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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09956/2024 del 12/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (investitore)

La controversia

La controversia nasce dalla sottoscrizione, dal 1998, di operazioni di investimento descritte in citazione come polizze assicurative, ma poi ritenute nel corso di un procedimento penale prodotti finanziari. La parte attrice deduceva che il consulente aveva proposto l'investimento rassicurando sulla redditività e sull'assenza di rischi, aveva omesso informazioni essenziali, non aveva consegnato la documentazione informativa prevista dalla normativa di settore e avrebbe collocato prodotti finanziari senza essere iscritto all'albo. Chiedeva in via principale l'accertamento della responsabilità extracontrattuale e la nullità delle polizze, con risarcimento del danno; in via subordinata allegava anche l'inadempimento contrattuale. I giudici di merito avevano però dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, ritenendo la domanda extracontrattuale e valorizzando la mancanza di prova del rapporto contrattuale e il collegamento con la Svizzera. In cassazione il ricorso deduceva, da un lato, la violazione dei criteri di giurisdizione della Convenzione di Lugano 2007, sostenendo che il luogo delle conseguenze dannose e dell'esecuzione della prestazione fosse in Italia; dall'altro, la motivazione apparente della sentenza d'appello, perché aveva confuso la verifica della giurisdizione con la prova del merito e non aveva considerato che gli atti di causa allegavano un rapporto contrattuale di consulenza finanziaria concluso e svolto in Italia.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto errata la decisione di merito perché la giurisdizione va individuata sulla base del petitum sostanziale e delle allegazioni dell'attore, non sulla prova piena del diritto fatto valere; i giudici di merito avevano invece fondato il difetto di giurisdizione sulla mancanza di prova del rapporto obbligatorio, anticipando un giudizio di merito. Ricostruito il contenuto della domanda, la Corte ha qualificato la controversia come avente natura contrattuale, relativa a un servizio di consulenza in materia di investimenti finanziari reso a un cliente domiciliato in Italia. Di conseguenza, ha applicato l'art. 5, paragrafo 1, lettera b, della Convenzione di Lugano 2007, individuando il foro del luogo di esecuzione della prestazione nel luogo in cui la consulenza doveva essere prestata, cioè in Italia. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con dichiarazione della giurisdizione del giudice italiano e rinvio al Tribunale di Pesaro in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 332 c.p.c.

    nel litisconsorzio facoltativo, la mancata notificazione del ricorso a una parte del giudizio di merito non impone la rinnovazione dell'impugnazione

  • art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.

    consente il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione

  • art. 386 c.p.c.

    la decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda e non pregiudica il merito

  • art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c.

    le ragioni della domanda si desumono dalle allegazioni di fatto contenute nell'atto introduttivo

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    consente la cassazione con rinvio al giudice di merito competente

  • art. 353 c.p.c.

    richiamato per la rimessione della causa al giudice di primo grado in diversa composizione

  • art. 5, paragrafo 1, Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007

    "in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita"

    per i contratti di prestazione di servizi, la giurisdizione spetta al giudice del luogo in cui il servizio è stato o avrebbe dovuto essere prestato

  • art. 5, paragrafo 1, lettera b, Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007

    nel caso di prestazione di servizi, il luogo rilevante è quello dell'esecuzione del servizio, in rapporto all'obbligo informativo verso il cliente

  • art. 7, n. 2, Regolamento (UE) n. 1215 del 2012

    richiamato dalla corte territoriale come criterio per l'illecito extracontrattuale, ma la Cassazione ha ritenuto errato tale inquadramento

  • art. 94 D.lgs. 58/98

    citato dalla parte ricorrente come norma sulla nota/prospetto informativo obbligatorio

  • art. 1337 c.c.

    richiamato come fonte di obblighi di correttezza nelle trattative

  • art. 1375 c.c.

    richiamato come fonte di obblighi di buona fede nell'esecuzione del rapporto

  • art. 2055 c.c.

    richiamato dalle attrici per la condanna solidale al risarcimento

  • Regolamento Consob n. 11522/1998

    richiamato quale disciplina di comportamento degli intermediari

  • art. 111 Cost.

    invocato in relazione al vizio di motivazione apparente

Massime di principio

  • Ai fini della giurisdizione, il giudice deve qualificare la domanda sulla base del petitum sostanziale e delle allegazioni di fatto dell'attore, non sulla base della prova piena del diritto fatto valere nel merito.
  • La verifica della giurisdizione non può essere confusa con l'accertamento della fondatezza della pretesa: la mancanza di prova del rapporto dedotto non esclude, di per sé, la giurisdizione del giudice adito.
  • Quando la domanda, pur formulata anche in termini extracontrattuali, descrive un rapporto di consulenza o intermediazione finanziaria con obblighi informativi e di corretta esecuzione, la controversia va qualificata in termini contrattuali.
  • Nei contratti di prestazione di servizi, il foro della giurisdizione collegato all'esecuzione dell'obbligazione coincide con il luogo in cui il servizio è stato o avrebbe dovuto essere prestato, compreso l'obbligo di informare il cliente.
  • La violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, trasparenza e informazione nell'ambito del servizio di consulenza finanziaria integra responsabilità contrattuale, se il rapporto dedotto ha natura contrattuale.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziarioContratti
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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