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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44419/2022 del 22/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente lamentava la violazione dell'art. 191 cod. proc. pen. per la mancata presenza, all'interno del fascicolo trasmesso alla Corte, delle relazioni/informative carcerarie utilizzate dal Tribunale di sorveglianza a fondamento della propria motivazione; tale assenza, secondo il ricorrente, avrebbe impedito la verifica del fondamento oggettivo e del rispetto del contraddittorio

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che i procedimenti disciplinati dagli artt. 35-bis e 35-ter ord. pen. seguano un modello procedurale caratterizzato da ampia libertà istruttoria e possibilità per il giudice di acquisire documenti. Ha osservato inoltre che il difensore aveva richiesto copie delle informative al Tribunale, che le note degli istituti erano già state richiamate nelle fasi di merito precedenti e che il vizio non era stato tempestivamente dedotto, non potendo in ogni caso essere rilevate in sede di giudizio di rinvio nullità o inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi (art. 627 c.p.p.). Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)

    art. 35 -ter della I. n. 354 del 1975

    Norma sostanziale che disciplina il rimedio risarcitorio a favore del detenuto per condizioni detentive lesive; la Corte ricorda che tale rimedio può tradursi anche in una riduzione della pena e costituisce il fondamento della controversia

  • art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)

    Norma procedurale collegata che disciplina il procedimento sui reclami e impugnazioni relativi al trattamento detentivo; applicazione richiede il riferimento agli artt. 666 e 678 c.p.p. e a criteri di rapidità e prossimità

  • art. 666 cod. proc. pen.

    comma 5 dell'art. 666 del codice di rito

    Consente al giudice di richiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni necessari; se serve assumere prove procede in udienza nel contraddittorio, indicando ampia libertà nella fase istruttoria

  • art. 678 cod. proc. pen.

    Richiamato come parte del rito applicabile alle impugnazioni ed ai reclami nell'ambito dell'art. 35-bis, contribuendo a definire il procedimento

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Regola la disciplina delle prove illecitamente acquisite; la Corte osserva che l'art. 191 non concerne l'assenza dal fascicolo di documenti richiamati nella motivazione, pertanto la dedotta violazione non è fondata su tale norma

  • art. 185 disposizioni di attuazione cod. proc. pen.

    art. 185 disp. att. cod. proc. pen.

    Sottolinea la libertà di forme dell'attività istruttoria nel procedimento speciale richiamato

  • art. 627 cod. proc. pen.

    art. 627, comma 4, cod. proc. pen.

    Stabilisce che nel giudizio di rinvio non possono essere rilevate nullità o inammissibilità verificatesi nei giudizi precedenti; usata dalla Corte per escludere la rilevabilità di vizi anteriori nel giudizio di rinvio

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato anche la previsione di versamento alla Cassa delle ammende

  • d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176, art. 23 comma 8

    art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; riguarda modalità emergenziali/processuali di deposito e trasmissione di atti

  • Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017 (Tuttolomondo)

    Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271648 - 01

    Giurisprudenza di legittimità che chiarisce il paradigma procedurale del rimedio ex art. 35-ter: tutela in costanza di detenzione ispirata a rapidità ed effettività, giurisdizione di prossimità e specifico profilo istruttorio

Massime di principio

  • Nei procedimenti sui reclami detentivi (art. 35-bis/35-ter ord. pen.) il giudice ha ampia facoltà di acquisire documenti e informazioni dagli istituti e di svolgere l'istruttoria con forme ampie, procedendo in udienza nel contraddittorio se occorre
  • L'assenza di documenti nel fascicolo trasmesso alla Corte di legittimità non equivale automaticamente a violazione dell'art. 191 c.p.p., che è riferito alle prove illecitamente acquisite; va valutato se la difesa abbia potuto conoscere o chiedere quei documenti nelle fasi di merito
  • Il difensore deve tempestivamente chiedere e sollevare l'eventuale violazione del diritto al contraddittorio nelle fasi di merito; la mancata deduzione antecedente può comportare l'inammissibilità della doglianza in cassazione
  • In sede di giudizio di rinvio non sono riesaminabili nullità o inammissibilità verificatesi nei procedimenti precedenti (art. 627 c.p.p.), dunque alcune obiezioni formali non sono riaperti in tale fase
  • Se il ricorso in cassazione è manifestamente infondato, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a pagare somme alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.)

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