'interesse a ricorrere perché l'interessato risultava scarcerato l'11 luglio 2019. La difesa ha proposto ricorso per cassazione con due censure: con la prima ha denunciato violazione di legge per avere il Tribunale considerato solo una delle condanne, in contrasto con il principio dell'unicità del rapporto esecutivo di cui all'art. 663 c.p.p.; con la seconda ha dedotto illogicità della motivazione per avere il Tribunale male interpretato un documento prodotto, ritenendo erroneamente che esso dimostrasse la scarcerazione, mentre era stato allegato per attestare il tempo di detenzione utile ai fini della liberazione anticipata. Il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato i principi sull'interesse ad impugnare ex art. 568, comma 4, c.p.p., osservando che esso deve essere concreto e attuale sia al momento della proposizione del gravame sia al momento della decisione. Nel caso concreto, dagli atti risultava un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti da cui residuava ancora una porzione di pena da espiare, rispetto alla quale permaneva l'interesse alla decisione sul reclamo avverso il diniego di liberazione anticipata. Poiché l'ordinanza impugnata non chiariva se il Tribunale avesse considerato l'intera pena esecutiva o solo una parte di essa, né spiegava in modo convincente l'incidenza della pretesa scarcerazione del 2019, la Corte ha annullato l'ordinanza con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 663 c.p.p.
richiamato quale fondamento del principio dell'unicità del rapporto esecutivo, che impone di considerare unitariamente il complessivo titolo esecutivo ai fini della valutazione dell'interesse e della pretesa del detenuto
art. 568, comma 4, c.p.p.
la nozione di interesse ad impugnare va intesa in senso utilitaristico e deve essere concreta e attuale, sussistendo sia alla proposizione sia alla decisione del gravame
art. 54 ord. pen.
norma implicata dall'istanza di liberazione anticipata, quale beneficio penitenziario oggetto del giudizio
art. 172 c.p.p.
richiamato indirettamente come riferimento ai periodi di pena e alla fase esecutiva, in relazione al computo della detenzione e del residuo pena
Massime di principio
- Nel giudizio sull'impugnazione in materia esecutiva, l'interesse ad impugnare deve essere apprezzato in termini di utilità concreta e attuale: esiste solo se la decisione richiesta è idonea a incidere effettivamente sulla posizione giuridica del ricorrente.
- Ai fini della liberazione anticipata, il giudice della sorveglianza deve considerare unitariamente il rapporto esecutivo e l'intera pena residua da espiare; non è corretto fondare la carenza di interesse su una valutazione parziale o incompleta del titolo esecutivo.
- Se dagli atti emerge che residua una porzione di pena da eseguire, permane l'interesse del detenuto a ottenere una decisione sul reclamo avverso il diniego del beneficio penitenziario.
- La motivazione è viziata quando non consente di comprendere se il giudice abbia effettivamente esaminato tutti i titoli esecutivi rilevanti e quando l'interpretazione degli atti prodotti non chiarisce la ragione del decisum.
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