Sentenza n. 4098/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento della determinazione D.D. 787 del 9 ottobre 2023 con la quale il Capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’Interno ha indetto una selezione per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli operatori e assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella parte in cui, all’articolo 3, punto 1, lettera C, è fissato il limite di età di 45 anni quale requisito di partecipazione al concorso; di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, ivi compreso l’art. 2, comma 1, lettera c) del Decreto del Ministro dell’Interno n. 167 del 5 novembre 2019 “Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di età per l’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, il cui contenuto eccede il mandato del legislatore di cui alla legge n. 127/1997, art. 3, comma 6.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: previsione del limite massimo di 45 anni per la partecipazione alla selezione per 212 posti di operatore del ruolo degli operatori e assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, contenuta nel bando e nel regolamento ministeriale presupposto
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha contestato il limite massimo di 45 anni previsto dall'art. 3, comma 1, lett. c), del bando, in attuazione dell'art. 2, comma 1, lett. c), del d.m. Interno n. 167/2019, sostenendo che l'art. 3, comma 6, l. n. 127/1997 consente deroghe al principio generale dell'assenza di limiti di età soltanto quando giustificate dalla natura concreta e operativa del servizio o da oggettive necessità dell'amministrazione. Secondo la ricorrente, tale giustificazione non ricorre per gli operatori e assistenti, le cui mansioni sono prevalentemente amministrative, logistiche, tecnico-manuali e di supporto. È stata inoltre dedotta la violazione della direttiva 2000/78/CE, in quanto il limite costituirebbe una disparità di trattamento basata sull'età non oggettivamente e ragionevolmente giustificata da una finalità legittima né proporzionata e necessaria.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente riconosciuto la propria giurisdizione esclusiva sulle controversie relative alle procedure di costituzione del rapporto di impiego nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ha inoltre ritenuto persistente l'interesse della ricorrente alla decisione, nonostante l'ammissione cautelare e la mancata sottoposizione alle prove di idoneità, poiché la pronuncia era necessaria a consolidare la sua posizione nella graduatoria. Nel merito, il ricorso è stato accolto. L'art. 3, comma 6, l. n. 127/1997 configura l'assenza di limiti di età come regola e le deroghe come eccezioni, ammissibili solo se connesse alla natura del servizio o a oggettive necessità. Anche la direttiva 2000/78/CE consente differenze di trattamento fondate sull'età soltanto quando siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da una finalità legittima e perseguite mediante mezzi appropriati e necessari; la salvaguardia del carattere operativo dei servizi di soccorso non giustifica automaticamente il limite per ogni dipendente dell'amministrazione. Occorre distinguere, all'interno del Corpo dei vigili del fuoco, tra mansioni operative e mansioni burocratiche, logistiche, tecnico-manuali o di supporto. Poiché le funzioni degli operatori e assistenti, descritte dall'art. 70 d.lgs. n. 217/2005, non presentano una vocazione operativa tale da giustificare il limite anagrafico, il TAR ha dichiarato illegittimo, in parte qua, l'art. 2, comma 1, lett. c), del d.m. Interno n. 167/2019 e ha annullato la corrispondente previsione dell'art. 3, comma 1, lett. c), del bando. Ne è derivata la definitiva ammissione della ricorrente alla procedura selettiva. Le spese di lite sono state compensate; la decisione sulla liquidazione delle spese del patrocinio a spese dello Stato è stata rinviata a separato decreto.
Norme richiamate
art. 3, comma 6, l. 127/1997
La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione.
La disposizione stabilisce l'assenza di limiti di età quale regola generale e ammette deroghe soltanto se giustificate dalla natura del servizio o da oggettive necessità dell'amministrazione.
art. 6 direttiva 2000/78/CE
Gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell'ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.
Una differenza di trattamento fondata sull'età è legittima solo se oggettivamente e ragionevolmente giustificata da una finalità legittima e attuata mediante mezzi appropriati e necessari.
considerando n. 18 direttiva 2000/78/CE
La presente direttiva non può avere l'effetto di costringere i servizi di soccorso ad assumere o mantenere nel posto di lavoro persone che non possiedano i requisiti necessari per svolgere l'insieme delle funzioni che possono essere chiamate ad esercitare, in considerazione dell'obiettivo legittimo di salvaguardare il carattere operativo di siffatti servizi.
La salvaguardia del carattere operativo dei servizi di soccorso può giustificare requisiti anagrafici solo in rapporto alle funzioni concretamente esercitate e ai requisiti necessari per svolgerle, non automaticamente per tutto il personale dell'amministrazione.
art. 70 d.lgs. 217/2005
Funzioni basiche e di supporto operativo e tecnico-professionale; operazioni di ricezione, protocollazione, smistamento, notifica di atti amministrativi, preparazione e spedizione della corrispondenza di plichi e materiali; fascicolazione, conservazione e classificazione di atti e documenti; distribuzione e consegna di fascicoli, documenti e materiali di cancelleria; esecuzione di operazioni tecnico-manuali di tipo operaio-specialistico; incarichi specialistici di natura tecnica o amministrativa.
La natura prevalentemente amministrativa, logistica, tecnico-manuale e di supporto delle mansioni degli operatori e assistenti non giustifica il limite massimo di età previsto per l'accesso alla selezione.
artt. 3, comma 1-bis, e 63, comma 4, d.lgs. 165/2001
Le controversie concernenti le procedure di costituzione del rapporto di impiego nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Massime di principio
- Il principio generale nell'accesso ai concorsi pubblici è l'assenza di limiti di età; una deroga regolamentare è legittima soltanto se specificamente collegata alla natura concreta del servizio o a oggettive necessità dell'amministrazione.
- La mera appartenenza del candidato a un'amministrazione preposta alla sicurezza pubblica, alla difesa o ai servizi di soccorso non consente di applicare automaticamente un limite anagrafico più restrittivo: il requisito deve essere calibrato sulle mansioni della qualifica messa a concorso.
- Un limite di età per l'accesso al pubblico impiego costituisce una differenza di trattamento soggetta al principio di non discriminazione e può essere ammesso solo quando persegua una finalità legittima, sia oggettivamente e ragionevolmente giustificato e risulti appropriato e necessario rispetto a tale finalità.
- La salvaguardia del carattere operativo dei servizi di soccorso può giustificare requisiti anagrafici per il personale chiamato a svolgere funzioni effettivamente operative, ma non per qualifiche le cui mansioni siano prevalentemente burocratiche, logistiche, tecnico-manuali o di supporto.
- Le controversie relative alle procedure di costituzione del rapporto di impiego nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
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