Cassazione Civile, Sentenza n. 8582/2020 del 07/05/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società aveva impugnato l’avviso con cui l’Agenzia delle Dogane le chiedeva il pagamento di accise in relazione a un ammanco di litri anidri di diverse tipologie di liquori e distillati sfusi, superiore al calo naturale forfetariamente ammesso. La Commissione tributaria di primo grado aveva respinto il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza depositata il 25 marzo 2014, aveva respinto l’appello. La CTR aveva escluso l’abbuono per calo tecnico derivante dalle operazioni semplici di imbottigliamento, ritenendo necessarie la preventiva e singola segnalazione delle operazioni e la successiva registrazione in appositi registri. Con il primo motivo la società ha denunciato la violazione del D.M. Finanze n. 55 del 2000, art. 2, comma 1, contestando che fosse necessaria tale segnalazione individuale e sostenendo che, per operazioni sistematiche e rientranti nella comune pratica operativa, fosse sufficiente la comunicazione periodica prevista dalla disciplina attuativa. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 6 e 10 della L. n. 212 del 2000, lamentando che la CTR avesse ritenuto irrilevanti la precedente ratifica dell’operato della società in fattispecie analoghe e la mancata segnalazione, da parte dell’Ufficio, dell’omissione poi posta a fondamento dell’avviso.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la normativa applicabile non subordinasse l’abbuono per calo tecnico da operazioni semplici a una preventiva segnalazione individuale di ciascuna operazione né alla sua formalizzazione anticipata. È sufficiente che le lavorazioni siano state comunicate secondo l’art. 5, comma 3, del D.M. n. 153 del 2001 e che il calo tecnico sia effettivamente riscontrabile entro i limiti forfetari previsti dalla tabella allegata al D.M. n. 55 del 2000. Le istruzioni dell’Amministrazione contenute in circolari, telegrammi e telescritti sono interpretazioni non vincolanti e non possono introdurre adempimenti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge e dai regolamenti. Il secondo motivo, relativo agli artt. 6 e 10 della L. n. 212 del 2000, è stato dichiarato assorbito. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 4, commi 2 e 2, D.Lgs. n. 504/1995
In materia di accise, il D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 4 stabilisce che per le perdite dei prodotti in regime sospensivo avvenute durante il processo di fabbricazione o di lavorazione, l’abbuono dell’imposta è concesso “nei limiti dei cali tecnicamente ammissibili determinati dal Ministro delle Finanze con proprio decreto” (comma 2), precisando che “per i cali naturali e tecnici si applicano le disposizioni previste dalla normativa doganale” (comma 2).
L’abbuono delle accise per perdite verificatesi durante fabbricazione o lavorazione è riconoscibile nei limiti tecnici determinati con decreto ministeriale, applicando per i cali naturali e tecnici la disciplina doganale.
artt. 1 e 2, D.M. Finanze 13 gennaio 2000, n. 55
Mette punto osservare che il D.M. n. 55 del 2000, art. 2 – sopra rammentato – si limita a prevedere che, a richiesta dell’interessato, i cali naturali e tecnici sono riconosciuti entro la misura indicata nelle tabelle A e B allegate al regolamento, a condizione che non ricorrano le ipotesi – insussistenti nel caso di specie – previste dal par. 2 dell’art. 862 Reg. CE 2454/93.
Il riconoscimento dei cali naturali e tecnici è ammesso, su richiesta dell’interessato, entro i limiti delle tabelle regolamentari e in assenza delle ipotesi ostative richiamate; la disposizione non impone la segnalazione preventiva e individuale delle operazioni semplici.
art. 864, Regolamento CEE n. 2454/93
A norma dell’art. 864 del Regolamento CEE 2453/93, recante “disposizioni d’applicazione del Regolamento CEE n. 2913 del 1992 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario”, poi, le disposizioni nazionali, in vigore negli Stati membri, riguardanti i tassi forfetari di perdita irrimediabile di merci per cause inerenti alla loro stessa natura – vale a dire, per il nostro Paese, le norme regolamentari dettate col decreto ministeriale cui si è appena fatto cenno – si applicano “quando l’interessato non fornisca la prova che la perdita effettiva è stata superiore a quella calcolata applicando il tasso forfetario stabilito per la merce in oggetto”.
I tassi forfetari nazionali si applicano quando l’interessato non dimostri che la perdita effettiva ha superato quella calcolata secondo il tasso stabilito per la merce.
art. 3, commi 1 e 2, D.M. Finanze 13 gennaio 2000, n. 55
In realtà, il D.M. n. 55 del 2000, art. 3, comma 1, prevede soltanto che “I cali naturali e tecnici sono determinati rispetto alla quantità di merce risultante al momento dell’assoggettamento al vincolo doganale ovvero, se sono stati eseguiti controlli o verifiche, al momento dell’ultimo controllo o verifica” e soggiunge, al comma 2, che “I cali riconosciuti sono annotati nei documenti emessi in occasione della liberazione dal vincolo doganale, ovvero, perdurando detto vincolo, nei verbali redatti in occasione di controlli o verifiche e nei prescritti registri, scritture od inventari”.
La quantificazione dei cali va riferita alla quantità rilevata all’assoggettamento al vincolo doganale o all’ultimo controllo o verifica; i cali riconosciuti vanno annotati nei documenti o registri indicati dalla disposizione, senza che questa preveda una formalizzazione anticipata di ogni operazione semplice.
art. 5, comma 3, D.M. n. 153/2001
Il successivo regolamento, approvato con D.M. n. 153 del 2001, recante disposizioni per il controllo della attività connesse alla produzione dell’alcol etilico e delle bevande alcoliche sottoposte al regime delle accise, nonchè per l’effettuazione della relativa vigilanza fiscale, si limita poi a stabilire, all’art. 5, comma 3, che per tali attività “almeno cinque giorni prima del loro inizio, il depositarlo invia apposita comunicazione di lavorazione mensile, redatta secondo istruzioni fornite dall’Agenzia, recante le indicazioni di massima in ordine alla tipologia ed agli orari di effettuazione delle lavorazioni, alle materie prime lavorate, nonchè ai prodotti semilavorati o finiti che saranno ottenuti…”, che può anche avere cadenza trimestrale qualora si preveda che le predette indicazioni restino invariate.
Per le lavorazioni interessate è richiesta una comunicazione preventiva di massima, mensile o, se le indicazioni restano invariate, trimestrale; la disciplina non impone la segnalazione individuale anticipata di ciascuna operazione semplice.
artt. 6 e 10, L. n. 212/2000
Non riportata: il motivo fondato su tali disposizioni è stato dichiarato assorbito.
La Corte non ha esaminato nel merito la censura relativa alle disposizioni dello Statuto del contribuente, poiché assorbita dall’accoglimento del primo motivo.
Massime di principio
- L’abbuono delle accise per cali tecnici derivanti da operazioni semplici non può essere subordinato, mediante istruzioni amministrative, a requisiti formali ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla legge e dai regolamenti; in particolare, non è necessaria la segnalazione preventiva e singola di ciascuna operazione.
- Per le operazioni semplici, la comunicazione delle lavorazioni effettuata secondo la disciplina regolamentare può essere sufficiente ai fini procedurali; la spettanza dell’abbuono va verificata considerando l’ammontare complessivo dell’ammanco e accertando che il calo tecnico sia effettivamente riscontrabile entro i limiti forfetari previsti dalle tabelle applicabili.
- Le circolari, i telegrammi e i telescritti dell’Amministrazione finanziaria costituiscono interpretazioni non vincolanti delle norme tributarie e non obbligano il contribuente, gli uffici, la stessa Amministrazione emanante né il giudice.
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