Sentenza del 08/02/2017 n. 3339 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava per cassazione la sentenza della CTR delle Marche che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate, confermando un avviso di accertamento relativo all'IRPEF per l'anno 1998. L'accertamento riguardava un reddito di partecipazione attribuito al ricorrente quale socio di fatto della società costituita con B.P., operante nella raccolta di scommesse tramite l'agenzia I. I motivi contestavano: l'applicazione del principio di accertamento unitario per le società, la ricostruzione del reddito societario sulla base dei conti correnti dei soci e la qualificazione delle operazioni bancarie come componenti positive di reddito ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In parte, il ricorso era inammissibile perché rivolto anche contro il Ministero dell'economia e delle finanze, privo di legittimazione sostanziale e processuale, spettando tale legittimazione esclusivamente all'Agenzia delle entrate. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili perché privi della necessaria specificità: non indicavano la specifica previsione dell'art. 360, comma 1, c.p.c. invocata e non contenevano il quesito di diritto richiesto dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 3.800 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, c.p.c.
I motivi di ricorso per cassazione devono essere ricondotti a una specifica causa di impugnazione prevista dalla norma. La mancata indicazione della fattispecie invocata contribuisce all'inammissibilità del ricorso.
Art. 366-bis c.p.c.
Nei casi previsti dall'art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto.
Per i ricorsi soggetti temporalmente alla norma, ogni motivo fondato su violazione di legge doveva concludersi con un quesito di diritto; per il vizio motivazionale occorreva indicare chiaramente il fatto controverso e le ragioni dell'insufficienza o contraddittorietà della motivazione. L'inosservanza comportava l'inammissibilità.
Art. 32 del D.P.R. n. 600/1973
La norma disciplina i poteri degli uffici nelle indagini finanziarie e l'utilizzabilità delle risultanze dei conti bancari ai fini dell'accertamento, tema sostanziale dedotto dal contribuente ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6
Ha introdotto l'art. 366-bis c.p.c., rendendo obbligatoria la formulazione del quesito di diritto o dell'indicazione del fatto controverso nei ricorsi soggetti alla disciplina temporale prevista.
Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, lett. d), e art. 58
La norma ha abrogato l'art. 366-bis c.p.c., stabilendo tuttavia che l'abrogazione si applicasse ai provvedimenti pubblicati o depositati dopo il 4 luglio 2009. Poiché la sentenza impugnata era stata depositata nel 2009 prima di tale data, l'art. 366-bis era ancora applicabile.
Principio di legittimazione passiva dell'Agenzia delle entrate
Dopo l'istituzione e l'operatività dell'Agenzia delle entrate dal 1° gennaio 2001, nelle controversie relative agli atti dell'amministrazione finanziaria la legittimazione passiva spetta in via esclusiva all'Agenzia, non al Ministero dell'economia e delle finanze.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione ogni motivo deve essere formulato in modo specifico, indicando chiaramente il vizio denunciato e la corrispondente disposizione dell'art. 360 c.p.c.; una contestazione generica della decisione non consente l'esame nel merito.
- Quando è applicabile una disciplina che impone quesiti o specifiche indicazioni formali, il mancato rispetto dei requisiti di struttura del ricorso può determinare l'inammissibilità senza che la Corte esamini la fondatezza delle contestazioni fiscali.
- Nelle controversie relative ad atti dell'Agenzia delle entrate emessi dopo la sua istituzione, il ricorso deve essere indirizzato all'Agenzia quale amministrazione legittimata, evitando di chiamare in giudizio il Ministero salvo specifiche ragioni di legittimazione.
- La dichiarazione di inammissibilità impedisce normalmente alla Corte di valutare questioni sostanziali come la ricostruzione del reddito, l'utilizzo dei dati bancari o l'accertamento del reddito societario.
- La parte soccombente è normalmente condannata al pagamento delle spese processuali, anche quando la decisione sfavorevole dipende da un vizio formale del ricorso e non da una valutazione nel merito.
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