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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33980/2025 del 24/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione di una precedente sentenza tributaria passata in giudicato, che aveva condannato l'Agenzia delle Entrate a rifondere le spese di lite nella misura di euro 1.500, oltre accessori. Il giudice dell'ottemperanza ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, nel corso del giudizio, l'amministrazione ha effettuato il pagamento, ma ha compensato integralmente le spese del giudizio di ottemperanza. Il ricorrente ha censurato tale statuizione deducendo violazione degli artt. 91 c.p.c., 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e 69, comma 4, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la compensazione non era sorretta da gravi ed eccezionali ragioni ed era stata disposta senza applicare il criterio della soccombenza virtuale. In particolare, si è lamentato che il pagamento era avvenuto solo dopo un lungo ritardo rispetto al termine di legge per l'esecuzione, sicché le spese avrebbero dovuto essere poste a carico dell'Agenzia.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha osservato che, anche nel processo tributario, la compensazione delle spese è ammessa solo in presenza di soccombenza reciproca oppure di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate, riferite a specifiche circostanze della controversia; tali ragioni non possono essere illogiche o erronee. Nel caso concreto, ha giudicato irragionevole la motivazione del giudice di merito, perché il pagamento era intervenuto molto tempo dopo la scadenza del termine legale di novanta giorni dalla notifica della sentenza ottemperanda e non poteva essere qualificato come pagamento "non distante temporalmente" dalla scadenza. Ha quindi cassato la sentenza limitatamente al capo sulle spese e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    La regola generale è la soccombenza; la compensazione delle spese costituisce deroga e richiede una motivazione conforme ai presupposti di legge.

  • art. 92 c.p.c.

    Le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione devono essere specifiche, esplicitamente motivate e logicamente coerenti; non basta una motivazione generica o illogica.

  • art. 15, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario la compensazione delle spese è consentita solo in caso di soccombenza reciproca o per gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.

  • art. 69, comma 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È il termine richiamato per l'esecuzione della sentenza ottemperanda, rilevante nel valutare il ritardo del pagamento e quindi la regolazione delle spese.

  • art. 325, primo comma, c.p.c.

    È richiamato per individuare il passaggio in giudicato della sentenza non impugnata nel termine breve.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per dedurre la violazione di legge in cassazione.

  • art. 10, comma 1, legge 27 luglio 2000, n. 212

    È richiamato come parametro del principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria.

  • art. 70, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È richiamato per escludere che l'esecuzione della sentenza di condanna richieda un'autonoma messa in mora.

  • art. 1, comma 1, lett. a), legge 31 agosto 2022, n. 130

    È richiamato per individuare la Corte di giustizia tributaria di primo grado quale giudice di rinvio.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la compensazione delle spese è eccezionale e può essere disposta solo nei casi espressamente previsti dalla legge o in presenza di gravi ed eccezionali ragioni specificamente motivate.
  • Le gravi ed eccezionali ragioni non possono essere formulate in modo generico né possono poggiare su una motivazione illogica o erronea: la decisione è sindacabile in cassazione per violazione di legge.
  • Quando il giudizio di ottemperanza si chiude per sopravvenuto pagamento dell'amministrazione, la regolazione delle spese deve tenere conto del ritardo nell'adempimento e applicare, in sostanza, il criterio della soccombenza virtuale.
  • Un pagamento effettuato ben oltre il termine legale per l'esecuzione della sentenza non può essere considerato, senza contraddizione logica, come un adempimento temporalmente vicino alla scadenza idoneo a giustificare la compensazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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