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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22609/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'istanza di revisione della sentenza di condanna (reato art. 642 cod. pen.). Il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p. e vizi di motivazione: ha sostenuto che le dichiarazioni rese da Carmine Davide costituivano 'prova nuova' e che la Corte di appello avrebbe anticipato valutazioni riservate alla fase successiva del procedimento di revisione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inconferente la censura sull'anticipazione della valutazione tra fase rescindente e rescissoria, perché l'attuale disciplina della revisione affida l'intero procedimento allo stesso giudice (Corte di appello), rendendo irrilevante la distinzione di fase. Inoltre, ha richiamato il principio secondo cui per 'prove nuove' ai fini dell'art. 630, lett. c), c.p.p. si intendono anche prove emerse o non acquisite nel precedente giudizio o non valutate neppure implicitamente, purché non siano state dichiarate inammissibili o ritenute superflue. Nel caso concreto la testimonianza di Carmine Davide era stata ritenuta superflua dal Tribunale di Milano: dunque non può essere considerata prova nuova e l'istanza di revisione è inammissibile. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 630 cod. proc. pen.

    La norma è interpretata nel senso che 'prove nuove' comprendono non solo prove sopravvenute, ma anche quelle non acquisite o non valutate nel precedente giudizio, salvo siano state dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice del merito

  • art. 642 cod. pen.

    Norma che individua il reato per il quale l'imputato era stato condannato; citata per contestualizzare l'oggetto della revisione

  • Giurisprudenza della Corte (Sez. 5, n. 12763 del 09/01/2020, Eleuteri, Rv. 279068-01)

    Principio consolidato secondo cui le 'prove nuove' includono anche quelle non acquisite o non valutate nel processo precedente, purché non dichiarate inammissibili o ritenute superflue

Massime di principio

  • Se il giudice di merito precedente ha dichiarato una dichiarazione o una prova 'superflua', quella prova non costituisce prova nuova ai fini dell'istanza di revisione e non rende ammissibile la richiesta.
  • Nell'attuale disciplina della revisione, la distinzione tra fase 'rescindente' e 'rescissoria' è irrilevante perché l'intero procedimento è affidato alla Corte di appello; perciò non è valido il rilievo che il giudice abbia anticipato valutazioni riservate a una fase successiva.
  • Per essere rilevante ai fini dell'art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p., una prova deve essere sopravvenuta, scoperta dopo la sentenza o non acquisita/non valutata nel giudizio precedente; tuttavia non deve essere una prova già dichiarata inammissibile o effettivamente ritenuta superflua dal giudice del merito.
  • Chi intende proporre istanza di revisione dovrebbe documentare chiaramente perché la prova è effettivamente nuova (ad es. sopravvenuta o non acquisita per ragioni estranee alla volontà della parte) e non ricadente nella categoria delle prove già deliberate come superflue o inammissibili.
  • L'opposizione dell'Ufficio requirente (es. il Procuratore Generale) a dichiarare ammissibile l'istanza può essere decisiva se la valutazione di non novità o di superfluità della prova risulta fondata sui precedenti atti di merito.

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