Cassazione Penale, Sentenza n. 6570/2024 del 14/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la convalida del DASPO che lo obbliga a presentarsi presso il Commissariato in occasione delle partite dell'A.S.D. Canicattì per 2 anni e 6 mesi. Denuncia carenza di motivazione (art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 6 L. 401/89): la convalida si limiterebbe a rimandare al provvedimento del Questore senza analizzare i fotogrammi e la condotta del Di Franco, che sarebbe passiva, senza possesso di pietre e incensurato. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p.: manca motivazione sulla necessità e urgenza della misura, sulla proporzionalità (obbligo di presentazione anziché solo divieto di accesso) e sulla durata della misura, anche in considerazione dell'assenza di precedenti e del fatto che le partite si svolgono a circa 15 km dal comune.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Motivazione: i motivi attengono ai presupposti del DASPO e sono esaminati congiuntamente; la motivazione del G.I.P. è ritenuta adeguata: fornisce elementi sull'identificazione del ricorrente, sulla sua condotta aggressiva e sul possesso di una pietra, valutandone la pericolosità e la necessità di un obbligo di presentazione per evitare elusioni del divieto di accesso. Sul punto dell'urgenza il ricorrente non ha provato l'esecuzione del provvedimento prima dell'intervento del giudice, onere a suo carico. La Corte apprezza anche la congruità della durata, ridotta rispetto al provvedimento originario, e respinge richieste di nuova valutazione dei fatti. Conseguenze economiche: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p. (lett. b) e lett. e))
Gli articolati motivi di ricorso devono essere indicati; le censure sulla motivazione e sull'omissione di elementi imprescindibili sono esaminate dalla Corte, ma quando attengono ai presupposti del DASPO vanno valutate congiuntamente e sono soggette al sindacato di ammissibilità.
art. 6 L. 401/1989
Regola la convalida dei provvedimenti del Questore (DASPO). Il giudice della convalida deve motivare non in modo apparente, valutando legittimità, necessità, proporzionalità, adeguatezza e congruità della durata; la necessità può desumersi anche dalla gravità dei fatti e dalla pericolosità del soggetto.
art. 13 Costituzione
Richiamata in relazione al principio di proporzionalità delle limitazioni della libertà personale; la Corte valuta che la misura imposta non sia sproporzionata alla luce della motivazione e della durata.
art. 616 c.p.p.
Norma che dispone l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per imputare al ricorrente le spese del procedimento.
Massime di principio
- Il giudice della convalida del DASPO deve motivare in modo non apparente su tutti i presupposti di legittimità della misura, compresa la congruità della durata e la necessità del possibile obbligo di presentazione.
- L'obbligo di presentazione presso un ufficio di polizia richiede un "quid pluris" rispetto al mero divieto di accesso: il provvedimento questorale deve esplicitare perché il divieto sarebbe insufficiente.
- La prova dell'urgenza o dell'esecuzione del provvedimento prima della convalida grava sul ricorrente: se non provata, le contestazioni su questo punto sono inammissibili.
- La gravità degli episodi accertati e la pericolosità dimostrata (es. aggressività, possesso di oggetti contundenti) possono giustificare la misura e la sua durata; il giudice può comunque ridurre la durata se la ritiene eccessiva.
- Argomentazioni meramente assertive o nuove rivalutazioni dei fatti già oggetto di motivazione del G.I.P. non sono ammesse in sede di cassazione se non supportate da elementi probatori nuovi e rilevanti.
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