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Sentenza

Sentenza n. 2769/2026 - Milano, Sezione 2

per quanto concerne il ricorso introduttivo per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Lacchiarella nonché dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano, per quanto di rispettiva competenza, in ordine all'esposto formulato dalle ricorrenti sigg.re -OMISSIS- e -OMISSIS-, datato 27 luglio 2022, trasmesso all'Amministrazione comunale resistente a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.), avente ad oggetto l'intimazione e la diffida allo stesso Comune di Lacchiarella all'esercizio del potere-dovere di ingiungere la demolizione del manufatto di proprietà dei sigg.ri -OMISSIS---OMISSIS-, ai sensi del disposto dell'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, nonché di dare esecuzione al connesso obbligo di rapporto alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. pen., in relazione all'eventuale sussistenza della fattispecie di reato prevista e punita dall'art. 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001; della fondatezza della pretesa delle sigg.re -OMISSIS- e -OMISSIS- a conseguire l’esercizio del potere-dovere sanzionatorio di polizia edilizia, nonché di vigilanza sul rispetto del vincolo paesaggistico, da parte del Comune di Lacchiarella nonché, per quanto di competenza, da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano, con riguardo all’ingiunzione alla demolizione dell’autorimessa di proprietà dei confinanti controinteressati sigg.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, nonché di dare esecuzione al connesso obbligo di rapporto alla competente Autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. pen., in relazione all’eventuale sussistenza della fattispecie di reato prevista e punita dall’art. 44, comma 1 lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001, e prima ancora di procedere (i) all’immediata assunzione, da parte della competente Autorità comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 27, comma 3, del d.lgs. n. 380 del 2001, dell’ordine di immediata sospensione dei lavori, con il conseguente sequestro del cantiere, nonché (ii) relativamente alla carenza di autorizzazione ex artt. 21, comma 4, e 22, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004 da parte della Soprintendenza, all’assunzione delle misure cautelari di cui al d.lgs. n. 42 del 2004 (art. 46, comma 4), nonché infine alla segnalazione alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia, in relazione al reato previsto e punito ai sensi dell’art. 172 dello stesso d.lgs. n. 42del 2004, (da intendersi doverosa, in relazione al connesso obbligo di rapporto di cui all’art. 331 cod. proc. pen.), in quanto ancora ad oggi titolari dell’interesse ad agire ex art.117 cod. proc. amm. per quanto riguarda i motivi aggiunti per l’annullamento della nota del Comune di Lacchiarella, trasmessa a mezzo P.E.C. in data 19 ottobre 2023, prot. 0016662/2023, avente ad oggetto “chiusura del procedimento di verifica conformità permesso di costruire atti com.li prot. n. -OMISSIS- del 26.05.2021”, con esito negativo e con la conseguente archiviazione del procedimento medesimo “senza alcun seguito da parte della scrivente amministrazione”; nonché della nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano, pervenuta al Comune di Lacchiarella col prot. -OMISSIS- dell’11 ottobre 2023, avente ad oggetto il “parere di competenza” relativamente all’intervento “box autorizzato con Permesso di costruire atti comunali prot. n. -OMISSIS- del 26.05.2021” allegata al provvedimento comunale principalmente gravato; nonché di ogni altro atto agli stessi comunque antecedente, preliminare, presupposto, connesso e/o conseguenziale.

Giustizia amministrativa202301557

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota comunale del 19 ottobre 2023 di chiusura negativa del procedimento di verifica della conformità del permesso di costruire e parere della Soprintendenza dell’11 ottobre 2023

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune e soprintendenza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti avevano inizialmente contestato il silenzio serbato dal Comune e dalla Soprintendenza su un esposto relativo alla realizzazione di un box autorimessa, sostenendo l’assenza dell’autorizzazione preventiva della Soprintendenza prevista dall’art. 21, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004 e dell’autorizzazione sismica. Deducevano che tali carenze avessero reso inefficace il permesso di costruire e imponessero l’adozione di misure cautelari, la demolizione dell’opera e la trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria. Dopo la sopravvenuta nota comunale del 19 ottobre 2023, il ricorso sul silenzio è stato dichiarato improcedibile con precedente sentenza e le ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti per l’annullamento della nota comunale e del parere della Soprintendenza. Con l’unico motivo aggiunto hanno sostenuto che il parere favorevole della Soprintendenza, rilasciato dopo la realizzazione dell’opera, non potesse sanare l’intervento eseguito in assenza dell’autorizzazione preventiva, in ragione del principio di tassatività delle sanatorie edilizie e dell’assenza di una specifica previsione normativa per la sanatoria di opere realizzate senza autorizzazione culturale.

La decisione

Il TAR ha esaminato esclusivamente i motivi aggiunti, essendo già stata dichiarata l’improcedibilità dell’azione avverso il silenzio. Ha ricostruito la distinzione tra vincolo culturale diretto e indiretto e ha affermato che l’autorizzazione del Soprintendente prevista dall’art. 21, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004 è necessaria anche per i beni gravati da vincolo indiretto. Tuttavia, l’art. 160, comma 1, del medesimo decreto non collega automaticamente il ripristino alla sola violazione formale dell’obbligo di autorizzazione preventiva, ma richiede che dall’intervento sia derivato un danno al bene culturale. In assenza di danno, l’ordine di ripristino non può essere disposto. Secondo il TAR, tale disciplina comporta una sostanziale sanatoria delle violazioni meramente formali che non abbiano prodotto danni all’interesse culturale. Nel caso concreto, la Soprintendenza, con il parere dell’11 ottobre 2023, aveva ritenuto ammissibile l’opera ed escluso un danno all’interesse culturale tutelato dal vincolo indiretto. Il parere ha quindi sanato la violazione consistente nell’esecuzione dei lavori senza autorizzazione preventiva. Il ricorso per motivi aggiunti è stato respinto. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione, esercitata dalle ricorrenti nel ricorso introduttivo; tale domanda era già stata dichiarata improcedibile per la sopravvenuta adozione del provvedimento espresso.

  • art. 21, comma 4, d.lgs. 42/2004

    L’esecuzione di opere o lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente.

    L’obbligo di autorizzazione preventiva si applica anche ai beni gravati da vincolo culturale indiretto.

  • art. 160, comma 1, d.lgs. 42/2004

    Se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e conservazione stabiliti dalle disposizioni del Capo III del Titolo I della Parte seconda il bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile l'esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione.

    L’ordine di ripristino presuppone non soltanto la violazione formale dell’obbligo autorizzatorio, ma anche un danno al bene culturale; l’assenza di danno consente il mantenimento dell’opera e produce una sostanziale sanatoria della violazione formale.

  • art. 45 d.lgs. 42/2004

    Disciplina il vincolo culturale indiretto, imposto sui beni e sulle aree circostanti a beni culturali per assicurarne visibilità, fruizione, condizioni ambientali e decoro.

  • art. 21, comma 4, d.lgs. 42/2004

    È la disposizione la cui violazione è stata ritenuta sanabile, nel caso concreto, mediante l’accertamento postumo dell’assenza di danno all’interesse culturale.

Massime di principio

  • L’esecuzione di lavori su beni soggetti a vincolo culturale indiretto richiede l’autorizzazione preventiva del Soprintendente prevista dall’art. 21, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004.
  • La violazione dell’obbligo di autorizzazione preventiva previsto dalla disciplina dei beni culturali non determina automaticamente l’obbligo di ripristino: ai sensi dell’art. 160, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004, è necessario che l’intervento abbia prodotto un danno al bene o all’interesse culturale tutelato.
  • Quando l’autorità preposta alla tutela accerta postumamente l’ammissibilità dell’opera ed esclude la sussistenza di un danno all’interesse culturale, l’intervento realizzato senza autorizzazione preventiva può essere mantenuto e la violazione formale può considerarsi sostanzialmente sanata.
  • La disciplina dell’art. 160, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004 costituisce, per le violazioni dell’obbligo autorizzatorio prive di effetti dannosi sull’interesse culturale, una forma di sanatoria sostanziale anche se l’autorizzazione postuma non è qualificata dalla legge come ordinaria sanatoria edilizia.

Come è indicizzato

MaterieVincolo culturaleAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiBeni culturali e paesaggioEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela del terzoSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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