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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30944/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'appello dell'Aquila che aveva confermato la condanna inflitta al Fragasso per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del DPR n. 309/1990 (cessione di stupefacenti) per avere ceduto marijuana all'interno della casa circondariale di Pescara. La difesa propose quattro motivi: (1) violazione di legge e mancata valutazione di una prova decisiva, sostenendo che non vi sarebbe stata cessione perché non è stata corrisposta alcuna utilità; (2) errata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto); (3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; (4) errata applicazione dell'art. 99, comma 4, c.p., ossia inesatta valutazione della recidiva infraquinquennale contestata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Ha rigettato il primo motivo ritenendo corretta l'affermazione che la cessione di stupefacente integra il reato anche senza corresponsione di prezzo o utilità (la vendita è diversa ipotesi fattuale). Ha altresì respinto il secondo motivo sul mancato riconoscimento della particolare tenuità (art. 131-bis), ritenendo che il giudice di merito abbia valutato correttamente i criteri discrezionali, tenuto conto dei precedenti dell'imputato. Ha confermato la valutazione negativa sulle attenuanti generiche e sulla sussistenza dell'aggravante per cessione in ambiente carcerario (art. 80, lett. g) DPR 309/1990). Tuttavia la Cassazione ha accolto il motivo relativo alla recidiva: la Corte d'appello non ha motivato in concreto, come richiesto dall'art. 125, comma 3, c.p.p., sul rapporto fra precedenti e reato attuale ai fini della configurazione della recidiva; pertanto la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla dichiarazione di recidiva e rinviata alla Corte d'appello di Perugia per nuovo giudizio sul punto. Il ricorso è stato rigettato per il resto.

Norme richiamate

  • DPR n. 309/1990, art. 73, comma 5

    La cessione di sostanze stupefacenti integra il reato indipendentemente dalla corresponsione di un prezzo o di altra utilità; la presenza di una corrispettività farebbe invece ricadere la condotta nella fattispecie della vendita.

  • Codice penale, art. 131-bis

    L'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità è rimessa alla discrezionalità del giudice in base a criteri indicativi (tra cui la non abitualità del comportamento); la corte di merito ha ritenuto non sussistere i requisiti alla luce di precedenti specifici dell'imputato, decisione sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità.

  • DPR n. 309/1990, art. 80, lett. g)

    Prevede l'aggravante per il compimento del reato in circostanze particolari quali l'ambito carcerario; la cessione tra detenuti in casa circondariale integra l'elemento aggravante.

  • Codice penale, art. 99, comma 4

    Riguarda la recidiva: la mera esistenza di precedenti penali definitivi non è sufficiente per dichiarare la recidiva; il giudice deve valutare concretamente, secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p., se i precedenti siano indicativi di una perdurante inclinazione al delitto.

  • Codice penale, art. 133

    Stabilisce i criteri per il giudizio di riconoscimento o esclusione delle circostanze attenuanti generiche e per valutare la rilevanza delle precedenti condanne nel bilanciamento delle circostanze.

  • Codice di procedura penale, art. 125, comma 3

    Impone l'obbligo di motivazione della sentenza di merito; l'omissione di una motivazione concreta sulla recidiva determina l'illegittimità e giustifica l'annullamento limitato della sentenza.

Massime di principio

  • La cessione di stupefacenti è integrata anche in assenza di corrispettivo: non è necessario provare una «vendita» economica per configurare il reato di cessione.
  • L'applicabilità dell'art. 131-bis (tenuità del fatto) è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; la presenza di precedenti specifici e l'abitualità possono escluderla.
  • La circostanza aggravante per reati commessi in ambito carcerario (art. 80 lett. g) DPR 309/1990) trova applicazione con facilità quando la cessione avviene tra detenuti nella casa circondariale.
  • La recidiva non può essere dichiarata automaticamente sulla base dell'esistenza di precedenti: il giudice deve motivare in concreto il rapporto tra precedenti e reato attuale, valutando la rilevanza delle condotte pregresse ai sensi dell'art. 133 c.p.; la mancanza di tale motivazione comporta annullamento e rinvio.
  • L'esclusione delle attenuanti generiche può essere motivata dalla personalità dell'imputato e dai precedenti; il bilanciamento delle circostanze richiede motivazione chiara e non meramente assertiva.
  • Errori o omissioni nella motivazione di punti essenziali (es. ricorrenza della recidiva) sono rilevanti in Cassazione e possono portare all'annullamento parziale con rinvio per nuovo esame.

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